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Incentivi assunzioni disabili

Il Ministero del Lavoro, con Decreto direttoriale n. 155 del 12 maggio 2014, ha dato il via agli incentivi per le aziende per le assunzioni di personale disabile. A mezzo del citato decreto sono state quindi ripartite tra le Regioni italiane le risorse necessarie alla coperatura dell’incentivo stesso che permette una riduzione dell’aliquota contributiva pari al 100% o al 50% per i datori di lavoro che hanno assunto personale disabile nel corso dell’anno 2013.

In particolare, si legge all’art. 1 del decreto direttoriale n. 155/2014, “il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili a valere sull’esercizio finanziario 2014, per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nell’anno 2013, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di euro 21.845.924 (capitolo n° 3892), per i motivi di cui alle premesse, è ripartito tra le Regioni, così come indicato nella Tabella A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante“.

Al confronto tra il finanziamento stanziato con il citato decreto e quello stanziato nell’anno 2012 (euro 12.590.387) appare evidente che esso sia stato incrementato di circa 9 milioni di euro; tale finanziamento è stato distribuito, come sopra si diceva, tra tutte le Regione italiane con eccezione della Valle d’Aosta e del Molise (perchè non sono stati assunti lavoratori disabili nel corso del 2013), in base alle determinazioni del Ministero del Lavoro e secondo le modalità previste dall’art. 2, comma 5, Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2011.

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In concreto l’incentivo di cui fruiranno i datori di lavoro che assumono personale disabile consiste nella riduzione degli oneri contributivi come segue:

– tramite fiscalizzazione totale (100%) dell’aliquota contributiva, per la durata massima di 8 anni, per ogni lavoratore disabile assunto con una riduzione della capacità lavorativa al 79%;

– tramite fiscalizzazione parziale (50%) dell’aliquota contributiva, per la durata massima di 5 anni, per ogni lavoratore disabile assunto con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%.

In base a quanto stabilito dal decreto, i datori di lavoro per usufruire del suddetto beneficio dovranno stipulare una apposita convenzione con il competente servizio per l’mpiego (art. 11 L.n. 68/1999). (Fonte: Ministero del Lavoro)

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