
Rider lavoratore subordinato: la sentenza n. 28772/2025 della Cassazione riapre il dibattito
La questione di quando un rider debba essere qualificato come rider lavoratore subordinato anziché come collaboratore autonomo continua a rappresentare uno dei nodi giuridici più controversi del diritto del lavoro contemporaneo. Con la sentenza n. 28772, depositata il 31 ottobre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla qualificazione giuridica del rapporto tra i lavoratori delle piattaforme di consegna digitale e le società che gestiscono tali servizi, offrendo un contributo interpretativo di notevole rilevanza sistematica. La vicenda trae origine da un gruppo di riders che aveva prestato la propria attività per società operanti nel settore del food delivery in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, salvo poi rivolgersi alla magistratura per ottenere il riconoscimento della natura subordinata di quei rapporti.
Il contesto: la proliferazione delle piattaforme digitali e le zone grigie del diritto del lavoro
Per comprendere appieno la portata della pronuncia, occorre inquadrare il fenomeno delle piattaforme digitali di consegna nel più ampio scenario delle trasformazioni del mercato del lavoro. Negli ultimi anni, modelli organizzativi fondati sull’intermediazione algoritmica hanno radicalmente modificato le modalità di coordinamento tra domanda e offerta di lavoro, generando figure professionali che sfuggono alle tradizionali categorie giuslavoristiche. Il rider, nella sua accezione più diffusa, è un soggetto che effettua consegne di cibo o altri beni su incarico di una piattaforma digitale, utilizzando un proprio mezzo di trasporto e ricevendo istruzioni operative attraverso un’applicazione mobile.
La difficoltà classificatoria nasce proprio dall’ibridismo di questa figura: da un lato, il rider sembra godere di una certa libertà nella scelta degli orari e dei turni di lavoro, elemento tradizionalmente associato all’autonomia; dall’altro, l’algoritmo della piattaforma esercita un controllo pervasivo sulla prestazione, dalla geolocalizzazione in tempo reale alla valutazione delle performance, passando per l’assegnazione degli ordini secondo logiche opache. Questa tensione tra forma contrattuale e sostanza del rapporto è esattamente ciò che i tribunali italiani, e in ultima istanza la Cassazione, sono chiamati a risolvere.
Il quadro normativo di riferimento: l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015
Il punto di partenza dell’analisi giuridica è rappresentato dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015, norma cardine che la sentenza n. 28772/2025 è chiamata ad applicare e interpretare. Tale disposizione, introdotta nell’ambito del cosiddetto Jobs Act, estende le tutele del lavoro subordinato alle collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
La norma ha introdotto nel sistema una categoria intermedia — spesso definita dalla dottrina come “etero-organizzazione” — che si colloca tra la subordinazione classica ex art. 2094 del Codice Civile e la collaborazione autonoma coordinata e continuativa disciplinata dall’art. 409 del Codice di Procedura Civile. L’art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. La subordinazione, in questa accezione classica, implica l’eterodirezione: il datore di lavoro non si limita a organizzare il contesto della prestazione, ma impartisce direttive specifiche sul come, quando e dove eseguire il lavoro.
L’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 abbassa, per così dire, la soglia di accesso alle tutele lavoristiche: non è necessario che il committente eserciti un potere direttivo in senso stretto, è sufficiente che organizzi le modalità di esecuzione della prestazione. Questo elemento dell’etero-organizzazione assume un rilievo cruciale nel contesto delle piattaforme digitali, dove l’algoritmo svolge funzioni organizzative e di controllo che in un’impresa tradizionale sarebbero attribuite a un superiore gerarchico in carne e ossa.
La vicenda processuale: dai contratti di co.co.co. al Tribunale di Torino
La storia processuale che ha condotto alla sentenza n. 28772/2025 è emblematica delle difficoltà che i lavoratori delle piattaforme incontrano nel far valere i propri diritti. Un gruppo di riders aveva lavorato per società food delivery in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato. Questi contratti, nella loro formulazione formale, attribuivano ai lavoratori una veste di autonomia: libertà di scegliere i turni, assenza di un obbligo di esclusiva, utilizzo di strumenti propri.
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Tuttavia, la realtà operativa raccontata dai riders presentava caratteristiche ben diverse. La piattaforma digitale, attraverso la propria applicazione, determinava le zone di consegna, stabiliva i tempi di percorrenza attesi, assegnava gli ordini secondo criteri algoritmici, monitorava le prestazioni e applicava meccanismi reputazionali che condizionavano l’accesso ai turni più remunerativi. In questo scenario, i riders hanno adito il Tribunale di Torino per ottenere l’accertamento della natura subordinata dei loro rapporti di lavoro, avviando un percorso giudiziario destinato a percorrere tutti i gradi di giudizio fino alla Corte di Cassazione.
La scelta del Tribunale di Torino come foro competente non è casuale: quella sede giudiziaria ha sviluppato nel corso degli anni una giurisprudenza particolarmente attenta alle problematiche del lavoro su piattaforma, diventando uno dei principali laboratori giurisprudenziali italiani in materia. Le pronunce torinesi hanno spesso anticipato orientamenti poi recepiti dalla Cassazione, contribuendo a costruire un corpus di principi applicabili a questa nuova categoria di lavoratori.
Il cuore della pronuncia: qualificazione giuridica e applicazione dell’art. 2 D.Lgs. n. 81/2015
La sentenza n. 28772/2025 affronta direttamente la possibilità di qualificare i riders come lavoratori subordinati ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Questo è il nucleo interpretativo della pronuncia, e la sua rilevanza va ben oltre il caso concreto: la Cassazione è chiamata a stabilire quali elementi fattuali siano sufficienti per ritenere integrata la fattispecie dell’etero-organizzazione e, conseguentemente, per estendere al rider lavoratore subordinato le tutele previste dalla disciplina del lavoro dipendente.
La questione non è meramente accademica. Riconoscere la natura subordinata o para-subordinata di un rapporto di lavoro comporta conseguenze concrete e immediate: l’applicazione dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi, il diritto alle ferie retribuite, alla malattia, agli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione, e — non da ultimo — l’obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi previdenziali e assistenziali all’INPS. La qualificazione giuridica del rapporto non è dunque una questione di etichette, ma incide direttamente sul livello di protezione sociale di cui il lavoratore può godere.
La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi su questa vicenda, si inserisce in un dibattito giurisprudenziale che ha visto posizioni non sempre uniformi tra i diversi gradi di giudizio. Alcuni tribunali di merito avevano riconosciuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro dei riders, altri avevano invece confermato la qualificazione autonoma, valorizzando la libertà di scelta dei turni come elemento incompatibile con la subordinazione. La sentenza n. 28772/2025 rappresenta un importante punto di sintesi di questo dibattito, offrendo alla giurisprudenza di merito criteri applicativi più precisi.
Il contesto europeo e il dibattito sulla direttiva piattaforme
La pronuncia della Cassazione si colloca in un contesto europeo in rapida evoluzione. L’Unione Europea ha adottato la Direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali, che introduce una presunzione legale di subordinazione a favore dei lavoratori delle piattaforme, invertendo l’onere della prova: sarà la piattaforma a dover dimostrare che il rapporto è genuinamente autonomo, e non il lavoratore a dover provare la subordinazione. Questo approccio normativo europeo converge con la tendenza interpretativa che emerge dalla giurisprudenza italiana più recente, creando un quadro regolatorio in cui la protezione del rider lavoratore subordinato è destinata a rafforzarsi ulteriormente.
Per approfondire il quadro normativo europeo, si rimanda alla Direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, che gli Stati membri sono tenuti a recepire entro i termini stabiliti. Il recepimento di questa direttiva nell’ordinamento italiano richiederà un coordinamento attento con le disposizioni già esistenti, in particolare con l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e con la normativa specifica sui riders introdotta dal D.Lgs. n. 101/2019.
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Le implicazioni per le piattaforme di delivery e per il sistema previdenziale
Una sentenza che afferma la possibilità di qualificare i riders come lavoratori subordinati ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 produce effetti a cascata sull’intero modello di business delle piattaforme di consegna. Le società che operano in questo settore hanno costruito la propria competitività anche sulla base di strutture di costo che non includono gli oneri tipici del lavoro dipendente: contributi previdenziali, assicurativi, trattamento di fine rapporto, indennità di malattia e maternità. Se i rapporti vengono riqualificati come subordinati — o come etero-organizzati ai sensi dell’art. 2 citato — questi costi diventano esigibili retroattivamente, con potenziali passività significative per le aziende coinvolte.
Sul versante previdenziale, la riqualificazione del rapporto comporta l’obbligo di iscrizione dei lavoratori alla gestione previdenziale appropriata e il versamento dei contributi omessi, maggiorati di sanzioni e interessi. L’INPS ha già avviato in passato accertamenti nei confronti di alcune piattaforme di delivery, e la giurisprudenza che si consolida in senso favorevole ai riders fornisce un ulteriore supporto all’azione ispettiva degli enti previdenziali.
Per le aziende, la risposta a questo scenario può assumere diverse forme: alcune hanno scelto di rinegoziare i contratti con i propri riders, introducendo elementi di garanzia economica compatibili con la nuova realtà giuridica; altre hanno tentato di ristrutturare il modello operativo per accentuare gli elementi di autonomia dei lavoratori; altre ancora hanno avviato contrattazioni collettive con le organizzazioni sindacali di categoria. In ogni caso, ignorare il problema non è più un’opzione praticabile alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale documentata dalla sentenza n. 28772/2025.
Distinzioni operative per i professionisti: come leggere il rapporto di lavoro su piattaforma
Per i professionisti che si trovano a consigliare imprese che operano con lavoratori su piattaforma, o che assistono lavoratori in controversie di questo tipo, la sentenza n. 28772/2025 suggerisce alcune linee operative di fondo. La qualificazione del rapporto non può essere affidata alla sola etichetta contrattuale: ciò che conta è la realtà fattuale della prestazione, secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma che permea l’intero diritto del lavoro italiano.
Gli elementi da esaminare con maggiore attenzione sono quelli che attengono all’organizzazione della prestazione: chi determina gli orari effettivi di lavoro? Chi stabilisce le zone geografiche di operatività? Chi fissa i tempi di consegna e le modalità operative? Chi controlla la qualità della prestazione e con quali strumenti? Se le risposte a queste domande convergono verso la piattaforma — anche quando questo controllo è esercitato attraverso un algoritmo anziché attraverso un supervisore umano — gli elementi dell’etero-organizzazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 potrebbero ritenersi integrati.
Altrettanto rilevante è l’analisi della continuità della prestazione e del grado di integrazione del lavoratore nell’organizzazione produttiva della piattaforma. Un rider che lavora stabilmente per la medesima piattaforma, che dipende da essa per la propria fonte principale di reddito, e che non ha una propria clientela autonoma, presenta caratteristiche che difficilmente si conciliano con una genuina autonomia imprenditoriale. Per un approfondimento sulle più recenti tendenze della giurisprudenza italiana in materia di qualificazione del rapporto di lavoro su piattaforma, si rimanda al contributo dello Studio Scognamiglio dedicato specificamente alla sentenza n. 28772/2025, che offre un’analisi tecnica della pronuncia nel suo contesto sistematico.
Conclusioni: verso una tutela strutturale del lavoratore digitale
La sentenza n. 28772 del 31 ottobre 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un passaggio significativo nell’evoluzione del diritto del lavoro italiano di fronte alle sfide poste dall’economia delle piattaforme. Riconoscere la possibilità che un rider lavoratore subordinato possa essere qualificato come tale anche in presenza di contratti formalmente autonomi significa affermare che l’ordinamento non si lascia ingannare dalle etichette, ma guarda alla realtà concreta del rapporto. L’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 si conferma come lo strumento normativo più adatto a catturare le nuove forme di dipendenza economica e organizzativa che caratterizzano il lavoro su piattaforma, colmando il gap tra le categorie tradizionali e le esigenze di protezione di lavoratori che, pur non essendo subordinati in senso classico, non sono nemmeno imprenditori autonomi nel senso pieno del termine. Per le aziende, per i lavoratori e per i professionisti che li assistono, la direzione indicata dalla Cassazione è chiara: la qualificazione del rapporto di lavoro su piattaforma non è una scelta discrezionale delle parti, ma il risultato di una valutazione oggettiva della realtà fattuale, e ignorare questa realtà espone a rischi giuridici ed economici sempre meno tollerabili in un quadro normativo — italiano ed europeo — in rapido consolidamento.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.







