Diritto di sciopero nella gig economy: il caso dei rider e dei driver tra subordinazione e autonomia
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Il diritto di sciopero nella gig economy: una questione aperta tra status giuridico e tutele collettive

Capire se e in che misura i lavoratori delle piattaforme digitali possano esercitare il diritto di sciopero è oggi una delle questioni più urgenti e controverse del diritto del lavoro contemporaneo. Il tema del diritto di sciopero nella gig economy si intreccia inevitabilmente con un problema preliminare e irrisolto: la qualificazione giuridica del rapporto che lega il lavoratore alla piattaforma. Senza una risposta stabile a questa domanda — il rider è un lavoratore subordinato, un collaboratore etero-organizzato o un autonomo puro? — l’accesso ai diritti collettivi rimane sospeso in un limbo normativo che penalizza milioni di persone. L’Italia, come il resto d’Europa, si trova a dover adattare categorie giuridiche nate nel Novecento industriale a forme di lavoro che sfuggono ai confini tradizionali, con conseguenze dirette sulla possibilità concreta di scioperare, di organizzarsi sindacalmente e di contrattare collettivamente.

La gig economy e la struttura del lavoro su piattaforma

La gig economy è una struttura economica fondata su lavori temporanei e a chiamata, organizzata attraverso piattaforme digitali che fungono da intermediari tra chi offre un servizio e chi lo richiede. Il modello si caratterizza per la frammentazione dell’attività lavorativa in singoli incarichi — le cosiddette gig — retribuiti su base episodica e senza le garanzie tipiche del rapporto di lavoro subordinato tradizionale. I rider del food delivery e i driver dei servizi di trasporto privato con conducente rappresentano le figure più visibili di questo ecosistema, ma il fenomeno abbraccia una gamma molto più ampia di professionalità: lavoratori dei servizi di cura, traduttori, sviluppatori software, operatori di logistica.

Ciò che accomuna queste figure è la dipendenza da un algoritmo che assegna, valuta e, nei casi estremi, esclude il lavoratore dal mercato della piattaforma. La valutazione tramite rating, la geolocalizzazione costante, la possibilità di essere disconnessi dalla piattaforma senza preavviso: sono tutti elementi che, nella pratica, configurano un potere direttivo e di controllo analogo — se non superiore — a quello esercitato dal datore di lavoro tradizionale. Eppure, formalmente, le piattaforme qualificano i propri collaboratori come lavoratori autonomi, scaricando su di essi i rischi d’impresa e sottraendosi agli obblighi previdenziali, assicurativi e collettivi che derivano dalla subordinazione.

Il nodo della qualificazione giuridica: subordinazione, etero-organizzazione e autonomia

Il diritto italiano conosce tre grandi categorie di rapporto di lavoro: la subordinazione ex articolo 2094 del codice civile, la collaborazione coordinata e continuativa (con o senza etero-organizzazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015) e il lavoro autonomo puro. La collocazione del rider o del driver in una di queste categorie determina in modo pressoché automatico il regime di tutele applicabile, compresa la possibilità di esercitare i diritti sindacali e lo sciopero.

Il terreno giurisprudenziale è stato dissodato in modo progressivo. Una delle prime pronunce sistematiche sul tema è la sentenza del Tribunale di Torino n. 778 del 7 maggio 2018, relativa ai rider di Foodora. In quell’occasione il giudice torinese aveva escluso la subordinazione in senso stretto, ma aveva riconosciuto che le modalità concrete di svolgimento della prestazione presentavano elementi di dipendenza organizzativa difficilmente riconducibili alla pura autonomia. La pronuncia aveva aperto un dibattito dottrinale e giurisprudenziale che non si è ancora chiuso, contribuendo a mettere in luce le insufficienze delle categorie tradizionali di fronte al lavoro algoritmico.

Il caso Glovo ha rappresentato un ulteriore banco di prova. L’analisi della qualificazione del rapporto dei lavoratori di quella piattaforma ha evidenziato come il potere organizzativo esercitato dall’algoritmo — nella selezione delle consegne, nella determinazione dei percorsi, nella valutazione delle performance — integri di fatto gli estremi dell’etero-organizzazione prevista dall’articolo 2 del decreto 81/2015. Questa norma estende ai collaboratori etero-organizzati le tutele proprie del lavoro subordinato, aprendo formalmente la strada all’applicazione della disciplina collettiva, inclusa quella in materia di sciopero.

Il quadro normativo si è arricchito con il decreto legislativo 104/2022, che ha recepito la direttiva europea sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, introducendo obblighi informativi specifici per le piattaforme digitali. Parallelamente, a livello europeo si discute da anni di un intervento normativo volto a introdurre una presunzione legale di subordinazione per i lavoratori delle piattaforme: sebbene i dettagli e l’entrata in vigore di tale strumento siano ancora oggetto di evoluzione normativa e non siano qui verificabili con precisione, la direzione politica è chiara e orienta già oggi l’interpretazione giurisprudenziale nazionale.

Il diritto di sciopero nella gig economy: fondamenti costituzionali e applicabilità

L’articolo 40 della Costituzione italiana garantisce il diritto di sciopero, ma la sua titolarità è storicamente ancorata alla figura del lavoratore subordinato. Per decenni la dottrina ha discusso se i lavoratori autonomi — anche quelli economicamente dipendenti — potessero invocare la stessa tutela. La risposta prevalente è stata negativa o, al più, condizionata all’esistenza di una dipendenza economica qualificata.

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Nel contesto della gig economy, il problema si pone con urgenza pratica. Se il rider è qualificato come lavoratore subordinato o come collaboratore etero-organizzato cui si applicano le tutele del lavoro subordinato, il diritto di sciopero è pienamente esercitabile: il lavoratore può astenersi dalla prestazione, organizzarsi con i colleghi, aderire a proclamazioni sindacali. Se invece è qualificato come autonomo puro, l’astensione collettiva dal lavoro rischia di essere ricondotta a fattispecie diverse — come il boicottaggio o la concertazione anticoncorrenziale — con conseguenze potenzialmente opposte rispetto alla tutela cercata.

La questione non è puramente teorica. Le piattaforme hanno più volte reagito a forme di protesta collettiva dei propri lavoratori invocando la natura autonoma del rapporto per negare la legittimità dell’azione sindacale. Questo atteggiamento ha generato contenziosi in cui i tribunali sono stati chiamati a pronunciarsi non solo sulla qualificazione del rapporto, ma anche sulla legittimità delle condotte datoriali in risposta alle proteste.

La condotta antisindacale delle piattaforme: il caso Deliveroo e la giurisprudenza sul comportamento antisindacale

Tra i precedenti più significativi in materia di diritti collettivi dei rider figura una sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze — riportata da fonti accademiche specializzate, sebbene senza indicazione dell’anno preciso di deposito — che ha accertato un comportamento antisindacale da parte di Deliveroo Italy. Il procedimento era stato promosso dalle federazioni CGIL competenti (Nidil, Filt, Filcams) e la pronuncia ha riconosciuto che le condotte della piattaforma nei confronti dell’attività sindacale integravano la fattispecie dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, ossia la repressione dell’attività sindacale.

Questa pronuncia è rilevante per almeno due ragioni. In primo luogo, sancisce che le organizzazioni sindacali tradizionali hanno legittimazione attiva a tutelare i rider, indipendentemente dalla qualificazione formale del rapporto di lavoro. In secondo luogo, riconosce implicitamente che i rider possono essere titolari di diritti sindacali — e quindi, per estensione, del diritto di sciopero nella gig economy — anche quando la piattaforma li qualifica come autonomi. Si tratta di un passaggio argomentativo di grande importanza sistematica: il giudice valuta la sostanza del rapporto e le conseguenze pratiche delle condotte datoriali, non la qualificazione formale che la piattaforma ha scelto di attribuire al contratto.

Il ricorso all’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori in questo contesto segna un’evoluzione significativa. Quella norma era stata concepita per contrastare comportamenti antioperai nelle fabbriche tradizionali; la sua applicazione alle piattaforme digitali dimostra la capacità del sistema giuridico italiano di adattare strumenti consolidati a contesti radicalmente nuovi, almeno quando vi è la volontà giurisprudenziale di farlo.

La contrattazione collettiva e la Carta dei Diritti dei Rider

Sul versante della contrattazione collettiva, il percorso è stato lento ma non privo di risultati. Un esempio emblematico di approccio istituzionale al problema è la Carta dei Diritti Fondamentali dei Riders e dei Lavoratori della Gig Economy, redatta dal Comune di Napoli in collaborazione con CGIL, CISL e UIL. Questo documento, pur non avendo forza di legge, ha rappresentato un tentativo di codificare standard minimi di tutela — retribuzione equa, copertura assicurativa, diritto di organizzarsi sindacalmente — attraverso un accordo tra soggetti istituzionali e parti sociali.

La Carta naponelana è significativa non solo per i contenuti, ma per il metodo: dimostra che è possibile costruire un sistema di tutele per i lavoratori delle piattaforme anche in assenza di un inquadramento legislativo definitivo, facendo leva sulla responsabilità sociale delle imprese e sull’iniziativa degli enti locali. Tuttavia, la natura volontaria di tali strumenti ne limita l’efficacia: senza un obbligo giuridico di adesione, le piattaforme possono scegliere di ignorarli senza conseguenze sanzionatorie dirette.

La contrattazione collettiva di settore è un terreno ancora in gran parte da costruire. Le organizzazioni sindacali tradizionali hanno faticato a rappresentare lavoratori che non hanno un luogo fisico di lavoro comune, che operano in orari frammentati e che spesso non si percepiscono come lavoratori dipendenti. Tuttavia, esperienze di contrattazione a livello aziendale e territoriale — non sempre documentate con precisione pubblica — mostrano che lo spazio per accordi collettivi esiste e che le piattaforme, sotto la pressione di contenziosi giudiziari e campagne di opinione, possono essere indotte a negoziare.

Salute, sicurezza e diritti collettivi: un sistema di tutele ancora frammentato

Un aspetto spesso trascurato nel dibattito sul diritto di sciopero nella gig economy riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro. I ciclofattorini operano in condizioni di rischio elevato: circolano nel traffico urbano, spesso in condizioni meteorologiche avverse, sotto la pressione di tempi di consegna imposti dall’algoritmo. La normativa nazionale in materia di salute e sicurezza — il decreto legislativo 81/2008 — si applica in modo pieno solo ai lavoratori subordinati, mentre i lavoratori autonomi godono di tutele più limitate.

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L’analisi della normativa applicabile ai ciclofattorini evidenzia come la qualificazione del rapporto abbia conseguenze dirette anche su questo piano. Il riconoscimento della subordinazione o dell’etero-organizzazione non solo apre la strada al diritto di sciopero, ma comporta l’obbligo per la piattaforma di applicare il documento di valutazione dei rischi, di fornire dispositivi di protezione individuale, di garantire la sorveglianza sanitaria. Si tratta di tutele elementari che, in assenza di una qualificazione giuridica chiara, rimangono sistematicamente negate.

Il collegamento tra sicurezza e diritti collettivi non è casuale. Storicamente, le prime forme di organizzazione sindacale nelle industrie pericolose sono nate proprio dalla necessità di proteggere la vita e l’integrità fisica dei lavoratori. Nel caso dei rider, le proteste collettive — anche quelle non formalmente qualificate come scioperi — hanno spesso avuto come oggetto proprio le condizioni di sicurezza: richiesta di coperture assicurative adeguate, di indennizzi in caso di infortunio, di tutela in caso di maltempo. Riconoscere il diritto di sciopero nella gig economy significa, in ultima analisi, riconoscere ai rider il diritto di fermarsi quando le condizioni di lavoro mettono a rischio la loro incolumità.

Prospettive di riforma e sviluppi attesi

Il quadro normativo e giurisprudenziale è in rapida evoluzione. Sul piano europeo, la pressione per un intervento legislativo che introduca garanzie minime per i lavoratori delle piattaforme è crescente, e le istituzioni comunitarie stanno elaborando strumenti che potrebbero ridisegnare in modo significativo il panorama delle tutele. Sebbene i dettagli di eventuali direttive recenti non siano qui verificabili con certezza, la tendenza generale è verso un rafforzamento delle presunzioni di subordinazione e un ampliamento dei diritti collettivi.

Sul piano nazionale, la giurisprudenza continua a produrre pronunce che affinano i criteri di qualificazione del rapporto e che testano i limiti dell’articolo 2 del decreto 81/2015. I tribunali del lavoro sono chiamati a decidere casi sempre più complessi, in cui l’algoritmo è il vero protagonista del potere direttivo. La sfida per i giudici è quella di applicare categorie giuridiche tradizionali a fenomeni che le trascendono, senza attendere un intervento legislativo che tarda ad arrivare.

Per i sindacati, la sfida è organizzativa prima ancora che giuridica. Rappresentare lavoratori dispersi, precari e spesso inconsapevoli dei propri diritti richiede modelli di rappresentanza innovativi: sindacati di piattaforma, app per la comunicazione tra lavoratori, forme di solidarietà digitale che replicano online ciò che il picchetto realizzava davanti ai cancelli della fabbrica. Alcune organizzazioni sindacali stanno sperimentando questi modelli con risultati incoraggianti, anche se il percorso è ancora lungo.

Conclusioni: verso un diritto del lavoro all’altezza della gig economy

Il diritto di sciopero nella gig economy non è un tema astratto o di nicchia: riguarda una quota crescente della forza lavoro italiana ed europea, composta da persone che consegnano cibo, trasportano passeggeri, svolgono servizi di cura e assistenza attraverso piattaforme digitali. La questione della loro capacità di esercitare i diritti collettivi — primo fra tutti il diritto di sciopero — dipende in modo decisivo dalla qualificazione giuridica del rapporto che li lega alla piattaforma.

La giurisprudenza italiana, a partire dalla sentenza del Tribunale di Torino del 2018 sui rider di Foodora e attraverso le successive pronunce in materia di condotta antisindacale, ha dimostrato che il sistema giuridico è capace di adattarsi e di riconoscere tutele anche in assenza di una legislazione specifica. La Carta dei Diritti redatta a Napoli ha mostrato che anche gli enti locali possono svolgere un ruolo attivo nella costruzione di standard minimi. L’analisi dottrinale ha chiarito che l’etero-organizzazione algoritmica non è meno penetrante del potere direttivo tradizionale e che, dunque, le tutele del lavoro subordinato possono e devono applicarsi.

Rimangono tuttavia lacune significative. La frammentazione della giurisprudenza, l’assenza di un contratto collettivo nazionale di riferimento per i lavoratori delle piattaforme, la lentezza del legislatore e l’incertezza sul quadro europeo creano un sistema di tutele disomogeneo, in cui i diritti di un rider dipendono troppo spesso dal tribunale competente e dalla capacità del singolo di accedere alla giustizia. Colmare queste lacune — attraverso interventi legislativi chiari, contrattazione collettiva effettiva e una giurisprudenza coraggiosa — è la condizione necessaria perché il diritto di sciopero nella gig economy smetta di essere una promessa costituzionale e diventi una garanzia reale per chi lavora nell’economia digitale di oggi.

Per approfondire il quadro giuridico comparato tra i diversi modelli di qualificazione del lavoro su piattaforma, si rimanda all’analisi disponibile presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano. Per un approfondimento accademico sulla contrattazione collettiva e le tutele dei rider, si veda la rivista Labour & Law Issues dell’Università di Bologna, che raccoglie contributi sistematici sulla normativa nazionale applicabile ai ciclofattorini e ai lavoratori delle piattaforme digitali.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.