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Esonero contributivo triennale per chi stabilizza:

La Legge di Stabilità 2015 (L.n. 190/2014) ha introdotto l’esonero contributivo, come ne abbiamo più volte detto nei nostri articoli pubblicati precedentemente, per i datori di lavoro che assumono personale (anche disabile) con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time), con contratto di lavoro ripartito a tempo indeterminato (c.d. job sharing), con contratto di assunzione per personale con qualifica dirigenziale, con contratto di somministrazione.

Tale esonero contributivo è compreso nel tetto massi di euro 8.060 annuali per tre anni (dalla data di assunzione) e per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, e non è applicabile al personale assunto con contratto di lavoro domestico, con contratto di apprendistato, con contratto di lavoro intermittente anche se stipulato a tempo indeterminato. Tale esonero, inoltre, viene riconosciuto anche ai datori di lavoro non imprenditori come ad esempio le associazioni culturali, politiche, sindacali o di volontariato, gli studi professionali, ecc.

È da evidenziare che anche in caso di stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori già occupati presso la medesima azienda con contratto a tempo determinato, il datore di lavoro potrà usufruire del suddetto esonero contributivo.

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Tutto ciò è stato già chiarito dall’INPS nella Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, nella quale viene evidenziato che potrà fruire dell’esonero contributivo il datore di lavoro privato che in ossequio all’obbligo di cui all’art. 5, comma 4 – quater del D.Lgs. n. 3688/2001, dà precedenza, nell’assunzione a tempo indeterminato, al lavoratore con il quale, nei 12 mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato per un periodo complessivo di attività superiore a sei mesi.

Stesso diritto all’esonero contributivo in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato. Ha diritto all’esonero contributivo anche il datore di lavoro (privato) che, come acquirente o affittuario di azienda o di ramo d’azienda, assuma a tempo indeterminato lavoratori a tempo determinato (che non fossero passati alle dipendenze) entro un anno dalla data del trasferimento d’azienda.

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