Advertisement

La legge 28 marzo 2019, n. 26 ha previsto, per il 2019, un nuovo finanziamento di 20 milioni di euro per le misure di sostegno del reddito a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center. Queste misure prevedono l’erogazione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale.

L’INPS, con il Messaggio n. 3058 del 2019, ha fornito chiarimenti sugli obblighi contributivi e sugli adempimenti informativi a carico delle imprese ammesse al trattamento di sostegno al reddito, nonché le istruzioni contabili con i nuovi codici UNIEMENS (ossia, la denuncia obbligatoria che il datore di lavoro, che svolge la funzione di sostituto d’imposta, invia mensilmente all’INPS).

Ecco il testo del messaggio n. 3058 del 2019.

  1. Premessa

L’articolo 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto un nuovo finanziamento, pari a 20 milioni di euro, per l’anno 2019, per le misure di sostegno del reddito a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center.

Advertisement

Tali misure, introdotte dall’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevedono l’erogazione, in favore dei lavoratori del settore dei call-center, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale e vengono concesse sulla scorta di specifici decreti ministeriali.

Al fine di garantire un puntuale monitoraggio della spesa, connessa alla erogazione delle indennità in argomento, nonché alla correlata contribuzione figurativa, le aziende interessate utilizzeranno nel flusso Uniemens, le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale con il sistema “Ticket”, in corso di implementazione.

Pertanto, in attesa della definizione delle necessarie modifiche procedurali, le imprese continueranno ad avvalersi del sistema della “CIG Aggregata”, per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a periodi di concessione di CIGD che abbiano inizio in data non successiva al 31 ottobre 2019.

Viceversa, per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a periodi di concessione di CIGD decorrenti dal mese di novembre 2019 e censiti dall’Istituto con un apposito codice intervento, i datori di lavoro utilizzeranno le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale con il sistema del “Ticket”.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono i chiarimenti sugli obblighi contributivi e sugli adempimenti informativi a carico delle imprese del settore dei call-center, che vengono ammesse al trattamento in commento ai sensi dell’articolo 44, comma 7, del D.lgs n. 148/2015.

  1. Contributo addizionale

Ai sensi dell’articolo 4 del D.I. n. 22763/2015, recante le disposizioni attuative della misura di sostegno al reddito in argomento, è posto a carico delle imprese ammesse al trattamento un contributo addizionale nella misura prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale e calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).

Ai fini della determinazione dell’obbligo del versamento di tale contributo, nonché della sua misura, si applicano le disposizioni recate dal citato D.lgs n. 148/2015 (cfr. l’art. 6 del D.I. n. 22763/2015), illustrate con la circolare n. 9/2017.

La misura del contributo addizionale varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali, nell’ambito del quinquennio mobile. Al riguardo, si precisa che ai fini del superamento delle 52 e delle 104 settimane che determinano l’incremento delle aliquote del contributo addizionale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 44, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015, e del ciato articolo 6 del D.I. n. 22763/2015, vanno computati i trattamenti di integrazione salariale in deroga per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 148/2015), anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Viceversa, non verranno computati ai suddetti fini i periodi di sospensione o riduzione successivi al 24 settembre 2015, se dedotti in domande presentate prima di tale data.

  1. Trattamento di fine rapporto

Come specificato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 31/2015, le quote di trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro, sono a carico del datore di lavoro.

Conseguentemente, le aziende tenute all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate durante i suddetti periodi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 44, comma 7, del D.lgs n. 148/2015.

  1. Flusso di gestione autorizzazioni “CIGD Aggregata”

Le Strutture territorialmente competenti, nell’emettere le autorizzazioni ai trattamenti in commento, seguiranno la procedura attualmente in uso per la gestione dei decreti di cassa integrazione in deroga, emanati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa, per le aziende cosiddette ”plurilocalizzate”.

Tali decreti di concessione saranno inseriti in “Sistema UNICO” identificandoli con un codice di sette cifre, di cui le prime due corrispondono all’anno di emanazione e le restanti cinque al numero di protocollo, in quanto tali decreti sono emanati da una diversa divisione del Ministero e come tali non seguono la numerazione prevista per i decreti di CIGS.

  1. CIGD Aggregata. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

Ai fini dell’esposizione del conguaglio delle prestazioni e del contributo addizionale, i datori di lavoro si atterranno, alle modalità di seguito indicate.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate valorizzeranno:

  • all’interno dell’elemento <CausaleCongCIGS> presente in DatiRetributivi / GestioneCIG / CIGStraordACredito / CIGSACredAltre, il nuovo codice causale “G807”, avente il significato di “Conguaglio CIGD Call-Center art. 26-sexies della legge 26/2019”;
  • all’interno dell’elemento <CausaleStatCIGS> presente in DatiRetributivi / GestioneCIG / CIGSDatiStat, valorizzeranno il nuovo codice causale “GF07”, avente il significato di “Lavoratore Call-Center in CIGD art. 26-sexies della legge 26/2019”.

Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavori valorizzeranno, all’interno dell’elemento <CausaleContrAddCIGS>, il nuovo codice causale “E405”, avente il significato di “Versamento contrib. Addiz. Su CIGD Call-Center art. 26-sexies della legge 26/2019”.

  1. Istruzioni contabili

L’indennità riconosciuta a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center, quali misure di sostegno del reddito pari al trattamento massimo di integrazione salariale, è posta a carico dello Stato, che ha previsto con l’articolo 26–sexies del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, uno specifico finanziamento per l’anno 2019.

La rilevazione contabile dell’onere e della relativa contribuzione addizionale verrà attribuita alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario).

Si istituisce, a tal fine, il seguente nuovo conto da associare al codice causale Uniemens “G807”:

GAU30199, per rilevare l’onere relativo all’indennità riconosciuta a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center ammesse a conguaglio – articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e articolo 26-sexies della legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazione, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

La procedura di ripartizione “DM” provvederà pertanto ad attribuire l’indennità in argomento, conguagliata dai datori di lavoro con il codice causale “G807”, avente il significato di “Conguaglio CIGD Call-Center art. 26-sexies della legge 26/2019”, al conto indicato.

Il contributo addizionale dovuto dalle imprese esposto nel codice causale Uniemens “E405” andrà contabilizzato al seguente conto di nuova istituzione:

GAU21199, per rilevare la contribuzione addizionale sull’indennità riconosciuta ai lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center – articolo 4 del D.I. 12 novembre 2015, n. 22763, e articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Anche in questo caso, la procedura di ripartizione contabile “DM” assicurerà l’attribuzione al predetto conto degli importi valorizzati al codice causale “E405”, avente il significato di “Versamento contrib. Addiz. su CIGD Call-Center art. 26-sexies della legge 26/2019”.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l’applicazione della normativa in esame, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

Nell’allegato n. 1 si riportano le variazioni apportate al piano dei conti.

 (Fonte: INPS)

Advertisement