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Quota limite ingresso stranieri corsi formazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Interno, ha pubblicato il Decreto 25 giugno 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, con il quale determinato il “contingente triennale 2014/2016 per l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione e tirocini formativi”. Infatti, proprio il d.lgs. n. 286/1988 (art. 27, comma 1), prevede, tra i casi particolari di ingresso dall’estero, l’ingresso di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato.

Inoltre il D.P.R. n. 394/1999 stabilisce che “gli stranieri possano fare ingresso in Italia, per finalità formativa, per lo svolgimento di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale” (art. 40, comma 9, lettera a). Ed ancora, lo stesso D.P.R. stabilisce che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendano frequentare corsi di formazione professionale, organizzati da enti di formazione accreditati ovvero che intendano svolgere tirocini formativi possono essere autorizzati all’ingresso nel territorio nazionale nei limiti di un contingente annuale (art. 44 – bis, comma 5).

In particolare, l’art. 1 del Decreto di cui sopra stabilisce pertanto che per il triennio 2014/2016 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in:

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  • 500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008;
  • 500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari e di orientamento così come previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 2006, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

(Fonte: Ministero del Lavoro – Gazzetta Ufficiale)

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