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Bonus assunzioni lavoratori licenziati

L’INPS, con il messaggio n. 5658 del 27 giugno 2014 ha reso nota la graduatoria dei datori di lavoro ammessi al bonus per il reimpiego dei lavoratori licenziati.

Si legge nel suddetto messaggio che, sono stati ammessi a fruire di tale incentivo “i datori di lavoro che hanno inoltrato l’istanza e le corrispondenti dichiarazioni di responsabilità mediante il modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole.

L’ammissione al beneficio è stata determinata dall’ordine cronologico dell’assunzione, dela proroga e della trasformazione, in relazione alla risorsa complessivamente stanziata dai decreti direttoriali citati“.

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Tale graduatoria è consultabile dagli interessati all’interno del sito istituzionale, sotto la sezione applicazioni Cassetto previdenziale aziende e Cassetto previdenziale aziende agricole, accessibili tramite il PIN dal Menù “Servizi online”, seguendo le istruzioni riportate nel messaggio stesso.

I datori di lavoro autorizzati potranno quindi usufruire del bonus assunzioni per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti.

Inoltre, prosegue il messaggio dell’INPS, l’ammissione al beneficio “è stata comunicata ai singoli datori di lavoro mediante avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato; al modulo è allegato il piano di fruizione dell’incentivo, calcolato secondo le informazioni contenute nell’istanza; per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG … Le istanze non accolte saranno contrassegnate da un esito negativo“.

L’INPS, infine, ha precisato che nel caso in cui “siano state accolte più istanze per lo stesso lavoratore, sarà cura del datore di lavoro non superare il bonus complessivo di € 1.140 – qualora tutte le istanze accolte si riferiscano a rapporti a tempo determinato – ovvero di € 2.280 – qualora almeno un’istanza sia stata accolta per un rapporto a tempo indeterminato; per le assunzioni a tempo determinato a scopo di somministrazione il limite di € 1.140 deve essere riferito ai rapporti di lavoro riguardanti il medesimo utilizzatore“.

Allegato: Messaggio INPS n. 5658 del 27_06_2014

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