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Con lo Speciale Decreto Lavoro 2023, si inserisce anche una nuova indennità per il lavoro notturno e festivo nel settore turismo. Nata per cercare di agevolare le prestazioni specialmente nel periodo estivo. 

Dopo la conversione del D.L. n. 48/2023 nasce un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e straordinario effettuato nelle giornate festive. Un’indennità che si applica per agevolare le prestazioni lavorative durante l’estate nel comparto turistico. Così come previsto dalla legge di conversione del Decreto Lavoro. In attesa dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS è, tuttavia, necessario comprendere in che modo questa indennità possa risultare efficace e in che modalità sarà applicata.

Come si applica l’indennità

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 85/2023 che ha convertito con modificazioni il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), è entrato in vigore anche l’art. 39-bis. Con quest’ultimo il Governo cerca di trovare una possibile soluzione alla carenza di giovani nel comparto turistico ed in quello termale, soprattutto nel periodo estivo. Carenza che pare si correlazioni alla resistenza a voler svolgere servizi notturni e nelle giornate festive. Alla luce di quanto detto, occorre, tuttavia, tenere presente che un intervento amministrativo dell’Agenzia delle Entrate o del Ministero del Lavoro, sia in grado innanzitutto di identificare più chiaramente cosa si intende per ‘comparto turistico’.

In questo modo sarà anche possibile estenderlo ad un ambito più ampio rispetto a quello in cui oggi è normalmente identificato. Tornando all’art. 39 bis si esplicita che è stato riconosciuto, in via non strutturale e per il solo 2023, per il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 21 settembre, ai lavoratori del comparto turistico compresi quelli degli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito. Questa indennità, come accennato sopra, è pari a 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, come definito dal D.L. n. 66/2003, svolto nei giorni festivi.

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A chi spetta il bonus

Ad essere potenzialmente interessati sono tutti i lavorati dipendenti a prescindere dalla tipologia di contratto. Dunque, sia che si tratti di contratto a tempo indeterminato, anche parziale, oppure di tipologia contrattuale a tempo determinato anche part-time. Non fanno eccezione neanche i contratti di somministrazione, apprendistato professionalizzante, contratto intermittente sia a termine che a tempo indeterminato. A cui si aggiungono anche prestazioni accessorie anche se con qualche problema operativo ancora da risolvere. Si tratta, come è ben facile denotare di una misura di carattere retroattivo. Infatti, benché sia effettiva dal 4 luglio 2023, il periodo di riferimento è, come detto, a partire dal 1° giugno.

In fine, è bene specificare che il riconoscimento del beneficio non è automatico ma prevede una richiesta del singolo lavoratore al proprio datore con la quale dichiara di non aver avuto nel 2022 un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro. A quel punto, il datore di lavoro, a fronte di prestazioni effettuate nel rispetto della disposizione citata, si appresta a riconoscere il trattamento integrativo speciale per le ore prestate. E, in sostanza, compensa il credito maturato attraverso lo strumento della compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo n. 241/1997.

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