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Pescatori autonomi – indennità covid per il mese di maggio 2020

L’INPS, con la Circolare n. 118 del 08.10.2020, ha fornito istruzioni amministrative in materia di indennità covid-19 per il mese di maggio 2020 in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale anche della filiera della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica.

L’INPS, con la Circolare n. 118 del 08.10.2020, ha fornito istruzioni amministrative in materia di indennità covid-19 per il mese di maggio 2020 in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale anche della filiera della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica.

Ecco quanto si legge nella circolare 118/2020.

  1. Indennità per il mese di maggio 2020 a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative

L’articolo 222 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (di seguito anche decreto Rilancio Italia), convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, al comma 8 prevede un’indennità pari a 950 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e a tale titolo iscritti all’Inps, individuando quali requisiti di accesso al sussidio in argomento la non titolarità di trattamento pensionistico diretto e la non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si fa presente che, stante il dettato normativo, che individua quali destinatari dell’indennità di cui trattasi i pescatori autonomi, i soci di cooperative indicati dal medesimo comma 8 dell’articolo 222 destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.

Si precisa, inoltre, che detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Il comma 8 dell’articolo 222 del decreto Rilancio Italia, in ordine alle modalità di erogazione dell’indennità in argomento, rinvia al comma 2 dell’articolo 28 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, c.d. Cura Italia; pertanto, in ragione del predetto richiamo all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, l’indennità di cui trattasi è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l’anno 2020, come autorizzato dal citato comma 8 dell’articolo 222.

  1. Presentazione della domanda per l’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020

I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

In sintesi, le credenziali di accesso al servizio per la nuova prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

PIN rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascerà più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);

SPID di livello 2 o superiore;

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l’indennità COVID-19 di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet dell’INPS.

Le tipologie di indennità COVID-19, tra cui quella a favore dei pescatori autonomi, sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet www.inps.it.

  1. Finanziamento e monitoraggio

L’articolo 222, comma 9, del decreto Rilancio Italia prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del medesimo articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 265 del decreto Rilancio Italia e, quanto a 80 milioni di euro, mediante l’utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 222.

L’INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa, relativo all’indennità a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, di 3,8 milioni per l’anno 2020, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

  1. Incumulabilità e incompatibilità tra l’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 e altre prestazioni previdenziali

Ai sensi del comma 8 dell’articolo 222 del D.L. n. 34 del 2020, l’indennità in esame è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. Ape sociale).

Inoltre, in ragione del richiamo del comma 8 dell’articolo 222 del decreto Rilancio Italia all’articolo 28 del decreto Cura Italia, contenente la disciplina dell’indennità COVID-19 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, si precisa che l’indennità a favore dei pescatori autonomi e soci di cooperative non è cumulabile con l’indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del D.L. n. 34 del 2020 in argomento, con le indennità di cui all’articolo 44 del D.L. n. 18 del 2020, e con le indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui all’articolo 98 del D.L. n. 34 del 2020.

Inoltre, sempre per effetto del predetto richiamo all’articolo 28 del decreto Cura Italia, l’indennità in argomento è altresì incompatibile con le indennità COVID-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia, con le indennità di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia, nonché con il Reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del medesimo decreto- legge n. 34 del 2020.

  1. Regime delle compatibilità

L’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia, in analogia a quanto disposto per l’indennità COVID-19 di cui all’articolo 28 del decreto Cura Italia, è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ed è altresì compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, l’indennità di cui al richiamato articolo 222, comma 8, è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o i sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Per quanto concerne la compatibilità dell’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia con il Reddito di Cittadinanza, in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del medesimo decreto Rilancio Italia, si richiama la disposizione di cui al comma 13 dello stesso articolo 84, che ha previsto che per i lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19 si procede a integrare il beneficio del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.

L’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia non è compatibile con un beneficio del Reddito di Cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.

In ragione di quanto sopra, ai beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del D.L. n. 34 del 2020, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a 950 euro, non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di Cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 950 euro.

  1. Strumenti di tutela

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità COVID-19 di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia, l’assicurato può proporre azione giudiziaria.

  1. Istruzioni contabili

Gli oneri per l’indennità prevista dall’articolo 222, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

Tale indennità verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “pagamenti accentrati”.

A tale fine, si istituisce il seguente conto:
 GAU30272 – per le indennità corrisposte ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari – art. 222, comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

I debiti per la suddetta indennità dovranno essere imputati al conto in uso GAU10266, che verrà opportunamente ridenominato.

La procedura gestionale che consente la liquidazione degli assegni ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà le scritture contabili, secondo i consueti schemi.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Struttura territoriale interessata, in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del codice bilancio esistente “3227”, a cui verrà adeguata la denominazione.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il seguente conto:

GAU24272 – per il recupero e il reintroito delle indennità a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari – art. 222, comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio “1178” opportunamente ridenominato.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

Come già indicato al paragrafo 1 della presente circolare, la suddetta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

(Fonte: INPS)

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