
Capire come i tribunali italiani affrontano il licenziamento discriminatorio per motivi religiosi è oggi più urgente che mai: le aule di giustizia europee e nazionali stanno ridisegnando i confini tra autonomia organizzativa del datore di lavoro e tutela delle convinzioni spirituali del lavoratore, con conseguenze dirette sulle politiche di assunzione, sulle clausole dei contratti collettivi e sulla gestione quotidiana del rapporto di lavoro. Il quadro normativo che governa questa materia è stratificato — costituzione, statuto dei lavoratori, diritto dell’Unione europea, convenzioni internazionali — e la giurisprudenza più recente, sia milanese sia lussemburghese, dimostra che ogni strato interagisce con gli altri in modo non sempre prevedibile.
Il principio di non discriminazione religiosa nel contesto lavorativo italiano
Il divieto di discriminare il lavoratore in ragione delle sue convinzioni religiose affonda le radici in più fonti di rango diverso, che si integrano reciprocamente. A livello costituzionale, l’ordinamento italiano garantisce la libertà di coscienza e di culto come diritto fondamentale della persona, indipendentemente dalla sua posizione nel mercato del lavoro. Questa garanzia si riflette nel diritto del lavoro attraverso disposizioni specifiche che vietano atti datoriali — tra cui il licenziamento — motivati da ragioni legate alla fede professata dal lavoratore.
Lo Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) contiene norme esplicite in materia: l’articolo 1 sancisce il diritto del lavoratore a manifestare liberamente il proprio pensiero, mentre l’articolo 4 vieta forme di controllo a distanza che possano tradursi in sorveglianza delle convinzioni personali. Queste disposizioni, lette congiuntamente, costruiscono un perimetro di protezione all’interno del quale il datore di lavoro non può legittimamente penetrare adducendo ragioni organizzative che in realtà mascherano un pregiudizio confessionale. Occorre tuttavia precisare che l’applicazione concreta di queste norme a specifiche decisioni giurisprudenziali va sempre verificata caso per caso, poiché i giudici possono valorizzare fonti diverse a seconda del contesto fattuale.
Il quadro si arricchisce poi con la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell’Unione europea, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. La direttiva — recepita in Italia con il decreto legislativo 216 del 2003 — distingue tra discriminazione diretta e discriminazione indiretta: la prima si verifica quando una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra in ragione della propria religione; la seconda quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in posizione di svantaggio particolare le persone che professano una determinata fede. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva ammette deroghe al principio di parità soltanto quando la caratteristica religiosa costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.
La sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 875 del 17 aprile 2025
La Corte d’Appello di Milano, con la decisione n. 875 depositata il 17 aprile 2025, si è pronunciata su una vicenda che coinvolge profili di discriminazione nel rapporto di lavoro. Pur non essendo disponibile, nelle fonti verificabili, una ricostruzione dettagliata dei fatti di causa né una trascrizione integrale della motivazione, l’esistenza della pronuncia è confermata e il suo inserimento nel dibattito giurisprudenziale sul licenziamento discriminatorio è significativo.
Ciò che le fonti consentono di affermare con certezza è che la Corte d’Appello di Milano ha già in passato riconosciuto la discriminazione diretta fondata sull’appartenenza religiosa in materia di esclusione di una candidata dall’accesso al lavoro, nel caso in cui il motivo dell’esclusione fosse riconducibile all’utilizzo del velo islamico. In quella circostanza, i giudici milanesi hanno qualificato la condotta datoriale come discriminazione diretta, ritenendo che il rifiuto di assumere la lavoratrice fosse direttamente collegato alla sua fede religiosa e alle pratiche che ne derivano, senza che il datore di lavoro potesse invocare un requisito essenziale e proporzionato ai sensi della normativa europea. Questa linea interpretativa costituisce un precedente rilevante per comprendere l’approccio del foro milanese alla materia.
Per quanto riguarda la sentenza n. 875 del 2025, un’analisi responsabile impone di distinguere tra ciò che è verificabile e ciò che rimane ipotetico. Non è possibile, allo stato delle fonti disponibili, descrivere con precisione le argomentazioni giuridiche utilizzate dalla Corte, le norme costituzionali o legislative specificamente richiamate, né la ricostruzione dei fatti di causa. Presentare tali elementi come accertati sarebbe metodologicamente scorretto e potenzialmente fuorviante per il professionista che si affida a questa analisi per orientare la propria pratica.
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La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso C-258/24
Parallelamente all’evoluzione della giurisprudenza nazionale, il panorama europeo ha registrato un intervento di grande rilievo sistematico. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 18 marzo 2026 nel caso C-258/24, ha affrontato la questione del licenziamento di un dipendente da parte di un’associazione cattolica per il solo fatto che questi avesse abbandonato la Chiesa cattolica. Il giudice di Lussemburgo ha stabilito che una simile condotta non può essere automaticamente giustificata per il solo fatto che il datore di lavoro sia un ente a carattere confessionale.
La ratio della pronuncia è di straordinaria importanza pratica: affinché il licenziamento di un dipendente motivato dall’abbandono della confessione religiosa del datore di lavoro possa ritenersi lecito, è necessario che il mantenimento dell’appartenenza religiosa costituisca un requisito essenziale, legittimo e giustificato in ragione dell’ethos dell’organizzazione. Non basta dunque che il datore di lavoro abbia natura religiosa: occorre dimostrare che la specifica funzione svolta dal lavoratore sia intrinsecamente connessa alla missione confessionale dell’ente, in modo tale che la perdita dell’appartenenza religiosa comprometta oggettivamente lo svolgimento di quella funzione.
Questa impostazione si colloca nel solco della Direttiva 2000/78/CE e della giurisprudenza precedente della Corte di Giustizia, che aveva già elaborato criteri rigorosi per valutare le deroghe al principio di parità di trattamento in favore di organizzazioni con ethos religioso. La sentenza C-258/24 chiarisce che tali deroghe non possono trasformarsi in uno strumento per aggirare le tutele fondamentali del lavoratore, e che il giudice nazionale è chiamato a verificare in concreto — non in astratto — la sussistenza del requisito essenziale. Si tratta di un’applicazione del principio di proporzionalità che vincola tanto i datori di lavoro confessionali quanto i giudici nazionali chiamati a valutarne le scelte.
La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo tra libertà religiosa e lavoro
Il sistema di tutela si completa con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che interpreta l’articolo 9 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo in materia di libertà di pensiero, coscienza e religione. La Corte di Strasburgo ha affrontato più volte il tema del velo islamico nel contesto lavorativo, costruendo una casistica articolata che bilancia la libertà religiosa individuale con le esigenze di ordine pubblico, neutralità dello Stato e diritti altrui.
Nel caso Dahlab c. Svizzera, la Corte ha ritenuto compatibile con la Convenzione il divieto imposto a un’insegnante di indossare il velo islamico durante le lezioni, valorizzando il principio di neutralità dell’insegnamento pubblico. Nel successivo caso S.A.S. c. Francia, relativo al divieto generale di indossare indumenti che coprono integralmente il volto in luoghi pubblici, la Corte ha riconosciuto agli Stati un margine di apprezzamento significativo, pur ribadendo che qualsiasi limitazione alla libertà religiosa deve essere necessaria in una società democratica e proporzionata allo scopo perseguito. Questi parametri — necessità, proporzionalità, legittimità dello scopo — sono gli stessi che i giudici nazionali, inclusa la Corte d’Appello di Milano, sono chiamati ad applicare quando valutano la legittimità di un atto datoriale che incide sulle convinzioni religiose del lavoratore.
La giurisprudenza CEDU non vincola direttamente i rapporti privatistici tra datore di lavoro e lavoratore, ma costituisce un parametro interpretativo fondamentale per i giudici nazionali quando applicano le norme interne e comunitarie in materia di non discriminazione. Il dialogo tra le corti — Strasburgo, Lussemburgo, Milano — produce un sistema multilivello che tende a rafforzare le tutele del lavoratore pur lasciando spazio a specificità nazionali e organizzative.
Discriminazione diretta e indiretta: come distinguerle nella pratica
Una delle sfide più concrete per datori di lavoro, sindacalisti e avvocati è distinguere, nella pratica quotidiana, tra discriminazione diretta e discriminazione indiretta per motivi religiosi. La distinzione non è meramente accademica: produce conseguenze diverse in termini di onere della prova, rimedi esperibili e possibilità di giustificazione.
La discriminazione diretta si configura quando il motivo religioso è esplicito o immediatamente desumibile dalla condotta datoriale. L’esempio paradigmatico, già affrontato dalla Corte d’Appello di Milano, è il rifiuto di assumere una candidata a causa dell’utilizzo del velo islamico: il collegamento tra la pratica religiosa e la decisione datoriale è diretto e non mediato da criteri apparentemente neutri. In questo caso, la giustificazione è ammessa solo entro i limiti molto stretti dell’articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2000/78/CE, e la valutazione deve essere condotta in concreto, tenendo conto della specifica mansione e dell’ambiente organizzativo.
La discriminazione indiretta è più insidiosa perché si nasconde dietro criteri formalmente neutrali. Un orario di lavoro che sistematicamente penalizza chi osserva il riposo sabbatico, una politica di abbigliamento che vieta qualsiasi copricapo senza eccezioni, un sistema di turni che ignora le festività religiose minoritarie: queste pratiche, pur non menzionando esplicitamente la religione, producono uno svantaggio sproporzionato per i lavoratori appartenenti a determinate confessioni. Il datore di lavoro può giustificare la discriminazione indiretta dimostrando che la misura persegue una finalità legittima con mezzi appropriati e necessari, ma l’onere argomentativo è significativo e il giudice è chiamato a verificare la proporzionalità in modo rigoroso.
Sul piano processuale, la legislazione italiana — in attuazione della direttiva europea — prevede un meccanismo di inversione dell’onere della prova: il lavoratore che alleghi fatti idonei a fondare la presunzione di discriminazione non deve provare l’intento discriminatorio del datore, ma è quest’ultimo a dover dimostrare che la propria condotta era giustificata da ragioni estranee alla religione. Questo meccanismo è cruciale per rendere effettiva la tutela, considerato che le motivazioni reali di un licenziamento sono spesso opache e difficili da documentare per il lavoratore.
Implicazioni per le politiche aziendali e la gestione delle risorse umane
Il quadro giurisprudenziale descritto — dalla Corte d’Appello di Milano alla Corte di Giustizia UE, passando per la Corte EDU — produce conseguenze concrete sulle politiche aziendali che ogni organizzazione dovrebbe considerare con attenzione. Il licenziamento discriminatorio per motivi religiosi non è soltanto una violazione di norme imperative con conseguenze risarcitorie: è un segnale di disfunzione organizzativa che può compromettere la reputazione dell’impresa, la coesione dei team e l’efficacia delle politiche di inclusione.
Un primo ambito di intervento riguarda le politiche di abbigliamento e di presentazione. Le imprese che adottano codici di abbigliamento devono verificare che tali codici non producano effetti discriminatori indiretti nei confronti dei lavoratori appartenenti a minoranze religiose. Laddove esista una ragione organizzativa legittima — come la necessità di indossare dispositivi di protezione individuale o di mantenere un’immagine di neutralità verso la clientela — la politica deve essere formulata in modo proporzionato e applicata in modo uniforme, con meccanismi di esenzione ragionevole per chi ne faccia richiesta per motivi religiosi.
Un secondo ambito concerne la gestione dei turni e delle festività. Un sistema di pianificazione del lavoro che ignori sistematicamente le esigenze religiose dei lavoratori appartenenti a confessioni non maggioritarie può configurare discriminazione indiretta. L’adozione di procedure trasparenti per la gestione delle richieste di permesso per motivi religiosi, la formazione dei responsabili delle risorse umane e la definizione di criteri oggettivi per la valutazione delle richieste sono strumenti concreti per prevenire contestazioni.
Infine, le organizzazioni con ethos religioso — associazioni confessionali, enti del terzo settore a carattere religioso, scuole paritarie — devono tenere conto della sentenza C-258/24 della Corte di Giustizia UE quando definiscono i requisiti di accesso e mantenimento dell’impiego. La sola natura confessionale dell’ente non è sufficiente a giustificare qualsiasi condizione religiosa imposta ai lavoratori: occorre una valutazione caso per caso, funzione per funzione, che dimostri la connessione essenziale tra la specifica attività e la missione religiosa dell’organizzazione. Questo approccio richiede una revisione accurata dei contratti di lavoro, dei regolamenti interni e delle prassi di gestione del personale, preferibilmente con il supporto di consulenti specializzati in diritto antidiscriminatorio. Per un approfondimento del quadro normativo europeo, si può consultare il testo integrale della Direttiva 2000/78/CE disponibile su EUR-Lex.
Il dibattito giurisprudenziale sul licenziamento discriminatorio per motivi religiosi è destinato a intensificarsi nei prossimi anni, man mano che la diversità confessionale della forza lavoro aumenta e che i lavoratori acquisiscono maggiore consapevolezza dei propri diritti. Le corti nazionali ed europee stanno costruendo, pronuncia dopo pronuncia, un sistema di tutele che non tollera né la discriminazione aperta né quella camuffata da neutralità organizzativa, e che impone ai datori di lavoro uno sforzo genuino di accomodamento ragionevole delle differenze religiose. Per i professionisti del diritto del lavoro, seguire questa evoluzione non è soltanto un dovere deontologico: è la condizione per offrire ai propri clienti — lavoratori o imprese — una consulenza che sia all’altezza della complessità del presente.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.







