Advertisement

L’aspettativa è un periodo di sospensione dal rapporto lavoro durante il quale, nella maggior parte dei casi, non si percepisce la retribuzione, pur restando il diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro.

La richiesta di aspettativa viene riconosciuta e garantita dalla legge al lavoratore ad esempio per la nomina a carica pubblica (elettiva o sindacale), per chiamata presso i seggi elettorali, per la cura della tossicodipendenza, per maternità, per malattia e infortunio, per motivi di studio, ecc. Sono di norma i contratti collettivi dei diversi settori che disciplinano la materia dell’aspettativa, che generalmente viene riconosciuta solo al dipendente che abbia maturato una determinata anzianità di servizio. Il datore di lavoro potrebbe del tutto legittimamente anche non acconsentire alla concessione dell’naspettativa al lavoratore richiedente, ma tale diniego deve essere comunque sorretto da buona fede e correttezza. In caso contrario vi è il rischio che il datore di lavoro sia condannato al risarcimento dei danni in favore del lavoratore.

Nel rapporto di pubblico impiego, la disciplina dell’ aspettativa è stata recentemente modificata dall’art. 18 del c.d. Collegato Lavoro, il quale introduce per i pubblici dipendenti la possibilità di chiedere un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 12 mesi anche per l’ipotesi di avviamento di attività professionali od imprenditoriali. Durante il periodo di aspettativa il lavoratore non matura nè i diritti retributivi né l’anzianità di servizio, ma viene mantenuta la qualifica posseduta. Inoltre è sempre possibile, per il dipendente in aspettativa, la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell’interessato. Mentre invece se l’incarico, per il quale si è richiesta l’aspettativa, viene espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell’interessato, salvo che l’ordinamento dell’Amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. Dopo aver presentato la relativa istanza, sarà la Pubblica Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, deciderà se accoglierla o non accoglierla. Per il resto la disciplina resta invariata e regolata dagli artt. 23-bis e 53 del D.Lgs. n. 156/2001.

Advertisement