La fase che precede la firma del contratto di lavoro non è un terreno neutro: datore e candidato assumono obblighi specifici di correttezza e lealtà. Una rottura improvvisa e ingiustificata delle trattative può generare responsabilità precontrattuale e aprire la strada a richieste di risarcimento del danno da affidamento leso.
La responsabilità precontrattuale nel sistema del codice civile
Nel diritto del lavoro, la responsabilità precontrattuale nasce già nella fase delle trattative di assunzione, prima che il contratto venga firmato. Il riferimento è l’art. 1337 c.c., che impone alle parti un dovere generale di buona fede durante le trattative e nella formazione del contratto. Non è un richiamo di stile: è una vera fonte di responsabilità.
Quando datore di lavoro e candidato avviano un confronto concreto – colloqui, scambio di bozze, definizione di condizioni – entrambi assumono l’obbligo di non creare affidamenti ingiustificati. Significa evitare comportamenti contraddittori, ambigui o volutamente dilatori, che inducano l’altro a compiere scelte rilevanti confidando in una futura assunzione.
La peculiarità del rapporto di lavoro rende questa fase molto delicata. Il candidato può rinunciare ad altre offerte, dare dimissioni, trasferirsi, iscrivere i figli in una nuova scuola. Tutto sulla base di comunicazioni aziendali che, pur non essendo ancora un contratto, possono risultare vincolanti sotto il profilo risarcitorio.
Non si parla di inadempimento contrattuale, perché il contratto non è ancora nato, ma di violazione di un dovere di correttezza. Se la rottura delle trattative avviene in modo scorretto, entra in gioco la responsabilità da contatto sociale tra impresa e candidato.
Rottura ingiustificata delle trattative di assunzione e rimedi
Non ogni interruzione delle trattative di lavoro è illecita. Il datore resta libero di non assumere, così come il candidato è libero di rifiutare. La rottura ingiustificata si configura però quando, giunti a uno stato delle trattative già avanzato, una delle parti interrompe all’improvviso, senza motivo serio, dopo aver creato un robusto affidamento sulla conclusione del contratto.
Tipica la situazione in cui l’azienda comunica al candidato l’esito positivo della selezione, concorda la data di inizio, chiede documentazione, magari anticipa le condizioni economiche, per poi fare marcia indietro per ragioni interne e non imprevedibili. In casi simili, i giudici hanno riconosciuto una responsabilità precontrattuale del datore.
Il rimedio principale è il risarcimento del danno. Non si impone l’assunzione coattiva – ipotesi rarissima e legata a situazioni molto particolari – ma si tutela il pregiudizio economico subito dal candidato che ha fatto scelte di vita e di lavoro sulla base di quell’affidamento.
Anche il comportamento del candidato può essere fonte di responsabilità: ad esempio, se accetta formalmente una proposta, spinge il datore a rinunciare ad altri profili e poi si ritira all’ultimo, senza valida ragione. Il dovere di buona fede non è a senso unico.
Criteri di quantificazione del danno da affidamento leso
Il danno da affidamento nella fase precontrattuale non coincide, in linea di principio, con lo stipendio che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato assunto. Il codice civile tende a ristorare il negativo contrattuale: le perdite e i costi sostenuti confidando nella futura assunzione, non il guadagno che non si è realizzato.
Nel lavoro, però, i confini non sono sempre netti. I giudici valutano in concreto: spese di trasferimento, penali per recesso da locazioni, costi di viaggio sostenuti per iniziare il nuovo incarico, corsi di formazione specifici, ma anche la perdita di altre opportunità lavorative ragionevolmente certificabili. Se il candidato ha lasciato un impiego stabile a seguito di chiare rassicurazioni, il danno può diventare rilevante.
La quantificazione passa quasi sempre per un giudizio equitativo. I parametri possono includere la durata presumibile del periodo di disoccupazione conseguente, il livello di qualifica professionale, il settore di riferimento e le condizioni del mercato del lavoro. Non diversamente da quanto accade nello sport professionistico, quando un atleta rescinde anticipatamente confidando in un nuovo ingaggio che poi sfuma.
Risulta decisivo dimostrare il nesso causale: non basta aver subito un pregiudizio, occorre che sia conseguenza diretta e prevedibile delle scelte prese sulla base dell’affidamento generato dalle trattative.
Il ruolo delle comunicazioni scritte e della prova documentale
Nelle controversie su trattative di assunzione interrotte, la vera partita si gioca spesso sulle prove documentali. Email, lettere di offerta di lavoro, messaggi aziendali su piattaforme interne o esterne, scambi di documenti preassuntivi: tutto concorre a definire il grado di avanzamento delle trattative e l’intensità dell’affidamento ingenerato.
Una mail che parli di “conferma di assunzione” o che indichi una data precisa di inizio e i dettagli del pacchetto retributivo è molto diversa da una generica comunicazione di “interesse a proseguire il processo di selezione”. La forma linguistica, in giudizio, pesa quasi quanto il contenuto sostanziale.
Anche le policy interne e le procedure HR hanno un ruolo non trascurabile. Una prassi aziendale di inviare lettere standard di “proposta di assunzione” con linguaggio vincolante, ma usate ancora in fase esplorativa, può creare problemi significativi se poi l’azienda decide di non concludere il contratto.
Per il candidato, conservare con cura tutta la corrispondenza è cruciale. Print screen di messaggi, convocazioni a visite mediche, modulistica precontrattuale, richieste di documenti fiscali: sono elementi che, nella ricostruzione del quadro complessivo, possono spostare l’ago della bilancia.
Impatto delle politiche HR sulla responsabilità precontrattuale
Le scelte organizzative delle risorse umane incidono direttamente sul rischio di incorrere in responsabilità precontrattuale. Non è solo una questione legale: è una variabile di qualità dei processi HR. Procedure di selezione improvvisate, comunicazioni frettolose, promesse informali fatte da manager non adeguatamente formati tendono a moltiplicare i contenziosi.
Strumenti come lettere di impegno all’assunzione, conditional offer, pre-contratti o memorandum d’intesa hanno un peso specifico diverso a seconda di come vengono redatti. Una modulistica standard poco curata può risultare più vincolante del previsto, specie se non contiene clausole chiare su condizioni sospensive o possibilità di recesso.
Anche la pressione interna gioca la sua parte. In periodi di forte espansione, alcune aziende autorizzano più selezioni di quante siano in grado di assorbire, accumulando “promesse” a vari candidati per poi dover ritrattare. In certi settori, come l’IT o il farmaceutico, dove i profili sono molto richiesti, questo effetto è amplificato.
Una politica HR attenta integra la dimensione legale fin dalla progettazione del processo di recruiting, dal primo annuncio fino alla firma. Confrontarsi stabilmente con l’ufficio legale o con consulenti del lavoro non è un orpello burocratico, ma un modo per prevenire costi più elevati in futuro.
Linee guida operative per conduzione corretta delle trattative
Una conduzione accorta delle trattative di assunzione richiede qualche regola operativa chiara, accessibile a HR, manager e anche ai candidati più consapevoli.
Per i datori di lavoro, è essenziale:
- usare un linguaggio misurato nelle comunicazioni, distinguendo tra manifestazioni di interesse e vere proposte;
- evitare di indicare date di inizio o condizioni dettagliate prima delle approvazioni interne necessarie;
- formalizzare le offerte con documenti che precisino eventuali condizioni sospensive (es. esito visite mediche, autorizzazioni interne, budget);
- non richiedere al candidato decisioni drastiche (dimissioni, trasferimento) prima che il quadro sia definito;
- conservare traccia ordinata delle fasi del processo selettivo.
Per i candidati, conviene:
- chiedere chiarimenti scritti sullo stato della procedura e sulla natura dell’offerta;
- evitare di abbandonare impieghi o opportunità alternative senza una conferma formale;
- documentare le scelte compiute in funzione della nuova assunzione (dimissioni, spese, impegni contrattuali).
Il principio di fondo resta quello della trasparenza: ridurre al minimo le ambiguità e allineare le aspettative. Una cultura aziendale che valorizza chiarezza e responsabilità rende anche più credibile il brand come datore di lavoro, oltre a mitigare il rischio legale.





