L’assegno di invalidità civile rappresenta un importante sostegno economico per chi convive con una menomazione fisica.

La normativa vigente, in particolare la legge n. 118 del 1971, definisce le condizioni per il riconoscimento dell’invalidità civile e l’accesso ai relativi benefici economici. Oggi è possibile ottenere un importo massimo di 1.289 euro al mese, ma per raggiungere questa cifra è necessario rispettare requisiti specifici e seguire un iter preciso.

Per accertare l’invalidità civile, è competente una Commissione medica dell’ASL che esegue accertamenti clinici e valutazioni approfondite. La percentuale di invalidità riconosciuta varia in base alla gravità della menomazione:

  • Invalidità civile lieve: dal 33% al 66%
  • Invalidità civile medio-grave: dal 67% al 99%
  • Invalidità civile totale (100%): che corrisponde allo stato di non autosufficienza

La percentuale attribuita dalla Commissione determina i benefici economici a cui si ha diritto. In particolare, la possibilità di percepire un assegno mensile fino a 1.289 euro riguarda esclusivamente i casi di invalidità totale e permanente.

Assegno mensile e maggiorazione: requisiti e importi

Il primo passo per accedere ai benefici è presentare la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile totale al 100%. Se il reddito personale annuo non supera i 19.772,50 euro, si ha diritto a un assegno mensile di 336 euro, erogato per 13 mensilità.

In presenza di un reddito molto basso, è possibile beneficiare di una maggiorazione mensile di 411,84 euro. I requisiti reddituali per ottenere questa maggiorazione sono:

  • Pensionato singolo: massimo 9.721,92 euro annui
  • Coniugato: massimo 16.724,89 euro annui (in questo caso si considera anche il reddito del coniuge)

L’INPS calcola automaticamente questa maggiorazione sulla base dei redditi dichiarati nell’anno precedente, senza necessità di presentare una domanda aggiuntiva. Sommando assegno base e maggiorazione, l’importo complessivo può raggiungere 747,84 euro mensili, sempre per 13 mensilità.

Indennità di accompagnamento: quando spetta e come richiederla

L’indennità di accompagnamento è un ulteriore sostegno economico destinato a chi non è in grado di compiere autonomamente le attività quotidiane o di deambulare senza assistenza continua. Per accedervi è obbligatorio presentare una domanda specifica, e la sua concessione dipende esclusivamente da requisiti sanitari accertati dalla Commissione medica ASL.

I criteri sanitari per ottenere l’indennità di accompagnamento sono:

  • Invalidità totale e permanente (100%)
  • Impossibilità di deambulare senza aiuto costante
  • Impossibilità di compiere autonomamente gli atti essenziali della vita quotidiana

L’importo dell’indennità è di 542 euro al mese, erogati per 12 mensilità (non è prevista la tredicesima).

Combinando assegno di invalidità, maggiorazione e indennità di accompagnamento, il beneficiario può arrivare a percepire un totale mensile di 1.289,84 euro.

Un’importante novità riguarda la recente sentenza numero 94, depositata il 3 luglio 2025, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di integrazione al trattamento minimo per gli assegni di invalidità calcolati esclusivamente con il sistema contributivo.

La Corte ha ritenuto “irragionevole e discriminatorio” – in violazione dell’articolo 3 della Costituzione – differenziare tra il sistema retributivo e quello contributivo nella determinazione dell’assegno ordinario di invalidità, consentendo l’integrazione al minimo solo nel primo caso. Questo perché il sistema contributivo risulta generalmente meno favorevole e più restrittivo.

Tuttavia, la decisione non ha effetto retroattivo: chi in passato ha percepito un assegno inferiore non potrà ottenere arretrati. Da ora in avanti, quindi, tutti gli assegni di invalidità che risultino inferiori al minimo previsto per l’anno di riferimento saranno integrati automaticamente.