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Assegno temporaneo figli minori, proroga termine domanda

Assegno temporaneo figli minori, proroga termine domanda

L’INPS, con Messaggio n. 3340 del 05.10.2021, ha informato gli interessati della proroga al 31 ottobre 2021 del termine per la presentazione della domanda di assegno temporaneo per i figli minori di cui al D.L. 30 settembre 2021 n. 132.

Di seguito il testo integrale del messaggio n. 3340/2021.

L’Assegno temporaneo per i figli minori (AT) è stato introdotto, quale misura temporanea “ponte”, dal D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2021, n. 112, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’assegno unico previsti dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.

Con la Circolare n. 93 del 30.06.2021 sono state fornite indicazioni in ordine alle caratteristiche della misura, ai requisiti per accedere alla stessa, alle incompatibilità previste, alle modalità e ai termini di presentazione delle domande.

 In particolare, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, il decreto-legge richiamato aveva previsto che fossero corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021; successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura doveva corrispondere al mese effettivo di presentazione della domanda (cfr. l’art. 3, comma 1, del D.L. 8 giugno 2021, n. 79, nella versione in vigore fino al 29 settembre 2021).

Con il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante “Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 234 del 30 settembre 2021, il termine sopra indicato del 30 settembre 2021 è stato prorogato al 31 ottobre 2021 (cfr. l’art. 4, rubricato “Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori”, del decreto-legge n. 132/2021, che ha modificato l’art. 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 79/2021).

Pertanto, per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre successivamente a tale data l’Assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di Assegno temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021.

(Fonte: INPS)

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