
Discriminazione indiretta e maternità: il problema strutturale nelle promozioni sul lavoro
Nel panorama del diritto del lavoro italiano, la discriminazione indiretta maternità rappresenta una delle fattispecie più insidiose e difficili da smascherare. A differenza della discriminazione diretta — dove il trattamento deteriore è esplicito e riconducibile in modo immediato allo stato di gravidanza o al congedo di maternità — quella indiretta si annida in politiche aziendali apparentemente neutrali che, nella pratica, penalizzano in modo sproporzionato le lavoratrici madri. Il rifiuto di una promozione, la mancata assegnazione di un incarico di responsabilità, la riorganizzazione dei turni di lavoro: sono tutti contesti nei quali la discriminazione può operare in modo silenzioso ma altrettanto lesivo. Capire come si configura giuridicamente questa fattispecie, quali strumenti probatori sono a disposizione della lavoratrice e come il datore di lavoro può opporre una giustificazione obiettiva è essenziale tanto per i professionisti del diritto quanto per chi si trova a dover tutelare i propri diritti in giudizio.
La distinzione tra discriminazione diretta e indiretta nel Codice delle Pari Opportunità
Il quadro normativo di riferimento è il decreto legislativo n. 198 del 2006, il cosiddetto Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna. Questo testo, modificato dalla legge n. 162 del 2021 al fine di allineare la legislazione italiana agli obiettivi di uguaglianza di genere dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, distingue con precisione le due forme di discriminazione.
La discriminazione diretta si configura quando una lavoratrice riceve un trattamento meno favorevole di quello riservato a un uomo in situazione analoga, e tale trattamento è causalmente connesso al sesso, alla gravidanza, alla maternità o alla paternità. I casi sono spesso plasticamente evidenti: il mancato rinnovo di un contratto a termine coincidente con il periodo di congedo obbligatorio ne è un esempio paradigmatico. Il Tribunale di Pesaro, con decreto del 7 gennaio 2020, ha esaminato proprio una situazione di questo tipo, riguardante una lavoratrice assunta il 18 aprile 2017 con contratto a tempo determinato, in congedo di maternità obbligatoria dal 7 maggio 2019, il cui contratto non fu rinnovato entro il 18 ottobre 2019, a differenza di quanto accaduto per altri otto dipendenti della medesima categoria. La coincidenza temporale tra lo stato di maternità e il mancato rinnovo è stata ritenuta indicativa di un trattamento discriminatorio.
La discriminazione indiretta, invece, è più sottile. Essa si realizza quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere le lavoratrici in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori di sesso maschile, salvo che tale disposizione, criterio o prassi sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Il campo delle promozioni e delle assegnazioni di incarichi è terreno fertile per questa seconda tipologia: basti pensare ai criteri di selezione che valorizzano la disponibilità a trasferte prolungate, la continuità di presenza in azienda o la flessibilità oraria, tutti fattori che, pur essendo formulati in modo neutro rispetto al genere, colpiscono statisticamente in misura maggiore le donne con figli piccoli.
La discriminazione indiretta per maternità nelle promozioni: come si manifesta in concreto
Nei contesti aziendali, la discriminazione indiretta legata alla maternità nel campo delle promozioni si manifesta attraverso meccanismi che raramente lasciano tracce esplicite. Un datore di lavoro non scriverà mai in un verbale di valutazione che una candidata è stata esclusa da una posizione dirigenziale perché ha usufruito del congedo parentale. Tuttavia, l’analisi dei criteri applicati, dei risultati prodotti e delle dinamiche interne può rivelare uno schema sistematico di esclusione.
Tra le situazioni più ricorrenti vi sono:
- La previsione, nei regolamenti interni o nei contratti collettivi aziendali, di requisiti di anzianità di servizio effettivo calcolati escludendo i periodi di congedo di maternità o parentale;
- L’adozione di sistemi di valutazione delle performance basati esclusivamente su periodi in cui la lavoratrice era assente per maternità, senza meccanismi di adeguamento;
- La preferenza accordata, nei processi di selezione interna, a profili con disponibilità a orari prolungati o a spostamenti frequenti, senza valutare se tale requisito sia effettivamente necessario per la posizione;
- La modifica dei turni di lavoro che, pur formalmente applicata a tutti i dipendenti, incide in modo sproporzionato sulle madri con figli in età prescolare.
Quest’ultimo scenario è stato al centro del Decreto n. 7559 del 31 dicembre 2021 del Tribunale di Bologna, che ha affrontato il caso di addette al magazzino riassegnate da turni centrali (8.30-17.30) a turni alternati, con un impatto particolarmente gravoso sulle lavoratrici madri. Il caso bolognese è emblematico perché dimostra come una misura organizzativa presentata come necessità aziendale possa nascondere — o quantomeno produrre — effetti discriminatori misurabili.
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L’inversione dell’onere della prova: il meccanismo cardine dell’articolo 40 del D.Lgs. 198/2006
Il profilo processuale della discriminazione indiretta per maternità è dominato da un istituto fondamentale: l’inversione dell’onere della prova. In linea generale, nel processo civile, chi afferma un fatto ha l’onere di provarlo. Nel contenzioso antidiscriminatorio, tuttavia, questo principio subisce una significativa modulazione.
Il Codice delle Pari Opportunità prevede che, quando la ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione. Non si tratta di una vera e propria inversione totale dell’onere, ma di un meccanismo bifasico: la lavoratrice deve prima costruire un quadro indiziario sufficientemente solido — quello che la dottrina processualistica chiama prima facie case — e solo a quel punto il datore è chiamato a fornire una spiegazione alternativa e obiettiva.
Questo meccanismo è particolarmente rilevante nei casi di discriminazione indiretta, dove per definizione non esiste un atto esplicito da impugnare. La lavoratrice non può produrre una lettera che dica “sei stata esclusa dalla promozione perché sei madre”: deve invece ricostruire indirettamente la catena causale attraverso una pluralità di elementi convergenti.
Quali elementi costruiscono il quadro indiziario
La giurisprudenza e la dottrina lavoristica hanno nel tempo individuato alcune categorie di elementi probatori particolarmente efficaci nella costruzione del prima facie case in materia di discriminazione indiretta:
- Dati statistici interni all’azienda: la distribuzione delle promozioni tra uomini e donne, il tasso di accesso delle madri alle posizioni dirigenziali rispetto alle colleghe senza figli o rispetto ai colleghi maschi, la percentuale di lavoratrici che hanno usufruito di congedi e che risultano sistematicamente escluse dai percorsi di carriera. Questi dati, se accessibili — eventualmente attraverso i poteri istruttori del giudice o le richieste di esibizione documentale — possono costituire la spina dorsale della prova indiziaria;
- Comparazione con colleghi maschi in situazione analoga: la lavoratrice deve identificare uno o più colleghi di sesso maschile che, a parità di inquadramento, anzianità, titoli e valutazioni, abbiano ottenuto la promozione negata a lei. La comparazione non deve essere perfetta, ma deve essere sufficientemente significativa da escludere spiegazioni alternative plausibili;
- Testimonianze: le deposizioni di colleghi, superiori gerarchici o membri delle commissioni di valutazione possono essere decisive, soprattutto quando documentano osservazioni informali, atteggiamenti o commenti che rivelano pregiudizi legati alla maternità. Frasi come “non è il momento giusto per lei” o “ha bisogno di stabilizzarsi dopo il rientro” possono diventare elementi di prova rilevanti se corroborate da testimoni attendibili;
- Documentazione interna: email, verbali di riunione, valutazioni delle performance, criteri formali di selezione e qualsiasi altro documento che permetta di ricostruire il processo decisionale che ha portato alla mancata promozione.
La giustificazione obiettiva del datore di lavoro: quando la misura è legittima
Una volta che la lavoratrice abbia costruito un quadro indiziario convincente, il datore di lavoro non è automaticamente condannato: può opporre la cosiddetta giustificazione obiettiva. Perché questa sia ritenuta valida dal giudice, devono ricorrere cumulativamente tre condizioni: la misura deve perseguire una finalità legittima, deve essere idonea a raggiungerla e deve essere necessaria, nel senso che non esistono strumenti alternativi meno restrittivi per i diritti della lavoratrice.
Nel contesto delle promozioni, le giustificazioni più frequentemente addotte dai datori di lavoro riguardano la necessità di specifiche competenze acquisibili solo attraverso una presenza continuativa, la struttura organizzativa del ruolo da ricoprire, le esigenze di mobilità geografica o la necessità di garantire una copertura oraria estesa. Tuttavia, il giudice è chiamato a verificare con rigore se tali esigenze siano reali o pretestuose, se il requisito invocato sia effettivamente proporzionato alla posizione in questione e se l’azienda abbia valutato soluzioni alternative.
Un criterio di selezione che privilegia la disponibilità a turni notturni per una posizione di responsabile amministrativa, ad esempio, potrebbe non superare il test di proporzionalità se l’attività notturna non è effettivamente richiesta da quella funzione. Al contrario, per un ruolo operativo in un settore che funziona su cicli continui, la disponibilità ai turni potrebbe costituire un requisito genuinamente necessario.
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Il procedimento giudiziario: rito speciale e tutele
Le controversie in materia di discriminazione sul lavoro, inclusa la discriminazione indiretta per maternità, seguono un rito speciale disciplinato dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 198/2006. Questo procedimento si caratterizza per la sua celerità: il giudice, investito del ricorso, può adottare provvedimenti d’urgenza anche in via cautelare, ordinando la cessazione del comportamento discriminatorio e la rimozione degli effetti. La tutela non è quindi esclusivamente risarcitoria ma può essere anche inibitoria e ripristinatoria.
Sul piano della legittimazione attiva, è importante ricordare che non solo la singola lavoratrice può agire in giudizio: le organizzazioni sindacali e le consigliere di parità — figure istituzionali presenti a livello provinciale, regionale e nazionale — sono legittimate a promuovere azioni collettive nei casi di discriminazione che coinvolgano una pluralità di soggetti. Questo strumento è particolarmente efficace nei casi di discriminazione indiretta sistematica, dove il comportamento aziendale incide su una categoria di lavoratrici piuttosto che su una singola persona.
Per un approfondimento sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia di tutela della genitorialità e discriminazione, è utile consultare le risorse disponibili su ECNews — Evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla tutela della genitorialità, che offre una panoramica aggiornata sull’evoluzione del settore. Analogamente, per un’analisi approfondita dei procedimenti in materia di discriminazione e delle relative specificità processuali, si rimanda a Lavoro Diritti Europa — I procedimenti in materia di discriminazione.
Strategie pratiche per la lavoratrice e per il difensore
Sul piano pratico, chi intende agire in giudizio per discriminazione indiretta da maternità in un caso di mancata promozione deve costruire il proprio dossier con metodo e anticipo. Alcune indicazioni operative:
- Conservare tutta la documentazione disponibile: email ricevute, comunicazioni interne, valutazioni delle performance, bandi interni di selezione, organigrammi aziendali. Questi documenti, anche se apparentemente irrilevanti, possono rivelarsi fondamentali per ricostruire la cronologia degli eventi e il processo decisionale;
- Richiedere accesso ai dati statistici: in sede giudiziaria è possibile chiedere al giudice di ordinare al datore l’esibizione di dati aggregati sulle promozioni per genere e per utilizzo di congedi. Questi dati, se mostrano una correlazione significativa tra maternità e mancata progressione di carriera, rafforzano considerevolmente il quadro indiziario;
- Individuare i comparatori: identificare colleghi maschi o colleghe senza figli che, in condizioni analoghe, hanno ottenuto la promozione è uno degli esercizi più importanti nella costruzione del caso. La comparazione deve essere credibile e documentabile;
- Valutare il ricorso alla consigliera di parità: prima di adire il tribunale, un confronto con la consigliera di parità competente può offrire un’analisi preliminare del caso e aprire la strada a soluzioni conciliative o a un’azione collettiva più incisiva;
- Attenzione ai termini: il diritto di agire in giudizio per discriminazione è soggetto a termini di prescrizione e decadenza che variano in funzione del tipo di atto discriminatorio. Ritardare l’azione può compromettere la tutela.
L’evoluzione della nozione di discriminazione indiretta tra legislazione e giurisprudenza
La nozione di discriminazione indiretta per maternità ha conosciuto un’espansione progressiva tanto sul piano normativo quanto su quello giurisprudenziale. La legge n. 162 del 2021, intervenendo sul Codice delle Pari Opportunità in attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030, ha rafforzato gli strumenti di prevenzione e contrasto, introducendo tra l’altro obblighi di trasparenza retributiva per le aziende di maggiori dimensioni e incentivando l’adozione di politiche di parità certificate.
Sul versante giurisprudenziale, i tribunali del lavoro hanno progressivamente ampliato il perimetro della fattispecie, riconoscendo che la discriminazione indiretta non richiede un intento discriminatorio da parte del datore: è sufficiente che la misura produca un effetto di svantaggio sproporzionato. Questo orientamento, consolidato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di parità di trattamento, ha reso più accessibile la tutela per le lavoratrici, sgravandole dall’onere — spesso impossibile — di dimostrare la malafede del datore.
Il caso del Tribunale di Bologna del 2021 sulle addette al magazzino riassegnate a turni alternati è in questo senso emblematico: il giudice non ha dovuto accertare se il datore volesse discriminare le madri, ma ha verificato se la misura producesse un effetto discriminatorio e se esistesse una giustificazione obiettiva sufficiente a renderla legittima. Questa impostazione, centrata sull’effetto piuttosto che sull’intenzione, è la chiave di volta dell’intero sistema di tutela antidiscriminatoria.
Conclusioni: la prova come terreno decisivo
Il contenzioso in materia di discriminazione indiretta legata alla maternità si vince o si perde essenzialmente sul terreno della prova. La norma offre strumenti potenti — l’inversione dell’onere, il rito speciale, la legittimazione delle consigliere di parità — ma questi strumenti sono efficaci solo se attivati con un dossier probatorio solido, costruito con cura e tempestività. La lavoratrice che si vede negare una promozione non deve chiedersi soltanto se è stata trattata ingiustamente, ma deve essere in grado di articolare quella ingiustizia in termini giuridicamente rilevanti: un criterio apparentemente neutro, un effetto sproporzionato, una comparazione significativa, l’assenza di una giustificazione obiettiva adeguata. Allo stesso modo, il difensore del datore di lavoro deve essere preparato a dimostrare non solo che la scelta era ragionevole, ma che era necessaria e proporzionata, e che non esistevano alternative meno gravose per la lavoratrice. In questo equilibrio tra oneri probatori e giustificazioni obiettive si gioca la partita della parità reale nel mondo del lavoro: una partita che, nonostante i progressi normativi e giurisprudenziali degli ultimi anni, rimane ancora aperta e spesso difficile da vincere per chi si trova dalla parte più vulnerabile del rapporto di lavoro.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.







