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Altro chiarimento su certificato penale

Il Ministero della Giustizia, con nota del 9 aprile 2014, ha fornito ulteriori chiarimenti sull’obbligo di richiesta di certificato penale da parte del datore di lavoro, in ottemperanza di quanto previsto dal nuovo art.25-bis del D.P.R. n. 313/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 39/2014.

Si legge nella nota di chiarimento del Ministero che il certificato penale deve essere richiesto dal datore di lavoro privato (sia esso associazione e/o organizzazione di volontariato) “quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori“, per verificare se nei confronti di questa persona esistano condanne per i reati previsti dagli artt. 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (pornografia virtuale), 600-quinquies (turismo sessuale), 609-undieces (adescamento di minorenni) del codice penale, ovvero se sia presente l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori.

In particolare, il Ministero afferma quanto segue per i datori di lavoro privati:

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– l’obbligo di richiedere tale certificazione sorge per il datore soltanto quando questi intenda stipulare un contratto di lavoro;

– non sorge invece quando si avvalga di semplici forme di collaborazione;

– alla scadenza della validità del certificato (6 mesi) non deve essere effettuata una nuova richiesta;

– il certificato penale non deve essere richiesto per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa e cioè il 6 aprile 2014.

La richiesta per ottenere il certificato penale va presentata presso gli uffici competenti dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando l’apposito modulo e previa acquisizione del consenso della persona interessata.

Il Ministero, infine, ha precisato quanto segue circa i costi per la richiesta del certificato penale e pertanto occorreranno al richiedente:

1 marca da bollo da € 16,00;

1 marca per diritti da € 7,08 se il certificato è richiesto “con urgenza”;

1 marca per diritti da € 3,54 se il certificato è richiesto “senza urgenza”.

Le ipotesi di esenzione dal bollo sono quelli previsti dalla Tabella Allegato B del D.P.R. 642/72.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia pubblico (pubblica amministrazione o gestore di pubblici servizi) il certificato penale verrà richiesto per le stesse finalità descritte per il datore di lavoro privato e sempre in ipotesi in cui con la persona in questione verrà instaurato un rapporto di lavoro contrattuale.

La differenza sta però nel fatto che il datore di lavoro pubblico effettuerà la richiesta del certificato tramite lo specifico modulo in uso presso le pubbliche amministrazioni anche in caso di richieste multiple e cioè riferite a pluralità di persone. In tal caso la P.A. Potrà effettuare la richiesta utilizzando la c.d. “procedura massiva / CERPA”, mediate l’apposito applicativo da richiedere al competente Ufficio locale del Casellario Giudiziale. Il rilascio dei certificati è gratuito.

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