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Come è noto malattia, infortunio e malattie professionali, quali cause di sospensione del rapporto di lavoro per cause riconducibili al lavoratore, occupano un posto di assoluto rilievo nel nostro ordinamento. Basti pensare che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è stata la prima assicurazione sociale obbligatoria in Italia fin dal 1898 per il settore dell’industria, mentre dal 1917 è stata introdotta anche nel settore dell’agricoltura.

a) Malattia

Nel nostro ordinamento giuridico le disposizioni normative che riguardano questo argomento sono contenute innanzi tutti nell’art. 32 della Costituzione relativo alla “tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo” e dall’art. 2110 c.c. il quale stabilisce che in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio “è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali .. dagli usi o secondo equità” e che “Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio“.

La giurisprudenza consolidata del Supremo Collegio ha definito lo stato di malattia come un’alterazione dello stato di salute del lavoratore che comporta un’incapacità lavorativa che non consente lo svolgimento dell’attività lavorativa stessa.

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Sono ricomprese altresì nello stato di malattia anche quelle ipotesi nelle quali il lavoratore a causa del suo stato di salute, deve sottoporsi a terapie particolari oppure a periodi di convalescenza. Anche l’interruzione di gravidanza, se intervenuta entro il 180º giorno dall’inizio della stessa, viene considerata a tutti gli effetti come malattia (art. 19, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), mentre, se intervenuta successivamente, viene considerata come maternità obbligatoria (art. 12, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026).

A tale stregua dunque si deduce che giuridicamente la definizione di malattia riguarda esclusivamente quegli eventi che in concreto determinano una incapacità del lavoratore a svolgere le sue mansioni. Tale definizione dunque risulta più restrittiva rispetto a quella fornita dalla scienza medica che considera malattia qualunque alterazione dello stato di salute.

Il lavoratore e il datore di lavoro, durante lo stato di malattia, sono tenuti a rispettare una serie di adempimenti previsti dalla legge, i quali, in caso di inosservanza, determinano rilevanti conseguenze sia sul piano retributivo che su quello relativo al rapporto di lavoro.

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