Il bollo auto subirà cambiamenti importanti. Conoscere per non dover poi affrontare conseguenze poco piacevoli

Nel diciassettesimo decreto attuativo della riforma fiscale – focalizzato sui tributi locali e sul federalismo regionale – il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di modifiche in materia di bollo auto, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.

Addio alle scadenze fisse tradizionali: il bollo dovrà essere pagato una sola volta all’anno, e la data sarà stabilita in base al giorno della prima immatricolazione del veicolo. Le regioni – titolari della tassa – organizzeranno il versamento nel rispetto della residenza del proprietario, eliminando il sistema di bollo trimestrale o semestrale attualmente in uso.

Il nuovo meccanismo mira a semplificare le procedure e rendere più efficiente la riscossione: il bollo infatti sarà dovuto all’inizio del periodo tributario anziché alla fine del mese di scadenza, con evidenti vantaggi anche in caso di passaggio di proprietà tra residenti in regioni diverse.

Tuttavia, rimane aperto il capitolo sul riconoscimento di equità per i proprietari di veicoli soggetti a fermo amministrativo. Finché la norma non sarà rivista, il bollo rimarrà un’imposta legata al possesso, non all’utilizzo – una distinzione che, in Italia, continua a generare dibattito.

Il fermo amministrativo e il bollo

Il bollo auto, più che una tassa di circolazione, è un’imposta patrimoniale legata al possesso del veicolo: dunque va pagato anche quando l’auto rimane ferma, come nel caso di fermo amministrativo. Secondo la normativa vigente – e confermata da recenti interpretazioni giudiziarie – il fermo, che sia fiscale o amministrativo, non annulla l’obbligo fiscale. Il semplice possesso del mezzo impone il pagamento del bollo, anche se l’auto non può circolare.

Fermo amministrativo e bollo auto
Fermo amministrativo e bollo auto: le novità a partire dal 2026 – (diritto-lavoro.com)

Dal 2026 la distinzione tra fermo amministrativo (per violazioni al codice della strada) e fermo fiscale (per tasse non pagate) diventerà meno rilevante ai fini del bollo: in entrambi i casi, il proprietario sarà comunque tenuto al versamento.

In precedenza, l’esenzione riguardava esclusivamente il fermo previsto per motivi amministrativi, sulla base di una circolare del 2003. Tuttavia, la sentenza 47/2017 della Corte Costituzionale ha chiarito che, in presenza di un fermo fiscale, la tassa deve comunque essere pagata.

Dunque, l’importo sarà da versare una sola volta l’anno, legato all’immatricolazione del veicolo, e non più a fine mese. Un sistema uniforme per semplificare anche i trasferimenti di proprietà. Il bollo dovrà essere pagato alle casse della regione di residenza, rispecchiando la territorialità del tributo. Il fermo amministrativo non sarà più causa di esenzione: la tassa è dovuta sempre, anche in caso di blocco del veicolo.