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Riassunzione nel contratto a termine senza soluzione di continuità

Qualora un datore di lavoro riassuma lo stesso lavoratore con un nuovo contratto a termine senza rispettare l’intervallo di tempo indicato nell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001, tra il primo e il secondo contratto, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di sottoscrizione del primo contratto, con efficacia ex tunc (cioè fin dall’inizio del rapporto di lavoro), con tutte le conseguenze in ordine alla maturazione degli scatti di anzianità, del computo dei lavoratori a termine, delle ferie, ecc.

Tuttavia, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni in L.n. 99/2013, la riassunzione a termine senza il rispetto degli intervalli previsti è possibile in caso di;:

– attività stagionali indicate dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni, dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi; (es. di attività stagionali di cui al D.P.R. cit., sgusciatura delle mandorle; scuotitura, raccolta e sgranatura delle pigne; raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.); raccolta e spremitura delle olive; produzione del vino comune; monda e trapianto, taglio e raccolta del riso; lavorazione del falasco; lavorazione del sommacco; maciullazione e stigliatura della canapa; allevamento bachim cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli; taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamneto scoline delle oepre consortili di bonifica; raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde; cernita e condizionamento in colli della foglia del tabacco allo stato secco; preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’art. 1 della L.n. 230/1962; attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive; attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi; ecc.)

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– in relazione ai casi indicati dai contratti collettivi, anche a livello aziendale, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

In tale ultimo caso, quindi è consentito alla contrattazione collettiva, anche aziendale, sia l’abbreviazione delle pause intermedie tra due contratti a tempo determinato (di 10 o 20 giorni, a seconda dei casi), che l’azzeramento dell’intervallo stesso, senza che da ciò derivi la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Occorre infine precisare che la sanzione della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato non è consentita nel pubblico impiego a causa dell’obbligo di assunzione del personale a mezzo delle procedure concorsuali. Pertanto in caso di giudizio, nei confronti del lavoratore potrà essere unicamente riconosciuto un diritto al risarcimento del danno e non la conversione del contratto di lavoro.

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