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Reiterazione rapporti a tempo determinato nel lavoro pubblico:

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 27481 del 30 dicembre 2014, ha reso il seguente principio di diritto: “In materia di pubblico impiego, la reiterazione o la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato in violazione delle norme imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego dei lavoratori non determina la costituzione o la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato ma fonda il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, che va interpretato – con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico – nel senso di “danno comunitario”, quale sanzione “ex lege” a carico del datore di lavoro, e per la cui liquidazione è utilizzabile, in via tendenziale, il criterio indicato dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, e non il sistema indennitario onnicomprensivo previsto dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, né il criterio previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori” (Presidente: Paolo Stile; Relatore: Lucia Tria).

Il caso all’esame della Suprema Corte riguardava un dipendente che ha lavorato per un ente pubblico con 14 contratti a termine succedutisi senza soluzione di continuità dal 2005 al 2011, con le medesime mansioni rientranti nel profilo di assistente alle manifestazioni di categoria B, posizione economica B1, del CCRL del Comparto Enti Locali.

In particolare, si legge nella sentenza n. 27841/2014, in tema di risarcimento del danno, fermo restando che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte di pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, salva l’applicazione di ogni responsabilità e sanzione, “il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ove il danno applicabile nella specie sarà – come sopra si è detto – il “danno comunitario”. Si deve trattare di un risarcimento conforme ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro – che può provare l’esistenza di eventuali ripercussioni negative evitabili dall’interessato che possono essere escluse – mentre l’interessato deve limitarsi a provare l’illegittima stipulazione di più contratti a termine sulla base di esigenze “falsamente indicate come straordinarie e temporanee” essendo esonerato dalla costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito.

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(Fonte: Corte di Cassazione)

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