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Il Ministero del Lavoro ha assegnato risorse per oltre 76 milioni di euro al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare per l’anno 2022, c.d. “Dopo di noi” le cui regolamentazione è contenuta nel Decreto 21 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. del 25.1.2023, n. 20.

Il Fondo, istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, finanzia i percorsi di accompagnamento per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, o perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale. La L.n 112/2016 infatti ha previsto e disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o comunque in vista del venir meno del sostegno stesso, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

Le risorse sono state ripartite tra le varie Regioni per quote calcolate in base al numero degli abitanti inclusi nella fascia di età compresa tra i 18 e i 64 anni, risultanti dai dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2022.

Le Regioni avranno a disposizione 60 giorni dalla data di effettivo versamento delle risorse ministeriali per trasferire le risorse agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dalla programmazione regionale. L’erogazione agli ambiti territoriali sarà invece comunicata al Ministero del Lavoro entro 30 giorni dall’effettivo trasferimento delle risorse. Per accedere alle risorse, invece, le Regioni dovranno fornire la programmazione dettagliata degli interventi da attuare, coinvolgendo sia gli enti regionali che le organizzazioni di rappresentanza delle persone affette da disabilità.

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Gli indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi devono contenere il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell’integrazione socio-sanitaria; le modalità di individuazione dei beneficiari; la descrizione degli interventi e dei servizi programmati; la programmazione delle risorse finanziarie; le modalità di monitoraggio degli interventi.

Tale programmazione dovrà poi essere comunicata al Ministero del Lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei Conti del decreto 21 dicembre 2022 dopodiché il Ministero del Lavoro procederà alla erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione per l’anno 2022, una volta valutata – entro 30 giorni dalla data di abilitazione da parte della Regione – la coerenza del programma attuativo con le finalità di cui all’art. 3 del decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Salute e dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2016.

L’erogazione delle risorse di ciascuna annualità del Fondo è condizionata alla rendicontazione sugli utilizzi di almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate dovranno comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

Ai fini del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse, gli ambiti territoriali rileveranno il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento, nonché le soluzioni abitative finanziate nel territorio di competenza, al 31 dicembre di ciascun anno e inseriranno tali informazioni nella specifica sezione del Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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