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Reclutamento dipendenti pubblici e scorrimento graduatoria

Il TAR dell’Emilia Romagna, Bologna, Sezione I, con sentenza n. 19 dell’11.01.2013, in tema di procedure concorsuali per il reclutamento dei dipendenti pubblici, ha affermato che spetta al giudice ordinario la controversia instaurata dal candidato idoneo che aspiri allo scorrimento della graduatoria.

Infatti, poiché l’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 assegna al giudice ordinario la giurisdizione sui rapporti di lavoro pubblico privatizzati e riserva al giudice amministrativo le liti in materia di procedure concorsuali per il reclutamento dei dipendenti pubblici, spetta al giudice ordinario la controversia instaurata dal candidato idoneo che aspiri allo scorrimento della graduatoria senza porre in discussione lo svolgimento della procedura concorsuale. Rientra invece nella giurisdizione del giudice amministrativo solo se la pretesa allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla contestazione della decisione dell’Amministrazione di indire un nuovo concorso invece di procedere alla nomina degli idonei della graduatoria già in essere (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2011 n. 3014; v. anche Cass. Civ., Sez. Un., 28 maggio 2012 n. 8410).

 

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Nel caso di specie la ricorrente non solleva questioni inerenti la procedura selettiva, ma censura unicamente la decisione dell’Amministrazione di non addivenire allo scorrimento della graduatoria.

Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Viene riportato di seguito il testo integrale della sentenza n. 19/2013 per chi avesse la curiosità di conoscere per intero i presupposti da cui è scaturita la suddetta decisione. (fonte giustizia-amministrativa.it):

N. 00019/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01131/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.

sul ricorso n. 1131 del 2012 proposto da Marcella Chiri, rappresentata e difesa dall’avv. Guglielmo Saporito ed elettivamente domiciliata in Bologna, via Calzolerie n. 1, presso lo studio dell’avv. Domenico Lavermicocca;

contro

la Provincia di Ravenna, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Cellarosi ed elettivamente domiciliata in Bologna, via Castiglione n. 41, presso lo studio dell’avv. Alessandro Malipiero;

per l’annullamento

della nota della Provincia di Ravenna prot. n. 86081 del 7 novembre 2012 (a firma del Dirigente del Settore Bilancio Programmazione e Controllo economico finanziario – Risorse umani e Politiche sociali), recante il diniego di assunzione della ricorrente quale “istruttore direttivo tecnico – cat. D”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Ravenna;

Vista l’istanza cautelare della ricorrente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2013 i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Considerato che, classificatasi nel 2010 alla seconda posizione della graduatoria finale del concorso pubblico per la “copertura di n. 1 posto del profilo professionale di istruttore direttivo tecnico categoria D con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno presso il Settore Ambiente e Territorio” della Provincia di Ravenna, la ricorrente chiedeva in data 18 settembre 2012 che l’Amministrazione provvedesse alla sua assunzione per far fronte all’esigenza di reclutamento di un’ulteriore unità di personale manifestatasi con il sopraggiunto avvio di una procedura di mobilità rimasta senza esito;

che con nota prot. n. 86081 del 7 novembre 2012 (a firma del Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione e Controllo economico finanziario – Risorse umani e Politiche sociali) la Provincia di Ravenna comunicava all’interessata che ostava all’accoglimento dell’istanza il divieto di nuove assunzioni ex art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (conv. legge n. 135/2012);

che avverso tale atto ha proposto impugnativa la ricorrente, deducendone l’illegittimità;

che si è costituita in giudizio la Provincia di Ravenna, resistendo al gravame;

che alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2013, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, poiché l’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna al giudice ordinario la giurisdizione sui rapporti di lavoro pubblico privatizzati e riserva al giudice amministrativo le liti in materia di procedure concorsuali per il reclutamento dei dipendenti pubblici, spetta al giudice ordinario la controversia instaurata dal candidato idoneo che aspiri allo scorrimento della graduatoria senza porre in discussione lo svolgimento della procedura concorsuale, mentre la giurisdizione è del giudice amministrativo solo se la pretesa allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla contestazione della decisione dell’Amministrazione di indire un nuovo concorso invece di procedere alla nomina degli idonei della graduatoria già in essere (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2011 n. 3014; v. anche Cass. civ., Sez. un., 28 maggio 2012 n. 8410);

che nella fattispecie la ricorrente non solleva questioni inerenti la procedura selettiva, ma censura unicamente la decisione dell’Amministrazione di non addivenire allo scorrimento della graduatoria;

che il ricorso, pertanto, si presenta inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato, in conclusione, che – stante la sussistenza dei presupposti di legge – la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.;

che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito e, in relazione al disposto di cui all’art. 73, comma 3, cod.proc.amm., ha altresì dato comunicazione alle parti della possibile sussistenza di un assorbente profilo di inammissibilità del ricorso, in ragione della verosimile estraneità della controversia all’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo;

che le spese di lite possono essere compensate, sussistendone giusti motivi

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, salva la riproposizione della controversia innanzi al giudice ordinario in conformità dell’art. 11, comma 2, cod.proc.amm.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2013, con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Italo Caso, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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