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Jobs Act su maternità e paternità:

Molte novità anche al Testo Unico sulla maternità e paternità sono state apportate dallo Schema di decreto legislativo di attuazione del Jobs Act (L.n. 183/2024) presentato lo scorso 20 febbraio.

In particolare tale schema di decreto legislativo reca – tra le altre cose – deleghe al Governo circa la tutela della maternità delle lavoratrici nonché misure atte a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

Vediamo insieme alcune delle modifiche più rilevanti.

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Innanzi tutto viene inserito al TU sulla maternità (D.Lgs. n. 151/2001) l’art. 16 – bis intitolato al “Rinvio e sospensione del congedo di maternità”, il quale recita testualmente quanto segue:

1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.


2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.”.

Viene poi modificato l’art. 24 del TU in materia di “Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico” con la sostituzione integrale del comma 1, del seguente tenore: “1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17 ”.

L’art. 31, comma 2, in materia di “Congedo di paternità nei casi di adozione e affidamento” viene sostituito come segue: “2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore”.

L’art. 32 in materia di “Congedo parentale” viene modificato come segue:

a) al comma 1 le parole “nei primi suoi otto anni di vita” sono sostituite dalle seguenti: “nei primi suoi dodici anni di vita”;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma: “1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria”.

L’art. 33, comma 1, in materia di “Prolungamento del congedo parentale” viene sostituito come segue: “entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino” sono sostituite dalle seguenti: “entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino”.

L’art. 34 in materia di “Trattamento economico e normativo” viene modificato come segue:

a)  al comma 1, le parole “fino al terzo anno” sono sostituite dalle seguenti: “fino al sesto 
anno”; 
b)  il comma 3 è abrogato”.

L’art. 36 in materia di “Congedo parentale nei casi di adozione e affidamento” viene modificato come segue:

a) al comma 2 le parole ”entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia” sono sostituite dalle seguenti: “entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia”

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia.”.

L’art. 53, comma 2, in materia di “Lavoro notturno” viene modificato come segue:

dopo la lettera b), è inserita la seguente: “b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa”.

L’art. 55 in materia di “Dimissioni” viene modificato come segue:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”;

b) il comma 5 è abrogato”.

Dopo l’art. 64 in materia di “Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L.n. 335/1995” sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 64-bis (Adozioni e affidamenti). 1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.


Art. 64-ter (Automaticità delle prestazioni) 1. I lavoratori e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente”.

Dopo il comma 1 dell’art. 66 in materia di “Indennità di maternità per lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole” viene inserito il seguente comma:

1-bis. L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.”

L’art. 67 in materia di “Erogazione dell’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricoli” viene modificato come segue:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. L’indennità di cui all’articolo 66, comma 1-bis, è erogata previa domanda all’INPS, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all’articolo 26.”.

Dopo il comma 3 dell’art. 70 in materia di “Indennità di maternità per le libere professioniste” viene aggiunto il seguente comma: “3-ter. L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.” .

L’art. 72 in materia di “Indennità di maternità per le libere professioniste nei casi di adozione e affidamento” viene modificato come segue:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all’articolo 26.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l’inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.”

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