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Cumulo periodi assicurativi trattamenti pensionistici

L’art. 16 della L.n. 233/1990, in tema di cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici, non è applicabile all’assegno di invalidità di cui all’art. 1 della L.n. 222/1984. E’ quanto stabilito nella massima resa dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 9582 del 5 maggio 2014 (Presidente G. Coletti De Cesare, Relatore G. Napoletano).

In particolare il giudizio all’esame della Suprema Corte riguardava il ricorso proposto dall’INPS per impugnare la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze che, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Arezzo, accoglieva la domanda di una assistita diretta ad ottenere la declaratoria del suo diritto alla riliquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui era titolare sin dall’agosto del 1985, con il computo, ex art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233, anche dei contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi.

La Corte di Appello poneva a fondamento della sua decisione il rilievo secondo il quale la disciplina del cumulo di cui al richiamato art. 16 della L.n. 233/1990 era applicabile anche all’assegno ordinario di invalidità in quanto l’intero impianto della L.n. 222/1984 deponeva con certezza nel senso che il computo della contribuzione utile non presenta alcuna differnza nell’ambito dell’assicurazione generale i.v.s.

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La Corte di Cassazione, quindi, richiamava alcuni precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte in tema di differenze tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità, previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 1 della L.n. 222/1984, “poichè spettanto sulla base di presupposti nettamente distinti e sono regolamentati da una disciplina diversa che non consente di parificarne la misura, giacchè per l’assegno è prevista la integrazione al minimo (art. 1 comma terzo), mentre per la pensione il meccanismo della integrazione è escluso, essendone specificamente fissata la misura sulla base di appositi parametri e con l’applicazione di particolari maggiorazioni (art. 2 comma terzo) e nel caso di concorso con rendita erogata dall’INAILviene previsto per la pensione (art. 2 comma seso) un criterio di calcolo differenziale del tutto avulso rispetto a quello adottato per l’assegno di invalidità“.

La Suprema Corte, quindi, con la motivazione di cui alla sentenza n. 9582/2014 sopra indicata, accoglieva il ricorso dell’INPS e rigettava l’originaria domanda della ricorrente.

Allegato: Sentenza Cassazione Sezione Lavoro n. 9582_14

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