Negli ultimi mesi, si è acceso il dibattito politico e sociale intorno alla cosiddetta “rottamazione quinquies”. Di cosa si tratta?

Una proposta di legge volta a introdurre una nuova agevolazione per i contribuenti in difficoltà. Tuttavia, mentre si attende un eventuale via libera da parte del Parlamento, molti cittadini si domandano come comportarsi con le cartelle esattoriali già ricevute. In questo contesto, una possibilità concreta per evitare pignoramenti, fermi amministrativi o altre azioni esecutive è rappresentata dalla sospensione della riscossione.

Si tratta di uno strumento già previsto dalla normativa vigente, che consente di congelare temporaneamente il pagamento delle somme iscritte a ruolo in attesa di chiarimenti o nuove disposizioni.

Cosa si intende per sospensione della riscossione?

La sospensione della riscossione è una procedura amministrativa che permette al contribuente di chiedere il blocco delle attività di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) nel caso in cui ritenga che la pretesa sia illegittima o infondata. È un diritto che può essere esercitato a fronte di specifici motivi previsti dalla legge. La richiesta va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale e deve essere corredata da tutta la documentazione utile a dimostrare la propria posizione.

Calcolo tasse, sospensione cartelle esattoriali
Cosa prevede la rottamazione quinquies? – (diritto-lavoro.com)

I principali motivi per cui è possibile richiedere la sospensione includono prescrizione del debito, se il termine legale entro cui l’ente di riscossione può agire è scaduto. Pagamenti già effettuati: quando il contribuente ha già saldato l’importo richiesto e può dimostrarlo. Sgravio o annullamento: se è stato ottenuto un provvedimento da parte dell’ente creditore che annulla la somma dovuta. Sentenza favorevole del giudice: qualora il contribuente abbia ottenuto un pronunciamento giudiziario che annulla il debito.

La domanda può essere presentata telematicamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in area riservata, oppure attraverso i canali tradizionali, come la PEC o con consegna presso gli sportelli, allegando i documenti giustificativi.

Nel caso in cui non sussistano i requisiti per richiedere la sospensione, i contribuenti possono comunque ricorrere alla rateizzazione ordinaria. Questa modalità permette di suddividere l’importo dovuto fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni), che possono diventare 120 per i casi di comprovate difficoltà economiche. Il piano ordinario, però, non prevede alcun tipo di sconto: né su interessi, né su sanzioni, a differenza delle precedenti rottamazioni.

Un vantaggio importante della rateizzazione ordinaria è che, in caso di mancato pagamento, il piano non decade subito: si possono accumulare fino a 8 rate non pagate (anche non consecutive) prima che venga revocato il beneficio.

La proposta nota come “rottamazione quinquies” si inserisce nel solco delle precedenti sanatorie fiscali. L’idea era quella di consentire ai contribuenti di estinguere i propri debiti pagando solo il capitale e le spese di riscossione, con l’esclusione delle sanzioni e degli interessi. Inoltre, il pagamento sarebbe stato dilazionabile in dieci anni (fino a 120 rate mensili). L’iniziativa avrebbe riguardato i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.