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Processo del lavoro e giudice incompetente:

La fase dell’opposizione, ai sensi dell’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l’ordinanza e pertanto non sussiste alcun vizio della sentenza nel caso in cui il giudice persona fisica di essa sia lo stesso della fase ordinaria. È il principio reso dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 3136 del 17 febbraio 2015 (Presidente: F. Roselli, Estensore: F. Roselli)

Il caso all’esame delle Sezioni Unite era relativo alla richiesta di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado emessa – a parere della parte ricorrente – da un giudice incompetente ossia dallo stesso magistrato che aveva accolto la domanda del lavoratore di dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli. Tale nullità, sempre secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dalla Corte d’Appello.

Ma in base ad un orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, tale motivo, come si legge nella sentenza n. 3136/2015 “è inammissibile poiché l’asserito vizio della sentenza di primo grado, riconducibile all’art. 51, n. 4, cod. proc. civ., avrebbe caso mai dovuto essere prevenuto dalla parte interessata con istanza di ricusazione (il nome del giudice dell’opposizione all’ordinanza era riconoscibile attraverso il ruolo e l’intestazione del verbale d’udienza) e non comporta comunque nullità della sentenza (Cass. 10 settembre 2003 n. 13212, 26 maggio 2003 n. 8197, 22 marzo 2006 n. 6358, 15 giugno 2005 n. 12848)”.

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Pertanto, come sopra si è detto, “la fase dell’opposizione ai sensi dell’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l’ordinanza. Essa non è, in altre parole, revisio prioris instantiae ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente. La Corte costituzionale con sent. N. 326 del 1997 ha dichiarato non fondata la questione avente ad oggetto l’art. 51 cod. proc. civ., nella parte in cui impone l’obbligo di astensione nella causa di merito al giudice che abbia concesso una misura cautelare ante causam. Vedi anche Cass. 13 agosto 2001 n. 11070, 12 gennaio 2006 n. 422.”.

(Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

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