Advertisement

Scadenza comunicazione annuale lavoratori somministrati:

Entro il prossimo 31 gennaio 2015 scade il termine per l’invio della comunicazione obbligatoria annuale sul monitoraggio dei lavoratori somministrati. Gli utilizzatori dei somministrati, infatti, saranno tenuti a comunicare alle RSU – RSA (se esistenti) o alle categorie delle Organizzazioni Sindacali, i dati relativi alla somministrazione relativi all’anno 2014. Da quest’anno, poi, come è noto, i contratti di assunzione in somministrazione sottoscritti usufruiranno degli incentivi previsti dalla Legge di Stabilità 2015 e dall’attuazione della L.n. 183/2015, oltre alle semplificazioni introdotte dal D.L. n. 34/2014 (c.d. Decreto Paoletti) (v. Circolare n. 18 del 2014 del Ministero del Lavoro).

L’inosservanza da parte del datore di lavoro dell’invio della comunicazione annuale, comporta l’applicazione di alcune sanzioni e – come chiarito anche dal Ministero del Lavoro – in ipotesi di mancato, tardivo o non corretto assolvimento di tale obbligo l’utilizzatore di lavoratori somministrati dovrà versare una sanzione di importo variabile tra 250 e 1250 euro, come risulta dall’art. 18, comma 3-bis, della legge Biagi.

A norma dell’art. 24, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 276/2003 l’utilizzatore di lavoratori somministrati deve comunicare “alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (…) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati”.

Advertisement

Tuttavia, la scadenza del 31 gennaio 2015 può anche essere variata da disposizioni ad hoc presenti nei contratti collettivi e, sul punto, il Ministero del Lavoro (con la nota del 22.11.2012) ha chiarito che la contrattazione collettiva può anche individuare un termine che vada oltre quello “standard”: in tale ipotesi, la disposizione contrattuale sarà presa come riferimento per applicare il regime sanzionatorio.

Altre oneri a carico degli utilizzatori di lavoratori somministrati sono: comunicazione preventiva (cioè prima della sottoscrizione di un contratto di somministrazione) agli stessi destinatari della comunicazione annuale del numero e dei motivi del ricorso a tale forma di contratto di lavoro, al massimo – se vi sono ragioni d’urgenza – entro il cinque giorni successivi alla sottoscrizione del contratto in questione; indicazione dei lavoratori somministrati nel Libro Unico del Lavoro.

Per quanto concerne infine i contratti di lavoro a tempo determinato, in caso di mancato rispetto delle clausole di contingentamento previste dai CCNL (o, nel caso in cui non siano applicati, del limite legale del 20% rispetto all’organico assunto stabilmente) è prevista la sanzione del 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro. Se tale “sforamento” coinvolge più di un lavoratore, la sanzione sale al 50% della retribuzione.

Advertisement