Trovare un verbale sul parabrezza per parcheggio in seconda fila è uno dei classici inconvenienti della vita in città, e la reazione istintiva di quasi tutti è quella di pagare e voltare pagina. Ma non sempre quella multa è destinata a restare definitiva. Il Codice della Strada distingue situazioni che nella pratica quotidiana possono sembrare identiche ma che dal punto di vista giuridico sono radicalmente diverse. Esistono casi precisi in cui il verbale può essere impugnato con buone probabilità di successo, sia per ragioni formali, legate a come è stato redatto, sia per ragioni sostanziali, legate a cosa stava davvero accadendo nel momento in cui è stato elevato. Conoscerle non trasforma nessuno in un esperto di diritto, ma può fare la differenza tra pagare e avere ragione.

La distinzione che quasi nessuno conosce: sosta e fermata
Il punto di partenza è una distinzione che l’art. 157 del Codice della Strada stabilisce con chiarezza ma che pochi automobilisti conoscono davvero: tra sosta e fermata. La sosta è l’interruzione prolungata della marcia, con il conducente che può allontanarsi dal veicolo. La fermata è invece la breve interruzione per far salire o scendere passeggeri, con il conducente che rimane a bordo pronto a ripartire immediatamente. La norma punisce la sosta in doppia fila, ma non la fermata. Questo significa che se al momento del verbale il conducente era ancora nell’abitacolo con il motore acceso, non si configura tecnicamente una sosta ma una fermata, e la multa può essere contestata. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18257 del 22 agosto 2006, ha confermato esattamente questo principio. Per avvalersi di questa difesa occorrerà portare elementi di prova, come la testimonianza di chi era presente.
Come fare ricorso: prefetto o giudice di pace
Prima di entrare nei dettagli dei motivi contestabili, è utile sapere a chi rivolgersi. Esistono due strade. La prima è il ricorso al Prefetto, da presentare entro 60 giorni dalla notifica del verbale: è gratuito, più snello e adatto soprattutto quando si contestano errori formali nel documento. La seconda è il ricorso al Giudice di Pace, da presentare entro 30 giorni: richiede più preparazione ma consente di portare testimoni e documentazione più articolata, ed è la via preferibile quando si vuole contestare la sostanza dell’infrazione. La scelta dipende dal tipo di vizio che si intende sollevare.
I vizi formali del verbale
Il verbale di accertamento deve rispettare requisiti precisi, e qualsiasi errore nella redazione può costituire un motivo di impugnazione. Rientrano tra i vizi formali rilevanti l’omessa indicazione della norma del Codice della Strada violata, la mancanza della firma dell’agente accertatore, l’assenza della targa del veicolo, la mancata indicazione delle modalità di pagamento o di ricorso, e l’omissione del luogo in cui l’infrazione è stata commessa. Attenzione però: non ogni imperfezione formale è automaticamente sufficiente ad annullare la multa. Il vizio deve essere sostanzialmente rilevante, cioè deve aver prodotto una conseguenza concreta, come rendere impossibile l’identificazione del veicolo o del trasgressore. Se, ad esempio, la data di nascita è errata ma il trasgressore è comunque identificabile tramite il codice fiscale, quell’errore non basterà. Il giudice valuta sempre se l’irregolarità ha compromesso i diritti di difesa del destinatario.
Lo stato di necessità: quando l’emergenza giustifica tutto
L’ultimo caso in cui contestare la multa ha basi solide è quello dello stato di necessità, regolato dall’art. 4 della legge n. 689 del 1981, che esclude la responsabilità per le violazioni amministrative commesse per tutelare l’incolumità fisica propria o altrui. La giurisprudenza riconosce questo principio, ad esempio nei casi di chi ha violato il codice per trasportare d’urgenza un familiare al pronto soccorso. Per applicarlo con successo occorre però rispettare due condizioni: la condotta irregolare deve essere strettamente necessaria per proteggere qualcuno da un pericolo reale e imminente, e non deve mettere a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada. Chi ha sostato in doppia fila per accompagnare d’urgenza un familiare dal medico in condizioni critiche, senza creare pericoli al traffico, ha dunque argomenti validi. Per situazioni specifiche, è sempre consigliabile rivolgersi a un legale.





