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Stabilizzazione COCOPRO e sanatoria datori di lavoro

Lo Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione del Jobs Act (L.n. 183/2014), prevede – tra le altre cose – all’art. 48 la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, nonché una sorta di “sanatoria” per i datori di lavoro che procedono alla stabilizzazione di “finti” collaboratori.

Ma vediamo nel dettaglio cosa dice il citato articolo 48:

1.
 Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, nel periodo compreso fra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, godono degli effetti di cui al successivo comma 2 a condizione che:


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  1. a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

  2. b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

  3. L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l’estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione”.

Ciò significa, dunque, che i datori di lavoro che procederanno ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro il 31 dicembre 2015, i collaboratori sopra indicati avrà come conseguenza l’estinzione delle violazioni previste dalla legge in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione. Invece le violazioni già accertate prima dell’assunzione saranno escluse dalla sanatoria e i datori di lavoro dovranno pagare la sanzione per la violazione accertata.

In pratica il datore di lavoro grazie a questa sanatoria potrà evitare di essere citato in giudizio dal collaboratore per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, con tutte le relative conseguenze di natura economica e non dovrà versare le sanzioni relative alle violazioni di legge che andranno estinte.

Tale Schema di decreto verrà ora inviato alle Commissioni parlamentari per i relativi pareri in attesa dell’approvazione definitiva.

Dal momento in cui entrerà in vigore, non sarà più consentito sottoscrivere altri contratti di COCOPRO, in attesa che quelli esistenti vadano a scadenza.

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