In caso di divorzio tra i due coniugi, chi dei due deve pagare le rate del mutuo acceso in precedenza? Può essere una domanda spinosa e generare preoccupazione. Ecco la risposta definitiva. 

Affrontare un divorzio non è facile, da ogni punto di vista. Al carico emotivo di una storia che finisce e di tutte le conseguenze del caso, si aggiungono tutta una serie di adempimenti burocratici, economici e legali che possono lasciare i neo-divorziati in un vortice di confusione e smarrimento. Per esempio: che cosa succede alle rate del mutuo quando si divorzia?

Chi dei due coniugi deve saldare le rate rimanenti? È possibile in qualche modo evitare di pagare le rate restanti del mutuo acceso durante il matrimonio? Ci pensa la Legge a rispondere a tutte le domande del caso, con tanto di sentenza della Cassazione che conferma i casi più specifici e particolari.

Rate del mutuo e divorzio: cosa succede dopo la separazione tra i due coniugi

Nel momento in cui si decidere di accendere un mutuo, si stipula un contratto legale con la propria banca di fiducia. Un contratto, firmato da entrambi i coniugi che partecipano e dalla banca stessa, che deve essere rispettato. Il divorzio tra i due non costituisce un motivo per non saldare il debito con la banca, che pretenderà, essendone nel pieno diritto legale, che venga saldato il mutuo per intero.

La via più facile, per evitare problemi in futuro e ridurre al minimo i contatti con l’ex-coniuge, è quella di saldare il mutuo per intero e liberarsene quanto prima, se possibile. Se si tratta, però di un divorzio travagliato e con qualche incomprensione in più, sarà il giudice a dover trovare una soluzione corretta per entrambi.

Anche da separati, entrambi i coniugi hanno la responsabilità del pagamento del mutuo nei confronti della banca, finché quest’ultimo non sarà estinto completamente. Il giudice stabilirà in che termine i due ex coniugi dovranno dare il proprio contributo, tenendo conto di tutta una serie di parametri, tra cui le capacità reddituali, la situazione lavorativa e personale e l’eventuale custodia di uno o più figli.

C’è anche la possibilità che sia uno solo dei due coniugi ad accollarsi l’intero pagamento del mutuo, come stabilisce la sentenza n. 20139 del 3 settembre 2013 della Corte di Cassazione: “Il giudice può legittimamente imporre a carico di un genitore, quale modalità di adempimento dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare”.