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Armonizzazione requisiti pensione

L’INPS con la Circolare INPS n. 86 del 3 luglio 2014 ha reso noti i nuovi requisiti minimi di accesso alla pensioni per le seguenti categorie di lavoratori: spedizionieri doganali, lavoratori poligrafici, personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, marittimi, lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti e il personale ENAV. E pertanto tale messaggio riguarda il pensionamento dei lavoratori iscritti alle gestioni INPS, ex ENPALS ed ex INPDAP per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.

Con la Circolare n. 86/2014 viene pertanto specificato che nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2014 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, con il quale è stato emanato il regolamento di cui all’art. 24, comma 18, del D.L. n. 201 del 2011, ed il cui titolo è stato modificato con un comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2014.

Si legge nelle premesse della Circolare che “l’articolo 1 del regolamento reca disposizioni generali riguardanti le categorie di soggetti contemplate dal regolamento stesso. Come stabilito dall’articolo 1, comma 1, del regolamento in esame, lo stesso costituisce una prima applicazione di quanto disposto dall’articolo 24, comma 18, della legge n. 214 del 2011, disciplinando, tra l’altro, a far tempo dal 1° gennaio 2014, l’incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per soggetti iscritti all’INPS e alle Gestioni ex-ENPALS ed ex INPDAP.

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Il citato articolo 1, al comma 2, prevede che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del regolamento ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa. Con messaggio n. 1519 del 27 gennaio 2014 (allegato 1) sono state fornite le prime indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui trattasi.

Il predetto articolo 1, al comma 3, prevede che nei confronti delle categorie di soggetti contemplate dal regolamento stesso non trovano applicazione le c.d. finestre di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Lo stesso articolo 1, al comma 4, stabilisce che a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l’accesso al pensionamento, nonché al requisito contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall’età, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del su citato decreto legge n. 78 del 2010.

Per esplicita disposizione normativa (articolo 12 quater del decreto legge n. 78 del 2010) l’adeguamento in esame non opera in relazione al requisito per l’accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età di cui all’articolo 10 del regolamento in esame.

Ciò posto, a scioglimento della riserva formulata con il predetto messaggio n. 1519 del 2014, si forniscono, di seguito, le istruzioni applicative del provvedimento in argomento, condivise dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota protocollo n. 29/0002780/P del 23 giugno 2014″. (Fonte: INPS)

Allegati: Allegato n. 1 alla Circolare INPS n. 86_2014

Allegato n. 2 alla Circolare INPS n. 86_2014

Allegato n. 3 alla Circolare INPS n. 86_2014

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