Advertisement

Contributo unificato il costo del giudizio

Il contributo unificato si può definire come una sorta di tassa che bisogna versare all’inizio di ciascun grado di giudizio, cioè al momento della iscrizione della causa che coincide, di regola, con il deposito dell’atto introduttivo del giudizio (ricorso, atto di citazione, ricorso in appello, ecc.) presso i competenti organi giudiziari (Tribunale, Corte di appello, TAR, Consiglio di Stato, Corte Suprema di Cassazione, ecc.) e riguarda i processi civili, comprese le procedure concorsuali e la volontaria giurisdizione, i processi tributari e i processi amministrativi.

Stabilisce infatti l’art. 9, comma 3, della L.n. 488/99 e succ.mod.; che: “3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati e’ tenuta all’anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l’aumento del valore della causa, e’ tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.”

L‘importo del contributo unificato varia in base al valore e al tipo di causa che si intende iniziare ed è indicato in una apposita tabella prevista dalla legge e che viene di tempo in tempo aggiornata.

Al riguardo giova evidenziare che il valore della causa viene determinato dalle norme del codice di procedura civile, senza tenere conto degli interessi, e deve essere contenuto in una apposita dichiarazione resa dalla parte e riportata nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio (es.”Si dichiara, ai fini del pagamento del contributo unificato, che la presente controversia ha un valore pari a €… e pertanto è stato versato un contributo unificato pari ad € ….”).

Advertisement

Stabilisce infatti sul punto l’art. 9, comma 5, della L.n. 488/99 cit., che: “5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo. La dichiarazione deve essere resa anche se la parte e’ ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione.

Qualora manchi nelle conclusioni dell’atto di parte la dichiarazione circa il valore del procedimento, il contributo unficato deve essere pagato nella misura massima indicata nell’apposita Tabella.

In tema di dichiarazioni si evidenzia inoltre che l’avvocato sarà obbligato a versare un contributo unificato aumentato della metà, rispetto a quello dovuto in base alla Tabella se omette di indicare nell’atto che deposita:

  • il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

  • il proprio numero di fax;

  • il suo codice fiscale.

Mentre invece se l’importo del contributo unico versato è inferiore a quello dovuto, sarà direttamente il funzionario addetto alla cancelleria dell’organo giudiziario presso cui si è iscritta la causa che provvederà ad inviare alla parte l’invito alla integrazione del pagamento di quanto dovuto. Tale importo sarà dato ovviamente dal confronto tra il valore della causa, come determinato dall’art. 10 c.p.c., ed il corrispondente scaglione di appartenenza.

Si evidenzia inoltre che in caso di mancato pagamento entro un mese dalla comunicazione della cancelleria vi sarà l’addebbito della somma e degli interessi a carico della parte inadempiente.

Coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio non devono pagare il contributo unificato per qualunque causa intendano iniziare. L’esenzione dal pagamento del contributo unificato è prevista anche per i ricorsi contro le sanzioni amministrative, mentre invece è stata introdotto il pagamento anche per le cause di lavoro e per le cause in materia di diritto di famiglia (che prima della riforma erano esenti dal pagamento).

Giova precisare che a far data dal 1° gennaio 2012 se una delle parti (sia attore che convenuto) modifica la domanda, propone domanda riconvenzionale o formula una chiamata in causa tali da provocare un aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale versamento integrativo del contributo unificato.

Advertisement