Advertisement

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha recentemente pubblicato un’analisi dettagliata riguardante le soglie di non imponibilità relative ai fringe benefit erogati ai dipendenti. Questo studio prende in esame la natura giuridica di tali compensi, la loro regolamentazione contrattuale e il trattamento fiscale e contributivo, focalizzandosi in particolar modo sulle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024. Vengono altresì analizzate le condizioni per l’accesso alle nuove soglie di esenzione, i doveri imposti ai datori di lavoro e ai dipendenti, nonché le modalità di erogazione

In data 22 febbraio 2024, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha esaminato il regime normativo relativo ai fringe benefit erogati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, aggiuntivamente alla retribuzione ordinaria. Il documento di approfondimento in questione è concepito con l’obiettivo di realizzare una risorsa pratica e informativa per una gestione efficace dei suddetti benefici accessori nell’ambito dei rapporti lavorativi. Esso, infatti, fornisce indicazioni attuali e chiarimenti in conformità alle più recenti disposizioni normative, al fine appunto di agevolarne un’amministrazione ottimale.

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024

Negli ultimi anni, si è osservato un crescente interesse da parte del legislatore nei confronti dei fringe benefit, mirando a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e ad incentivare le imprese nell’offrire tali agevolazioni in modo più diffuso. Diverse sono state le iniziative volte ad aumentare il limite di esenzione fiscale (passando da 258,23 a 500, 600, 3.000 euro, ecc.) e ad espandere la gamma dei beni e servizi compresi, come ad esempio il rimborso delle spese per le utenze domestiche.

Con la recente Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 16, L. n. 213/2023), il legislatore ha introdotto una deroga all’articolo 51, comma 3, del Testo Unico della Imposte sui Redditi (TUIR), stabilendo che, limitatamente all’anno fiscale 2024, non saranno considerati nel reddito complessivo fino a un massimo di 1.000 euro (anziché 258,23), il valore dei beni e servizi concessi ai dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese di affitto per la prima casa e degli interessi sul mutuo per la prima casa. Tale soglia è ulteriormente elevata a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, includendo anche figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e figli adottivi o affidati.

Advertisement

È evidente notare come il legislatore abbia voluto estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, comprendendo nel non concorso al reddito da lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per le utenze domestiche, le spese di affitto per la prima casa e gli interessi sul mutuo per la prima casa, non trattandosi di un beneficio in natura ma di un reale rimborso per spese sostenute.

Condizioni per l’ottenimento dei fringe benefit

In relazione alle questioni di spettanza previste dalla normativa, l’Agenzia delle Entrate, mediante la Circolare n. 23/2023, ha chiarito che nel caso di un figlio con età superiore ai 21 anni, in cui i genitori hanno convenuto che sia il genitore con il reddito più elevato a beneficiare al 100% delle detrazioni fiscali, l’altro genitore può anch’egli usufruire di tali agevolazioni, a condizione che il figlio sia considerato fiscalmente a carico di entrambi i genitori.

Dal punto di vista delle operazioni pratiche, nel momento in cui il datore di lavoro decide di fornire al dipendente un bene e/o un servizio in natura come fringe benefit, è necessario formalizzare tale riconoscimento. Tale formalizzazione può avvenire all’interno del contratto di lavoro o mediante un accordo separato, sia all’inizio del rapporto lavorativo che in corso di esso.

Affinché i datori di lavoro possano applicare tali agevolazioni, devono informare, se presenti, le Rappresentanze Sindacali Unitarie.

I lavoratori che rientrano nella fascia di esenzione più elevata devono presentare un’autocertificazione al datore di lavoro, attestando di avere figli fiscalmente a carico e fornendo i relativi codici fiscali. Essi sono, inoltre, tenuti a comunicare eventuali variazioni delle loro condizioni durante l’anno.

Regime fiscale dei fringe benefit e procedure di rendicontazione

Qualora la somma dei fringe benefit riconosciuti al lavoratore non superi le soglie stabilite per il periodo di imposta 2024, tali benefici sono esenti sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo, in conformità al principio di armonizzazione delle basi imponibili previste dal Decreto Legislativo n. 314/1997 e alla Circolare INPS n. 49/2023.

Il superamento delle soglie indicate per l’anno 2024, pari a 1.000 euro o 2.000 euro, comporta l’imponibilità totale dei valori dei fringe benefit. Lo stesso vale nel caso in cui non sussistano più le condizioni per l’estensione della soglia a 2.000,00 euro nel caso di figli a carico. In tali circostanze, il datore di lavoro è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio entro la scadenza del periodo di imposta.

Infine, al termine dell’anno fiscale, il datore di lavoro è obbligato a comunicare gli importi relativi ai fringe benefit concessi ai dipendenti tramite la Certificazione Unica 2025 per l’anno fiscale 2024, la cui presentazione è prevista per marzo 2025, conformemente al modello ministeriale e alle disposizioni normative vigenti.

 

 

Advertisement