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 Individuazione del termine finale nel contratto a termine

Il termine finale del contratto a termine, ossia il momento nel quale il contratto cesserà automaticamente di avere efficacia tra le parti, potrà essere individuato sia tramite una data certa oppure con riferimento ad un evento il cui verificarsi è certo, ma del quale è incerta la data precisa, ossia il c.d. termine per relationem.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, l’assunzione di un lavoratore allo scopo di sostituire temporaneamente un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro può avvenire con la fissazione di un termine finale, o anche con l’indicazione di un termine per relationem, con riferimento al ritorno in servizio del lavoratore sostituito. Ad esempio come nel caso della sostituzione di una lavoratrice assente per maternità. A tal fine, visto che alle volte risulta impossibile indicare una data certa, i datori di lavoro nella lettera di assunzione possono inserire la seguente dicitura a scopo cautelativo: “e comunque fino all’effettivo rientro in servizio della lavoratrice sostituita” (nell’esempio di prima della lavoratrice assente per maternità). Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che “L’indicazione di un termine fisso finale in aggiunta al termine mobile collegato al rientro del lavoratore sostituito non costituisce di per sè una causa di illegittimità della apposizione del termine, nè è manifestazione, di per sè, di un intento elusivo, da parte del datore di lavoro, dei vincoli posti dalla legge, dovendo il suddetto intento elusivo essere provato, caso per caso, dal lavoratore” (Cass. n. 11921/2003).

Inoltre con la medesima sentenza, la Corte ha altresì ritenuto legittima l’assunzione a termine di un lavoratore disposta con un unico contratto con la finalità di sostituire, in tempi diversi e successivi, più dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, tutti regolarmente indicati nel contratto di assunzione a termine. In tale ipotesi, infatti, non essendo configurabile il caso della proroga, non è richiesto il rispetto dell’intervallo minimo di tempo tra una sostituzione e l’altra (Cass. Sez. Lav. n. 11921/2003 cit.).

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