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Pensione del personale delle Fondazioni lirico sinfoniche:

L’INPS, con la Circolare n. 13 del 27 gennaio 2015, avente ad oggetto “Personale delle Fondazioni lirico sinfoniche … Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, ha fornito chiarimenti in merito agli interessati.

Al riguardo, si legge nella Circolare n. 13/2015 quanto segue.

Il comma 1 dell’art. 11 della legge n. 112/2013 prevede che, al  fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, le Fondazioni che sono nelle condizioni di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 367/1996, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 112 del 2013, al commissario straordinario, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari.

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 Tra i contenuti inderogabili del piano, alla lettera c) si prevede la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico.

 Anche a tal fine, il successivo comma 13 dell’art. 11 della legge cit. – così come da ultimo modificato dall’art 5 comma 1 lettera b) del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” convertito con legge n. 106 del 29 luglio 2014 – stabilisce che, per il personale eventualmente risultante in eccedenza all’esito della rideterminazione delle dotazioni organiche, si applica l’art. 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato.

 La presente circolare, quindi, reca le istruzioni relative ai requisiti applicativi dell’articolo 2,  comma  11,  lettera  a),  del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 135/2012, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”. (riportato in calce alla Circolare n. 13/2015).

L’Istituto, preso atto del contenuto testuale della normativa in oggetto, ha precisato che i pensionamenti di cui al comma 13 dell’art 11 della legge cit. riguardano esclusivamente il personale interessato ai processi di riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012.

Si rinvia al contenuto della Circolare n. 13/2015 allegata al presente articolo, per conoscere tutte le informazioni.

(Fonte: INPS)

 

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