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L’INPS, con il Messaggio n. 3518 del 27.09.2022, ha reso note le modifiche (introdotte dal D.L. n. 73/2022 all’assegno unico e universale per i figli a carico) e che hanno portato all’aumento per il solo 2022 degli importi spettanti ai figli disabili maggiorenni, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età.

Come è noto, il D.Lgs. n. 230/2021 ha istituito – a decorrere dal 1° marzo 2022 – l’assegno unico universale per i figli a carico, destinato ai nuclei  familiari sulla base della condizione economica del nucleo, attestata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Di seguito il testo del messaggio n. 3528/2022.

  1. PREMESSA

Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge delega 1° aprile 2021, n. 46, ha istituito a decorrere dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico, destinato ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, attestata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

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Sulla materia è intervenuto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, che all’articolo 38 ha modificato, aumentandoli limitatamente all’anno 2022, gli importi spettanti ai figli disabili maggiorenni, al fine precipuo di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età. Il medesimo decreto–legge prevede, inoltre, nuove disposizioni per potere beneficiare dell’assegno in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto.

In particolare, al decreto legislativo n. 230/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, comma 1, viene aggiunta la lettera c-bis) che contiene alcune precisazioni con riferimento ai nuclei familiari orfanili;

b) all’articolo 4, comma 1, l’importo dell’assegno previsto per ciascun figlio minorenne, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE, come da tabella 1, allegata al decreto legislativo n. 230/2021), limitatamente all’anno 2022, viene concesso nella medesima misura anche in caso di figli maggiorenni disabili senza limiti di età;

c) all’articolo 4, comma 4, la maggiorazione prevista esclusivamente per i figli minorenni in base al grado di disabilità (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa e applicata, limitatamente all’anno 2022, nella medesima misura a ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni;

d) all’articolo 4, comma 5 e 6, viene disposto che dall’anno 2023, tornano ad applicarsi la maggiorazione di 80 euro mensili, per i figli maggiorenni disabili fino al compimento del ventunesimo anno di età, e di 85 euro mensili (che si riducono in funzione del valore ISEE) per i figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni;

e) all’articolo 5, è aggiunto il comma 9-bis, secondo cui nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione transitoria di cui al comma 1 del medesimo articolo sono incrementati di 120 euro al mese per l’anno 2022.

Tanto premesso, si illustrano di seguito nel dettaglio le modificazioni, come sopra descritte, apportate al decreto legislativo n. 230/2021 dal decreto-legge n. 73/2022.

  1. NUCLEI FAMILIARI ORFANILI

Con riferimento ai nuclei familiari orfanili, come anticipato in premessa, all’articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021, che individua i beneficiari dell’assegno unico e universale per i figli a carico, è stata aggiunta la lettera c-bis), secondo cui l’assegno spetta anche agli orfani maggiorenni alle seguenti condizioni:

  • titolarità di pensione ai superstiti;
  • disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  1. ASSEGNO E MAGGIORAZIONE PER I FIGLI DISABILI SENZA LIMITI DI ETÀ

Per effetto della riformulazione dell’articolo 4, commi 1, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 230/2021, relativamente all’importo spettante a titolo di assegno, per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023) i figli maggiorenni disabili senza limiti di età sono equiparati ai figli minorenni, mentre, relativamente all’importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età sono equiparati ai figli minorenni disabili.

Al riguardo, si richiama preliminarmente quanto illustrato nella Circolare n. 23 del 09.02.2022, con la quale è stato previsto che il grado di disabilità debba essere almeno medio.

Ciò premesso, nel rinviare alla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 230/2021 per gli importi spettanti a titolo di assegno unico, relativamente all’impianto normativo delineatosi a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2022, si evidenzia che:

– nulla cambia per quanto riguarda i figli (disabili e non) con età fino a 18 anni;

– per i figli disabili nella fascia di età 18-20 anni, per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro (con ISEE fino a 15.000 euro), più 80 euro, a prescindere dall’ISEE, a titolo di maggiorazione per disabilità, gli importi dell’assegno e delle maggiorazioni per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni;

– per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro, l’importo dell’assegno è equiparato a quello dei minorenni.

In applicazione dei nuovi importi introdotti dal decreto-legge n. 73/2022, per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023), i figli disabili beneficeranno di un assegno pari a un massimo di 175 euro (con ISEE fino a 15.000 euro) a cui vanno aggiunti, anche per i figli fino a 21 anni, a titolo di maggiorazione, fino a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza del figlio. La distinzione tra figli disabili minorenni, figli disabili di età compresa tra 18-20 anni e figli disabili di età pari o superiore a 21 anni tornerà ad applicarsi a partire dal 1° marzo 2023. Ciò, per effetto di quanto previsto dai commi 5 e 6, dell’articolo 4, del decreto legislativo n. 230/2021, come modificato dal decreto-legge in argomento.

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa del confronto tra importi ante e post modifiche al decreto legislativo n. 230/2021

TIPO DI PRESTAZIONE IMPORTO EROGATO EX D.LGS N. 230/2021 NUOVO IMPORTO EX D.L. N. 73/2022

(SOLO PER ANNUALITÀ 2022)

Assegno e maggiorazione figli disabili fino a 18 anni con ISEE ≤ 15.000 euro 175 euro+(min. 85 euro; max 105 euro*)

*in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente

INVARIATO
Assegno e maggiorazione figli disabili 18-20 anni, con ISEE ≤15.000 AUU = 85 euro + 80 euro AUU = 175 euro +(min. 85 euro; max 105 euro*)

*in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente

Assegno figli disabili di età pari o superiore a 21 anni con ISEE ≤ 15.000 euro AUU = 85 euro AUU = 175 euro
  1. MAGGIORAZIONE TRANSITORIA PER I FIGLI DISABILI

Come anticipato, all’articolo 5 del decreto legislativo n. 230/2021, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:

«9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l’anno 2022».

Pertanto, per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023), l’importo della maggiorazione transitoria che, ai sensi dell’articolo 5 dello stesso decreto legislativo, è dovuto in presenza di un ISEE non superiore a 25.000 euro e a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare (ANF), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, viene maggiorato di 120 euro mensili nel caso di nucleo familiare con almeno un figlio a carico con disabilità. La quota della maggiorazione transitoria, cui applicare l’incremento pari a 120 euro mensili, spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all’ammontare dell’assegno unico ha valore positivo. Per approfondimenti sulle modalità di determinazione della maggiorazione transitoria, si rinvia alla citata circolare n. 23/2022.

  1. DECORRENZA RETROATTIVA E ADEGUAMENTO DELLE RATE DEGLI ASSEGNI EROGATE A PARTIRE DAL 1°MARZO 2022

Le disposizioni previste dall’articolo 38 del decreto-legge n. 73/2022, hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023. Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati alla novella di cui al decreto-legge n. 73/2022.

Si ribadisce che a partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.

(Fonte: INPS)

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