Contratti a termine e abuso della forma: la disciplina del d.lgs. 81/2015 e i limiti alla precarietà nel 2026
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Il contratto a termine nel diritto del lavoro italiano: inquadramento sistematico

Comprendere la disciplina dei contratti a termine in Italia richiede di partire da una tensione fondamentale che percorre l’intero sistema giuslavoristico: il rapporto di lavoro subordinato è strutturalmente concepito come a tempo indeterminato, e qualsiasi deroga a questo principio deve trovare una giustificazione oggettiva, una forma precisa e limiti quantitativi chiari. È in questo contesto che il problema del contratto a termine abuso forma assume la sua piena rilevanza pratica e teorica: non si tratta soltanto di una questione tecnica sulla validità di un atto negoziale, ma di un presidio fondamentale contro la precarizzazione sistematica del lavoro. Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che ha riunito in un unico testo normativo la disciplina dei principali contratti di lavoro flessibile, rappresenta il punto di riferimento legislativo imprescindibile per chiunque voglia orientarsi in questa materia, tanto come professionista quanto come lavoratore o datore di lavoro.

Il d.lgs. 81/2015 ha abrogato il precedente d.lgs. 368/2001 e ha introdotto un modello che, almeno nelle intenzioni iniziali del legislatore, si ispirava a una logica di maggiore liberalizzazione controllata: il contratto a termine diventava stipulabile senza necessità di indicare una causale per i primi dodici mesi, con la possibilità di proroghe e rinnovi entro un arco massimo complessivo. Tuttavia, questa architettura normativa ha subito una significativa inversione di rotta con l’intervento del cosiddetto Decreto Dignità.

Il Decreto Dignità e il ritorno alla causalizzazione

La legge 9 agosto 2018, n. 96, che ha convertito il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 — comunemente noto come Decreto Dignità — ha modificato in modo sostanziale il d.lgs. 81/2015, reintroducendo l’obbligo di indicare le ragioni giustificatrici del termine nelle ipotesi che superano i dodici mesi o che riguardano proroghe e rinnovi successivi al primo contratto. Questa modifica ha segnato un cambiamento di paradigma: il legislatore ha riconosciuto che la totale liberalizzazione del contratto a termine, lungi dal favorire l’occupazione, rischiava di alimentare forme di abuso strutturale, trasformando il contratto a tempo determinato da strumento eccezionale a modalità ordinaria di gestione del personale.

Le causali previste dalla normativa vigente si articolano intorno a tre grandi categorie: esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, esigenze di sostituzione di altri lavoratori, ed esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. La genericità di queste formulazioni ha inevitabilmente aperto un ampio spazio interpretativo alla contrattazione collettiva e alla giurisprudenza, che sono diventate i principali strumenti attraverso cui il sistema si adatta alle specificità dei singoli settori produttivi.

Il ruolo della contrattazione collettiva nella definizione delle causali

Un elemento caratteristico del sistema delineato dal d.lgs. 81/2015, anche nella versione post-Decreto Dignità, è la delega significativa alla contrattazione collettiva. I contratti collettivi nazionali, aziendali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono individuare ulteriori ipotesi che consentono la stipulazione di contratti a termine oltre i limiti ordinari, nonché disciplinare in modo specifico le causali applicabili nei rispettivi settori. Questo meccanismo di rinvio ha una duplice valenza: da un lato, garantisce flessibilità e adattabilità alle peculiarità di ciascun comparto produttivo; dall’altro, trasferisce sulle parti sociali una responsabilità significativa nella prevenzione degli abusi.

La forma scritta come requisito essenziale: l’art. 19, comma 4

Uno degli aspetti più rilevanti della disciplina riguarda i requisiti formali del contratto a termine. L’articolo 19, comma 4, del d.lgs. 81/2015 stabilisce espressamente che il contratto a tempo determinato deve essere stipulato in forma scritta e che, in mancanza di tale requisito, il termine apposto al contratto è nullo. La conseguenza di questa nullità parziale è di grande importanza pratica: non è l’intero contratto a essere travolto dalla nullità, ma soltanto la clausola che fissa il termine, con il risultato che il rapporto di lavoro si considera instaurato a tempo indeterminato fin dall’origine.

Questo meccanismo sanzionatorio rivela la logica sottostante all’intero impianto normativo: il legislatore considera il contratto a tempo indeterminato come la forma “naturale” del rapporto di lavoro subordinato, e ogni deviazione da essa deve essere non solo giustificata nel merito, ma anche formalizzata in modo inequivoco. La forma scritta assolve dunque una funzione che va ben oltre la mera prova dell’accordo: essa è lo strumento attraverso cui si rende trasparente e verificabile la volontà delle parti di derogare al regime ordinario, e attraverso cui si consente al lavoratore di conoscere con precisione la durata del proprio impegno lavorativo.

Il tema del contratto a termine abuso forma non si esaurisce tuttavia nella sola ipotesi di mancanza totale della forma scritta. La giurisprudenza ha elaborato nel tempo una serie di criteri per valutare situazioni più sfumate: contratti redatti in forma scritta ma con indicazioni talmente vaghe da non consentire l’identificazione della causale, o situazioni in cui la forma viene rispettata nella lettera ma aggirata nello spirito attraverso meccanismi di successione contrattuale.

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La successione di contratti a termine: il divieto di abuso

Il fenomeno delle cosiddette “catene contrattuali” — la successione di più contratti a termine stipulati con lo stesso lavoratore per coprire esigenze che si rivelano, nella sostanza, permanenti — rappresenta una delle manifestazioni più insidiose dell’abuso della forma. Il d.lgs. 81/2015 stabilisce limiti precisi sia alla durata massima complessiva del rapporto a termine, sia alle proroghe e ai rinnovi consentiti.

Sul piano della durata, la normativa fissa un tetto massimo di ventiquattro mesi per i contratti a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche in ragione di successivi contratti, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Il superamento di questa soglia — salvo le deroghe previste dalla contrattazione collettiva o dall’accordo stipulato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro — comporta la conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato.

Sul piano delle proroghe, la legge consente un massimo di quattro proroghe nell’arco dei ventiquattro mesi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. È importante sottolineare che proroga e rinnovo sono concetti distinti: la proroga presuppone la continuazione dello stesso contratto con posticipazione del termine inizialmente previsto, mentre il rinnovo implica la stipulazione di un nuovo contratto dopo la scadenza del precedente. Questa distinzione non è meramente terminologica: il rinnovo richiede, dopo i primi dodici mesi, l’indicazione di una causale giustificatrice, mentre la proroga segue le regole del contratto originario.

I periodi di intervallo obbligatori tra un contratto e l’altro

Per evitare che la successione di contratti a termine si trasformi in uno strumento per eludere i limiti di durata massima, il legislatore ha previsto l’obbligo di rispettare determinati intervalli temporali tra la scadenza di un contratto e la stipulazione del successivo con lo stesso lavoratore. Questi intervalli — comunemente definiti “stop and go” — ammontano a dieci giorni per i contratti di durata fino a sei mesi, e a venti giorni per i contratti di durata superiore. Il mancato rispetto di questi intervalli comporta che il secondo contratto si consideri a tempo indeterminato.

La ratio di questa previsione è evidente: impedire che il datore di lavoro possa concatenare contratti a termine senza soluzione di continuità, aggirando così i limiti di durata massima attraverso una formale interruzione del rapporto che nella sostanza non corrisponde ad alcuna reale cesura. Anche in questo caso, il contratto a termine abuso forma si manifesta non attraverso la violazione di un requisito formale in senso stretto, ma attraverso l’utilizzo distorto degli strumenti formalmente corretti per raggiungere un risultato che l’ordinamento intende vietare.

La conversione automatica in contratto a tempo indeterminato

La sanzione principale per le violazioni della disciplina sui contratti a termine è la conversione automatica del rapporto in contratto a tempo indeterminato. Questo meccanismo opera in diverse ipotesi: mancanza della forma scritta, superamento della durata massima complessiva, mancato rispetto degli intervalli obbligatori tra i contratti, e — nelle ipotesi soggette a causalizzazione — assenza o genericità della causale indicata.

La conversione non è retroattiva nel senso di determinare la restituzione delle retribuzioni già corrisposte o di modificare le modalità di svolgimento del rapporto nel periodo precedente; essa opera piuttosto come una fictio iuris che considera il contratto ab origine a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di tutele applicabili, comprese quelle previste dalla disciplina sui licenziamenti.

Accanto alla conversione, il lavoratore ha diritto a un’indennità risarcitoria per il periodo compreso tra la scadenza del termine illegittimo e la pronuncia giudiziale, nella misura stabilita dalla legge. Questo sistema di tutele risponde all’esigenza di rendere effettivamente dissuasivo l’abuso del contratto a termine, evitando che il datore di lavoro possa calcolare il costo dell’irregolarità come una variabile gestibile nell’ambito della propria strategia di gestione del personale.

I limiti quantitativi e le esenzioni previste dalla legge

Oltre ai limiti temporali, il d.lgs. 81/2015 prevede un tetto quantitativo all’utilizzo dei contratti a termine: il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può superare il venti per cento del totale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare almeno un contratto a tempo determinato.

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La legge prevede tuttavia numerose esenzioni da questo limite percentuale, che riguardano, tra le altre, le start-up innovative nella fase iniziale della loro attività, i lavoratori stagionali, i lavoratori assunti per la sostituzione di lavoratori assenti, e alcune categorie specifiche individuate dalla contrattazione collettiva. Queste esenzioni riflettono il riconoscimento da parte del legislatore che esistono situazioni in cui la flessibilità temporale risponde a esigenze oggettive e strutturali, non riconducibili a un intento elusivo.

La Legge di Bilancio 2026 e il contesto normativo attuale

Il quadro normativo in materia di lavoro continua a evolversi anche nel 2026. La legge 30 dicembre 2025, n. 199 — Legge di Bilancio 2026 — pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, ha introdotto una serie di misure in materia di lavoro e previdenza sociale che si inseriscono nel solco delle politiche di incentivazione all’occupazione stabile. Tra le misure più significative figura l’esonero totale contributivo per i datori di lavoro privati che assumono madri con almeno tre figli di età inferiore ai diciotto anni prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Sebbene questa misura non riguardi direttamente la disciplina del contratto a termine, essa si inscrive in una logica di sistema che premia le assunzioni stabili e mira a ridurre la precarietà delle categorie più vulnerabili del mercato del lavoro. Il legislatore sembra così confermare un orientamento di fondo: la flessibilità contrattuale è uno strumento legittimo e necessario, ma deve essere controbilanciata da incentivi che spingano verso forme di occupazione più durature e tutelate. Per un approfondimento sulle novità della Legge di Bilancio 2026 in materia di lavoro, si rimanda alle analisi disponibili su Toffoletto De Luca Tamajo.

Il ruolo della giurisprudenza nell’identificazione dell’abuso

La disciplina legislativa, per quanto articolata, non è in grado di prevedere tutte le possibili forme attraverso cui il contratto a termine può essere utilizzato in modo abusivo. È per questo che la giurisprudenza svolge un ruolo centrale nell’interpretazione e nell’applicazione concreta delle norme. I tribunali del lavoro e la Corte di Cassazione sono chiamati costantemente a valutare situazioni in cui la forma è rispettata ma la sostanza rivela un utilizzo distorto dello strumento contrattuale.

I criteri elaborati dalla giurisprudenza per identificare l’abuso si concentrano tipicamente su alcuni elementi ricorrenti: la ripetizione sistematica di contratti a termine per lo svolgimento di attività che non presentano alcuna caratteristica di temporaneità; la coincidenza tra la durata complessiva dei contratti a termine e quella delle esigenze permanenti dell’azienda; la mancanza di qualsiasi effettiva discontinuità tra un contratto e il successivo, al di là del rispetto formale degli intervalli obbligatori; e la genericità delle causali indicate, che non consente di verificare l’effettiva sussistenza delle esigenze giustificatrici. Per un quadro aggiornato della giurisprudenza in materia, è utile consultare il Massimario di giurisprudenza del lavoro, che raccoglie e sistematizza le pronunce più rilevanti.

La rilevanza del diritto europeo

L’interpretazione delle norme italiane sui contratti a termine non può prescindere dal quadro europeo, e in particolare dalla direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso tra le parti sociali europee. Questa direttiva impone agli Stati membri di adottare misure adeguate per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, e stabilisce che, in assenza di misure equivalenti, deve essere prevista la conversione in contratto a tempo indeterminato. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte ribadito che le norme nazionali devono essere interpretate in modo da garantire un’effettiva protezione contro l’abuso, e che il semplice rispetto formale dei requisiti di legge non è sufficiente laddove il risultato complessivo sia quello di perpetuare una condizione di precarietà strutturale.

Indicazioni pratiche per datori di lavoro e lavoratori

Per i datori di lavoro, la corretta gestione dei contratti a termine richiede un’attenzione costante a diversi profili: la redazione in forma scritta di ogni contratto, con indicazione chiara della durata e — ove richiesta — della causale giustificatrice; il monitoraggio della durata complessiva del rapporto con ciascun lavoratore, tenendo conto di tutti i contratti intercorsi anche con imprese controllate o collegate; il rispetto degli intervalli obbligatori tra un contratto e il successivo; e il controllo del rispetto del limite percentuale sull’organico complessivo.

Per i lavoratori, è fondamentale conoscere i propri diritti e non esitare a verificare la regolarità dei contratti ricevuti, anche avvalendosi dell’assistenza dei sindacati o di un consulente del lavoro. La mancanza della forma scritta, la genericità della causale o il superamento dei limiti di durata sono circostanze che possono essere fatte valere in sede giudiziale per ottenere la conversione del contratto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno subito.

Conclusioni: forma, sostanza e tutela effettiva

La disciplina dei contratti a termine in Italia rappresenta un equilibrio costantemente negoziato tra le esigenze di flessibilità del mercato del lavoro e la necessità di garantire ai lavoratori una protezione effettiva contro la precarietà. Il contratto a termine abuso forma non è soltanto una categoria giuridica astratta: è la descrizione di un fenomeno concreto e diffuso, che il legislatore — con il d.lgs. 81/2015 e le sue successive modifiche, a partire dal Decreto Dignità — ha cercato di contrastare attraverso un sistema di requisiti formali, limiti quantitativi e sanzioni automatiche. La giurisprudenza, dal canto suo, svolge un ruolo insostituibile nel colmare le inevitabili lacune della normativa e nell’adattare i principi generali alle infinite varianti della realtà produttiva. Capire dove si colloca il confine tra flessibilità legittima e abuso non è sempre semplice, ma disporre di un quadro normativo chiaro e di una giurisprudenza attenta è la condizione necessaria affinché il diritto del lavoro possa svolgere la sua funzione di tutela della parte più debole del rapporto contrattuale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.