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 Patto di prova nel contratto a tempo determinato

La pattuizione di un patto di prova è senza dubbio consentita nel contratto a tempo determinato. La durata del patto di prova dovrà essere proporzionata naturalmente alla durata complessiva del rapporto di lavoro a termine, infatti si ritiene nullo il patto di prova apposto ad un contratto a termine qualora la durata del primo coincida esattamente con la durata del secondo.

Anche la Corte di Cassazione ha espresso parere favorevole alla presenza del patto di prova nel contratto a termine e, nello specifico, ha statuito che “La pattuizione di un periodo di prova è compatibile con la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato” (Cass. n. 6441/1982).

Si ricorda che l’inclusione di un periodo di prova nel rapporto di lavoro (anche a termine) ha la finalità di consentire alle parti, datore di lavoro e lavoratore, di verificare mediante un periodo di tempo sufficientemente congruo, la reciproca convenienza alla conclusione di un contratto.

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Naturalmente la finalità del datore di lavoro sarà quella di valutare la sussistenza della professionalità e competenza necessarie per l’espletamento delle mansioni che saranno assegnate al prestatore, mentre il lavoratore potrà verificare le condizioni di lavoro, i contenuti della prestazione e l’interesse alla instaurazione del rapporto di lavoro.

Qualunque tipo di contratto di lavoro, qualora sia concluso con la previsione di un patto di prova, si configurerà come un contratto sottoposto a condizione sospensiva, in quanto la sua efficacia sarà sospesa fino al verificarsi dell’apprezzamento o meno delle parti.

Il patto di prova è disciplina dal codice civile all’art. 2096, comma 1, e nell’art. 4 del R.D. L.n. 1825/1924, che prevedono la forma scritta – richiesta ad substantiam – per la sua validità. La mancanza della forma scritta determina la nullità dell’assunzione in prova e quindi la sua immediata conversione in assunzione definitiva, nel caso che qui interessa a termine.

Inoltre ciascuna delle parti – datore di lavoro e prestatore – potrà recedere liberamente dal contratto durante la prova, senza necessità di preavviso (art. 4 R.D. n. 1825/1924).

Qualora il patto di prova sia considerato nullo, ad esempio – come sopra si diceva – per mancanza della forma scritta, rimane pur sempre valida l’apposizione del termine poichè la nullità della prova non determina anche la nullità del contratto a tempo determinato. In tal caso si avrà un contratto di lavoro definitivo – quindi senza periodo di prova – ma pur sempre a tempo determinato.

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