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L’INPS, con la Circolare n. 92 del 30.06.2021, ha fornito ulteriori informazioni in merito alla maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui al D.L. 8 giugno 2021, n. 79 ed anche ai nuovi livelli reddituali per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022.

Di seguito il testo integrale della circolare n. 92/2021.

INDICE

  1. Premessa
  2. Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare
  3. Compatibilità con l’Assegno temporaneo per i figli minori
  4. Finanziamento
  5. Rivalutazione annuale dei livelli di reddito familiare di cui al decreto-legge n. 69/1988 ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022
  6. Istruzioni operative
  7. Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati
  8. Istruzioni contabili

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  1. Premessa

L’articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, riconosce agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Con la presente circolare, in applicazione del citato disposto normativo, si forniscono le istruzioni amministrative e procedurali in relazione alla maggiorazione di cui all’articolo 5 del decreto in parola, nonché indicazioni in merito all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

  1. Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare

Nei confronti dei percettori di assegno per il nucleo familiare, l’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, è riconosciuta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

L’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, è corrisposto alle seguenti categorie: lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

La maggiorazione introdotta dal decreto-legge è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero. In particolare, come anticipato, per i nuclei familiari fino a due figli o equiparati la maggiorazione è riconosciuta nella misura di 37,5 euro per ciascun figlio, mentre, per i nuclei familiari di almeno tre figli o equiparati la maggiorazione è riconosciuta nella misura di 55 euro per ciascun figlio.

La maggiorazione in parola è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  1. Compatibilità con l’Assegno temporaneo per i figli minori

Il decreto-legge n. 79/2021 ha introdotto, all’articolo 1, l’Assegno temporaneo per i figli minori per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, prevedendo che tale prestazione sia destinata ai nuclei familiari che non abbiano diritto ai trattamenti al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988.

Il successivo articolo 4 del medesimo decreto-legge, disciplinando il regime delle compatibilità dell’Assegno temporaneo con altre prestazioni, dispone che lo stesso non è compatibile con l’assegno per il nucleo familiare.

Conseguentemente, l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 è incompatibile con l’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del citato decreto.

Pertanto, per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all’ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista dall’articolo 5 del citato decreto-legge n. 79/2021.

Analogamente, laddove nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione “a carico” sia riferibile a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere i trattamenti di famiglia di cui trattasi agli attuali beneficiari con le maggiorazioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, fino al 31 dicembre 2021. Questo è il caso, ad esempio, dei nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell’ascendente; per tali minori non può essere presentata domanda di Assegno temporaneo da parte dei genitori, considerata l’incompatibilità tra le due misure.

Non vi è invece alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi; pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021.

  1. Finanziamento

L’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021 prevede che agli oneri complessivi derivanti dalle maggiorazioni degli ANF, valutati in 1.390 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n 160.

In particolare, relativamente alle prestazioni in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, con oneri stimati pari a 1.160 milioni di euro, la rendicontazione sarà effettuata a consuntivo, in considerazione della circostanza che le domande di ANF possono essere presentate anche successivamente al periodo a cui si riferisce la prestazione, così come i conguagli conseguenti effettuati dai datori di lavoro attraverso le denunce mensili.

  1. Rivalutazione annuale dei livelli di reddito familiare di cui al decreto-legge n. 69/1988 ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022

Il comma 12 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

La variazione percentuale tra l’anno 2020 e l’anno 2019 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall’ISTAT (DEF 2021 deliberato il 15 aprile 2021) è risultata pari al -0,3%. Pertanto, i livelli di reddito delle tabelle allegate alla presente circolare (Allegato 1) e già pubblicate con il messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021, contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare da applicare dal 1° luglio 2021 rimangono invariati rispetto a quelli validi dal 1° luglio 2020. Le note in calce alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19 sono state integrate per tener conto di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021 in merito alle maggiorazioni degli importi presenti nelle tabelle stesse modulati sulla numerosità dei figli.

  1. Istruzioni operative

Per tutti i lavoratori che hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare restano valide le vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità operative.

In particolare:

  • per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, come previsto dalla circolare n. 45/2019, le domande devono essere presentate in via telematica all’INPS utilizzando l’apposita procedura sul portale web. L’Istituto provvede all’istruttoria con la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, con riferimento sia all’importo di ANF che alla maggiorazione, in relazione alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che ne prende visione nel Cassetto previdenziale aziendale, con la specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore). Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili;

  • per i lavoratori dipendenti del settore privato agricolo la domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (cod. SR16) cartaceo, come attualmente previsto, e sarà cura del datore di lavoro applicare le maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021;
  • per i lavoratori a cui l’assegno per il nucleo familiare è corrisposto dall’INPS con pagamento diretto, restano valide le disposizioni attuali in merito alla presentazione telematica della domanda attraverso la specifica procedura web per Gestione previdenziale. Gli importi corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni per i nuclei con figli previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021;
  • per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi – quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – continuano a trovare applicazione le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di “ANF DIP” dei lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della prestazione, così come indicato con il messaggio n. 833/2021. Gli importi di ANF corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021;
  • per i pensionati delle gestioni interessate che percepiscono l’assegno al nucleo familiare le maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, se spettanti, verranno attribuite d’ufficio.
  1. Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati

Al fine di conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare l’elemento già in uso <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando nell’elemento <CodiceCausale> uno dei seguenti valori:

  • 0035 – ANF assegni correnti;
  • L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
  • H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
  • F101 – Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC)
  • F110 – Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti
  • 0036 – di nuova istituzione, avente il significato di – Maggiorazione ANF assegni correnti;
  • L035 – di nuova istituzione, avente il significato di – Recupero maggiorazioni ANF arretrati;
  • F111– di nuova istituzione, avente il significato di – Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite.

Nell’elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore; nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF; nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Trattandosi di un elemento ricorsivo sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.

  1. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili degli oneri, posti a carico dello Stato, per l’erogazione delle maggiorazioni degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, si istituiscono nuovi conti nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT – Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia, come di seguito indicato.

GAT30203 – per rilevare l’onere per la maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare di cui all’art. 5 del Decreto legge 8 giugno 2021, n.79, mediante pagamento diretto, ai beneficiari di prestazioni.

Il debito per le suddette maggiorazioni dovrà essere imputato al conto di nuova istituzione:

GAT10203 – Debito nei confronti dei beneficiari di prestazioni per la maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare di cui all’art. 5 del Decreto legge 8 giugno 2021, n.79, corrisposti mediante pagamento diretto.

GAT30206 – per rilevare l’onere per la maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare di cui all’art. 5 del Decreto legge 8 giugno 2021, n.79, corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro ammessi al sistema del conguaglio.

GAT30207 – per rilevare l’onere per la maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare, riconosciuta ai percettori di trattamenti pensionistici, di cui all’art. 5 del decreto legge 8 giugno 2021, n.79.

Il debito per le suddette maggiorazioni dovrà essere imputato al conto di nuova istituzione:

GAT10207 – Debito nei confronti dei beneficiari per la maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare, riconosciuta ai percettori di trattamenti pensionistici, di cui all’art. 5 del Decreto legge 8 giugno 2021, n.79.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti erogati ad ogni categoria di beneficiari e non andati a buon fine saranno imputati al conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione:

“03261”– “Somme non riscosse dai beneficiari – maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare – ANF, di cui all’art. 5 del decreto legge 8 giugno 2021, n.79”.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, a titolo di maggiorazione degli assegni al nucleo familiare a tutte le categorie di beneficiari ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021 si istituisce il conto:

GAT24203 – per il recupero e il reintroito della maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare erogati ad ogni categoria di beneficiari ai sensi dell’art. 5 del Decreto legge 8 giugno 2021, n.79.

Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti”, il codice bilancio di nuova istituzione:

“1202 – “Recupero della maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare-ANF, di cui all’art. 5 del Decreto legge 8 giugno 2021, n.79- GAT”.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030 mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).

(Fonte: INPS)

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