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Agevolazioni INAIL contratto inserimento donne

L’INAIL con Circolare n. 24 del 5 maggio 2014 ha fornito ai datori di lavoro interessati le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni degli incentivi connessi alla stipula dei contratti di inserimento per gli anni dal 2009 al 2012 di lavoratrici donne. Ed in particolare, secondo la normativa (D.Lgs. n. 276/2003 e succ.mod.) “donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile“.

In particolare, per quanto concerne la condizione necessaria relativa all’essere lavoratrici donne “prive di un impiego regolarmente retribuito“, il Ministero del Lavoro ha precisato che si tratta di lavoratrici che “negli ultimi sei mesi: non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi; ovvero hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione“. E nello specifico, si legge nella suddetta Circolare n. 24/2014, sono considerati non “regolarmente retribuiti”: i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi; le attività di lavoro autonomo e parasubordinato la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale rispettivamente pari a a) 4.800,00 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, b) 8.000,00 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, del TUIR.

Inoltre l’accertamento del requisito dell’essere “prive di impiego regolarmente retribuito” prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal D.Lgs. n. 181/2000 e, pertanto, non è richiesta la registrazione della donna presso il centro per l’impiego.

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I datori di lavoro, pertanto, godranno di una agevolazione contributiva in misura pari al 25% per i contratti di inserimento stipulati su tutto il territorio nazionale con donne, “fermo restando che, per le assunzioni operate a decorrere dal 14 maggio 2011, è necessario il requisito ulteriore dell’essere prive di un impiego retribuito da almeno sei mesi“.

I datori di lavoro che si trovino in tali condizioni, compresi quelli che non hanno fruito dell’agevolazione contributiva o ne hanno usufruito in misura inferiore dovranno trasmettere via PEC alla Sede INAIl competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella (o quelle) già trasmesse per gli anni dal 2009 – 2012.

Alla ricezione delle dichiarazioni, le Sedi INAIl provvederanno a rideterminare il premio con apposito provvedimento di variazione da notificare agli interessati. L’eventuale premio a debito dovrà essere pagato entro il termine fissato dall’Istituto e comunicato con il provvedimento stesso, mentre l’eventuale premio a credito verrà rimborsato ai datori di lavoro interessati.

Allegati: Circolare INAIL 24-2014

Allegato 1 Circolare INAIL 24_2014

Allegato 2 Circolare INAIL 24_2014

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