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Diritto rimborso farmaci infortunati e tecnopatici

L’INAIL, con Circolare n. 30 del 4 giugno 2014 che ha richiamato altresì il contenuto della Circolare n. 62/2012, ha reso note le nuove istruzioni circa il rimborso delle spese sostenute dagli infortunati e dai tecnopatici, per le cure necessarie al recupero dell’integrità psicofisica, limitatamente al periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, al fine di “dare priorità a quelle necessarie in fase acuta per una più pronta guarigione degli assicurati“.

In particolare, le suddette istruzioni riguardano:

1. l’estensione del diritto al rimborso dei farmaci anche successivamente alla stabilizzazione dei postumi;

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2. l’ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili;

3. il flusso procedurale.

L’INAIL, inoltre, in un documento allegato alla Circolare n. 30/2014 ha elencato le specialità farmaceutiche ammesse al rimborso e distinte per branca specialistica, declinando – si legge nella citata Circolare – ““il flusso procedurale” da seguire per l’istruttoria necessaria all’ammissione di detto rimborso”.

Per quanto concerne l’estensione del diritto al rimborso dei farmaci anche successivamente alla stabilizzazione dei postumi l’INAIL ha precisato quanto segue.

Il rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per i farmaci deve essere effettuato anche per le spese sostenute dopo il periodo di inabilità temporanea assoluta al alvoro in presenza di postumi stabilizzati, pur se non indennizzabili, anche oltre la scadenza dei termini revisionali“.

Ai fini del rimborso delle spese suddette i sanitari dovranno valutare se il farmaco indicato nella prescrizione medica, dal sanitario che ha in cura l’assicurato è necessario per il miglioramento del suo stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa.

Infine l’INAIL ha precisato che il rimborso dei farmaci verrà a cesare nel caso in cui la rendita per l’infortunio sia da annullare per la non professionalità dell’evento (e anche in presenza di prestazione congelata). Mentre in caso di rendita da ridurre, da liquidare in capitale o da cessare per rettifica per errore di valutazione del grado di inabilità riportata a seguito dell’evento, poichè in tal caso non è in discussione la rilevanza assicurativa dell’infortunio professionale il rimborso dei farmaci continuerà, poichè non è in discussione la rilevanza assicurativa dell’evento professionale a condizione però “che residuino postumi anche si di grado non indennizzabile“.

L’INAIL ha infine precisato che il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei farmaci è di 10 anni e decorre dal giorno in cui il diritto stesso può essere esercitato e cioè dalla data riportata sullo scontrino comprovante l’acquisto del farmaco.

Allegati: Circolare INAIL n. 30_2014 Allegato n. 1 alla Circolare INAIL n. 30_2014    Allegato n. 2 alla Circolare INAIL n. 30_2014

Allegato n. 3 alla Circolare INAIL n. 30_2014 Allegato n. 4 alla Circolare INAIL n. 30_2014

Allegato n. 5 alla Circolare INAIL n. 30_2014

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