Entro il 16 giugno 2025 scatta l’acconto IMU, mentre il saldo arriverà il 16 dicembre. Ma vi sorprenderà sapere che c’è chi può non pagarla
L’imposta municipale colpisce fabbricati, aree edificabili e anche i terreni agricoli, ma la normativa prevede deroghe mirate.
La più significativa riguarda i fondi situati in determinati comuni, totalmente esclusi dal tributo quando rispettano determinate condizioni. Vediamo chi può beneficiare dell’esenzione e con quali limiti
Le categorie esonerate
L’articolo 1, comma 758, della legge 160/2019 elenca i casi in cui l’IMU non è dovuta sui terreni agricoli: fondi condotti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola; terreni ubicati in comuni montani; fondi su isole minori; terreni destinati ad attività agrosilvo-pastorali e tenuti a disposizione del proprietario.

Per i suoli agricoli montani l’esonero discende da una vecchia ma ancora valida Circolare 19/1993 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che contiene l’elenco ufficiale dei municipi agevolati. In pratica, se il tuo terreno ricade nei confini di uno di questi comuni, l’IMU non si paga, a patto che il fondo resti effettivamente agricolo.
La classificazione segue due parametri oggettivi: almeno l’80 % della superficie comunale deve trovarsi oltre 600 metri s.l.m. e il dislivello tra il punto più basso e quello più alto deve essere di almeno 600 metri. I comuni che soddisfano entrambi i requisiti sono detti totalmente montani; quelli che ne rispettano soltanto uno sono parzialmente montani; tutti gli altri sono considerati non montani. Solo i primi due gruppi compaiono nella circolare e danno diritto allo sgravio.
Non tutti i terreni nei paesi di montagna si salvano dal tributo. Restano infatti soggetti a IMU i terreni edificabili, anche se al momento non sfruttati, i fondi agricoli incolti o destinati ad attività diverse dall’agricoltura (ad es. un parcheggio) e i piccoli orti hobbistici dove si coltiva senza partita IVA e senza forma imprenditoriale. Rientra invece nell’esonero il fondo edificabile lavorato dal proprietario CD o IAP, se la coltivazione ha finalità professionali agro-silvo-pastorali.
Il primo passo è controllare se il comune figura nella Circolare 19/1993; l’elenco è disponibile sul sito del MEF o presso l’ufficio tributi municipale. Occorre poi verificare la categoria catastale: il terreno deve risultare agricolo e non trasformato in lotto edificabile. Infine, è bene conservare la documentazione (visure, contratto di affitto agrario, iscrizione CD/IAP) per eventuali controlli.
Anche i proprietari di fondi montani dovrebbero simulare il calcolo: se il terreno non soddisfa i requisiti la tassa va pagata con F24 entro le scadenze ordinarie. Ricordiamo che per tutti i contribuenti esiste una franchigia: se l’importo dovuto per ciascun acconto o saldo non supera 12 euro, il versamento non è dovuto.
L’esonero mira a sostenere l’agricoltura in zone a forte pendenza o a bassa redditività, dove i costi di produzione sono più alti e il rischio di abbandono è elevato. Alleggerire la pressione fiscale serve a mantenere vivi i presìdi agricoli, contrastare il dissesto idrogeologico e difendere la biodiversità delle aree interne.





