Attenzione a come fuoriesci dal lavoro. Potresti perdere il diritto a ricevere la NASpI. Ecco le modalità corrette

Il licenziamento per giusta causa rappresenta una rottura improvvisa e grave del rapporto di lavoro: scatta senza preavviso e per motivazioni che minano irreversibilmente il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, come previsto all’articolo 2119 del Codice civile.

Ma cosa accade alla NASpI – l’indennità mensile di disoccupazione – quando il rapporto si interrompe per questa ragione? Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, la risposta è: dipende.

NASpI sì, anche dopo un licenziamento per giusta causa

Fondamentalmente, la NASpI spetta anche a chi è stato licenziato per giusta causa. Il presupposto essenziale rimane la disoccupazione involontaria: quindi anche in questo scenario si mantiene il diritto alla prestazione, nei limiti dei requisiti previsti (almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti e almeno 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti).

Soldi dopo licenziamento
Come avere la NASpI dopo il licenziamento – (diritto-lavoro.com)

Questo significa che il licenziamento disciplinare, per quanto più dannoso del licenziamento semplice, non disqualifica automaticamente dal beneficio: l’importante è che la cessazione del contratto non sia una scelta del lavoratore, ma decisa unilateralmente dal datore.

Tuttavia, vi è un elemento critico: la decorrenza dell’indennità e la finestra temporale di domanda si modificano significativamente in caso di licenziamento per giusta causa. Mentre negli altri casi la NASpI decorre dall’8° giorno successivo alla fine del rapporto se la domanda è presentata entro otto giorni, e sempre entro 68 giorni massimi dalla stessa data, nel caso di giusta causa il calcolo cambia.

Normale licenziamento: il lavoratore può presentare domanda entro 8 giorni e ottenere la decorrenza dall’8° giorno; entro 68 giorni si resta in tempo. Se la domanda arriva dopo l’8°, la NASpI parte dal giorno dopo la presentazione. Licenziamento per giusta causa: è necessario attendere almeno 30 giorni dalla cessazione del rapporto prima di presentare la domanda; in alternativa, se si presenta entro il 38° giorno, la NASpI partirà dal 38° giorno successivo al licenziamento, oppure, se la domanda arriva in ritardo, dal giorno successivo alla stessa, sempre entro il termine massimo di 68 giorni.

Il ritardo obbligatorio serve probabilmente a scoraggiare comportamenti scorretti che generano il licenziamento per giusta causa, imponendo un periodo di attesa prima dell’avvio della prestazione. Si tratta di un meccanismo più rigoroso rispetto alla NASpI “standard”, riservato apposta ai licenziamenti disciplinari.

Chi subisce un licenziamento per giusta causa e desidera fruire della NASpI deve verificare di avere i requisiti contributivi (minimo 13 settimane versate negli ultimi 4 anni e almeno 30 giornate lavorate nell’ultimo anno); attendere almeno 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto; presentare domanda entro il 38° giorno per partenza automatica alla scadenza, oppure entro il 68° giorno per far iniziare la prestazione subito dopo la presentazione; tenere presente che la decorrenza sarà regolata da tali scaglioni temporali, e che eventuali ritardi comportano la perdita di settimane di indennità.