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Rassegna della Cassazione Sezione Lavoro

 Risarcimento per perdita di chance

Reddito di lavoro dipendente – Sentenza del Giudice del lavoro – Somme percepite a titolo di «perdita di chance» – Reddito tassabile – Insussistenza (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29579)

La somma corrisposta al lavoratore dipendente a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances professionali non costituisce ricchezza imponibile in quanto costituisce una restitutio in integrum di un danno emergente e non di un lucro cessante o perdita di reddito“.

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Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, per “perdita di chance” si intende la «privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa e costituisce, pertanto, un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, ma nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale. Ne consegue che la chance è anch’essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa come attitudine

attuale» (Cass. n. 29579/2011 e n. 11322/2003).

Licenziamento per giusta causa

Lavoro subordinato – Licenziamento per giusta causa – Gravità delle mancanze – Necessità – Fattispecie – Libertà del giudice di merito di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili (Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2012, n. 1087 – Pres. Vidiri; Rel. Stile; P.M. Pompeo)

Il licenziamento per giusta causa è applicato per mancanze di gravità tale (o per la dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidiva o per la sua particolare natura) da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso. In particolare, il giudice del merito non è tenuto ad analizzare singolarmente le deposizioni dei testimoni, essendo sufficiente che la decisione sia fondata sugli elementi che egli reputi pertinenti ed attendibili. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti“.

Giornalisti, Inpgi e regime del cumulo dei redditi con la pensione

Previdenza e assistenza – Pensione di anzianità – Cumulo con reddito da lavoro dipendente o autonomo – Disciplina del cumulo nel regime sostitutivo gestito dall’Inpgi – Contrasto con la più favorevole disciplina generale del cumulo nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria – Disapplicazione della disciplina dell’Inpgi (Cass., sez. lav., 26 gennaio 2012, n. 1098)

Le forme previdenziali gestite dall’Inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano, in particolare, il regime delle prestazioni delle forme generali di previdenza sociale obbligatoria. In tal senso, le disposizioni generali sul cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente o autonomo, in quanto più favorevoli di quelle stabilite dall’Inpgi, devono applicarsi anche agli iscritti a tale Istituto, con conseguente disapplicazione delle norme regolamentari del medesimo Istituto“.

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