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Integrazione salariale in deroga emergenza covid dopo il decreto Rilancio

Integrazione salariale in deroga emergenza covid dopo il decreto Rilancio

Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 11 del 20 giugno 2020, ha illustrato la nuova normativa in materia di integrazione salariale in deroga introdotta dal decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34), con tutte le indicazioni per accedere al trattamento ed anche per la presentazione delle istanze di proroga.

Ecco quanto si legge nella circolare 9/2020.

1. QUADRO NORMATIVO

Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (da ora, il decreto legge n. 34), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020, Supplemento Ordinario n. 21, ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 19 maggio 2020 (cfr. articolo 266 del decreto legge).

Il testo normativo innanzi indicato, tra le altre disposizioni in materia di lavoro, contiene modifiche all’impianto regolatorio in materia di integrazioni salariali in deroga connesse alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.

Nel perdurare delle conseguenze occupazionali della crisi sanitaria, da ultimo, con il decreto-legge n. 34 del 2020, infatti, il Legislatore è intervenuto al fine di implementare gli strumenti di sostegno al reddito, in un quadro finanziario di progressivo aumento delle risorse destinate alla cassa integrazione guadagni in deroga, al contempo, prevedendo modifiche in relazione alle procedure di accesso all’ammortizzatore sociale.

Al fine di assicurare, infatti, la gestione delle situazioni derivanti dalla necessità e urgenza della crisi in atto e al fine di fronteggiare gli effetti negativi prodottisi sul tessuto socio-economico nazionale a causa dell’emergenza sanitaria in corso, a partire dal mese di marzo 2020 si sono succeduti diversi provvedimenti normativi che hanno costituito l’impianto delle disposizioni in base al quale sono state erogate le prestazioni di integrazione salariale in deroga.

In particolare, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020, è entrato in vigore, in pari data, il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”.

Il Capo II del decreto – legge n.9 del 2020 ha previsto una serie di misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori situati nella c.d. “zona rossa”, che ricomprende i Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 e nelle Regioni della Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. In particolare, le disposizioni che hanno disciplinato la materia della cassa integrazione in deroga sono stati gli articoli 15 e il 17.

Con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, sono state adottate misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di ammortizzatori sociali, estese a tutto il territorio nazionale e con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 è stato abrogato il decreto-legge n. 9 del 2020 innanzi richiamato, fermi restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 reca modifiche alla disciplina di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in tema di cassa integrazione in deroga correlata all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel dettaglio, le norme di interesse, relativamente all’ammortizzatore sociale in disamina, sono contenute nell’articolo 70, rubricato “Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga” e nell’articolo 71 recante ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale che ha introdotto nel corpo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, tra l’altro, gli articoli 22-ter e 22-quater, con i quali sono state apportate sostanziali modifiche relativamente alle procedure di accesso e ai connessi stanziamenti e limiti di spesa.

Con il decreto legge n. 34 del 2020, si porta a compimento la transizione dell’istituto della CIG in deroga adottato nel corso della crisi epidemiologica da COVID-19, da intervento tradizionalmente e storicamente concepito come strumento di carattere territoriale connesso a crisi emergenziali di carattere regionale, basato quindi su esigenze d’intervento che emergevano in sede territoriale, a strumento di sostegno al reddito che, in un’ottica evolutiva del previgente sistema, a fronte di una crisi sanitaria, sociale ed economica in atto di carattere eccezionale, diventa strumento di sostegno al reddito fondato sulla medesima esigenza di tutela di carattere trasversale e nazionale, garantendo una prestazione di carattere nazionale per il sostegno al reddito dei lavoratori.

Pertanto, nell’ottica della semplificazione e in relazione all’esigenza di standardizzare i processi amministrativi tesi al riconoscimento della misura di sostegno ai lavoratori, la normativa da ultimo adottata ha previsto procedure accentrate, relative all’intero territorio nazionale, che consentono l’accesso più rapido al trattamento e la relativa gestione del processo amministrativo presso unico Ente – l’INPS – essendo ormai ritenute superate le prime fasi che implicavano una più capillare gestione di prossimità, in relazione alle variegate realtà lavorative, sia per platea di beneficiari, sia per volume di interventi. In tale contesto, coerentemente ha anche operato la riserva di competenza del Ministero del Lavoro, relativamente al riconoscimento e gestione della misura di sostegno all’occupazione ex art.22 per le unità produttive del medesimo datore di lavoro, site in più Regioni o Province Autonome (c.d. plurilocalizzate).

Da ultimo, il quadro d’insieme dei provvedimenti è stato modificato con il decreto legge 16 giugno 2020, n. 52, pubblicato in GU n. 151 del 16 giugno 2020, ed entrato in vigore il 17 giugno 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di cassa integrazione guadagni in deroga e con il quale sono state semplificate le modalità di accesso a periodi di trattamento successivi alle prime 9 settimane e, ai fini di un riordino e una razionalizzazione della materia, sono stati introdotti termini per la presentazione delle istanze.

Con il successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 9 del 20 giugno 2020, è stata data attuazione alla normativa innanzi indicata.

Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 6609 del 25 giugno 2020, di seguito, si forniscono le indicazioni relative all’accesso al trattamento di CIG in deroga alla luce della normativa citata.

2. Campo di applicazione

Il decreto-legge n. 34 del 2020 e il successivo D.L. 16 giugno 2020, n. 52 non hanno modificato il perimetro derivante dall’applicazione dei provvedimenti normativi previgenti.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 22 comma 1 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono accedere al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, i lavoratori subordinati dipendenti di datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015, dovranno richiedere la prestazione alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

Ne deriva altresì che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere alle prestazioni CIGO e assegno ordinario.

3. Limiti massimi di durata del trattamento di integrazioni salariali in deroga.

La norma di cui all’articolo 70 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, ha individuato i limiti di durata massima di concessione del trattamento, modificando l’articolo 22 comma 1 primo periodo del decreto- legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020.

Successivamente, è intervenuto il D.L. 16 giugno 2020, n. 52 che ha ulteriormente novellato la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale a cui i datori di lavoro possono accedere.

L’articolo 70 del citato decreto-legge n. 34/2020 ha previsto per i datori di lavoro -indicati al precedente paragrafo 2 “Campo di applicazione” di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27-, il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.

Condizione necessaria affinché le nove settimane possano essere incrementate delle ulteriori cinque settimane, relativamente al medesimo periodo, è quindi che per i datori di lavoro richiedenti sia stato già interamente autorizzato il periodo di nove settimane.

Al riguardo, si pone in evidenza che il Legislatore ha precisato che, per poter accedere al periodo di 5 settimane, occorre che il datore di lavoro sia stato precedentemente autorizzato per le prime 9 settimane, a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore autorizzato.

E’, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane.

Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 settimane + 5 settimane), l’articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2020 ha previsto la possibilità di usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Sempre relativamente ai limiti di durata massima del trattamento, rimangono ferme le norme di cui al comma 8 bis e 8 quater dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito in legge n. 27 del 2020.

In forza dell’articolo 22, comma 8 bis, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020 (la previsione non è stata modificata dal decreto legge n. 34 del 2020), i datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, autorizzabile con unico provvedimento.

Il successivo comma 8 quater, non modificato dal decreto legge n. 34 del 2020 -al di fuori dei casi innanzi citati ma sempre per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime Regioni – riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo rispetto al periodo previsto per i datori di lavoro che operano sul resto del territorio nazionale e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione.

4. Tempi e modalità per la presentazione delle domande di integrazioni salariali in deroga.

In un’ottica di semplificazione ed accentramento delle procedure di autorizzazione ed erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, al comma 1 dell’articolo 22-quater del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, come modificato dal decreto legge n. 34 del 2020, e successivamente alla luce del decreto legge n. 52 del 2020, è stato previsto che i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le procedure già in uso, sono concessi dall’INPS a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Pertanto, per le prime nove settimane di trattamento relative al periodo 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 -ovvero per i trattamenti di cui all’articolo 22 comma 8 bis e quater– la competenza rimane Regionale o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le c.d. plurilocalizzate mentre la domanda di concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede Inps territorialmente competente, decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020, ovvero a far data dal 18 giugno 2020.

In sintesi, le Regioni e le Province autonome, o nel caso di aziende c.d. plurilocalizzate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane all’INPS, ai sensi dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020. Infatti, i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane previste dal decreto-legge n. 34/2020, dovranno rivolgersi alla Regione o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove, secondo le procedure già in uso.

Per quanto attiene alle istanze di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le modalità di presentazione dell’istanza sono quelle già indicate dalla circolare n. 8 dell’8 aprile 2020, ossia: le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail (Cfr. foglio Excel da allegare alla domanda all.1 e all.2 per unità produttive per le quali si chiedano 13 settimane per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ma sempre con riferimento alle aziende c.d. plurilocalizzate). L‘obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. L’istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga”. La modalità telematica CIGSonline prevede due tipi di invio: “invio cartaceo” e/o “invio digitale”, nel caso di “invio cartaceo” deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza recante la firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Non si terrà conto di domande inoltrate in modalità diversa.

Le nuove cinque settimane non saranno più richieste alle Regioni ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento. Per quanto attiene a questi aspetti, rimane inalterato, invece, il procedimento amministrativo per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4.A. Amministrazione competente a ricevere le istanze. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n 9 del 20 giugno 2020

Più nel dettaglio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con Decreto Interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020 ha stabilito, al riguardo, quanto segue.

Le istanze ai fini dell’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, sono presentate dai datori di lavoro secondo le modalità di seguito specificate, ad eccezione dei trattamenti relativi al comma 8 bis e quater dell’articolo 22 e dei trattamenti relativi alle Province Autonome Trento e Bolzano per i quali si rimanda al paragrafo 4C della presente circolare:

a) i datori di lavoro che abbiano già fatto richiesta dei trattamenti di cui all’articolo 22 del decreto- legge n. 18 del 2020 e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a nove settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di dette nove settimane alla Regione in cui sono situate le corrispondenti unità produttive;

b)  i datori di lavoro le cui unità produttive siano situate in cinque o più regioni o province autonome nel territorio nazionale, che abbiano già fatto richiesta dei trattamenti di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a nove settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di nove settimane al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c)  i datori di lavoro ai quali siano già stati autorizzati, dalla regione competente per territorio, ovvero, nei casi di cui alla lettera b), dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trattamenti di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 per un periodo complessivo di nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, presentano istanza per la richiesta di trattamenti per periodi successivi, fino ad una durata massima di quattordici settimane, alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente.

Le eventuali istanze ai fini dell’erogazione dei trattamenti di CIG in deroga, per un periodo di durata massima di quattro settimane, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane sono presentate esclusivamente all’INPS. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, nei limiti di cui al all’articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2020.

4.B Termini di presentazione delle istanze. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n 9 del 20 giugno 2020

L’articolo 1 comma 2 del decreto legge n. 52 del 2020 prevede termini di decadenza per la presentazione delle istanze.

Le domande di accesso alla CIG in deroga ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, devono essere presentate a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (termine quindi del 17 luglio 2020) se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato a pena di decadenza al 15 luglio 2020.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per i trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente; la predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020, ossia entro il 17 luglio 2020.

In attuazione della normativa sopra citata, più nel dettaglio, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n 9 del 20 giugno 2020, in merito ai termini di presentazione delle istanze, all’articolo 1 comma 3, ha stabilito quanto segue.

Le istanze sono presentate dai datori di lavoro entro i seguenti termini:

a) a decorrere dal 18 giugno 2020, ai fini della richiesta dell’anticipazione di pagamento del trattamento, l’istanza è presentata all’INPS entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data (ovvero entro il 3 luglio 2020). Ai fini dell’anticipazione, il datore di lavoro trasmette la domanda unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS anche per la verifica dei presupposti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) e comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto interministeriale;

b) in tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (ossia termine del 17 luglio 2020), se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata;

c) per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, l’istanza può essere presentata a pena di decadenza entro il termine del 15 luglio 2020.

4.C. Comma 8 bis e quater dell’articolo 22 del decreto legge n. 18 del 2020 convertito in legge n. 27 del 2020 e Province Autonome Trento e Bolzano.

Per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni di cui all’articolo 22, comma 8-bis, nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei predetti comuni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, l’istanza per i trattamenti di cui al decreto interministeriale è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di tre ulteriori mesi rispetto al periodo di cui al comma 1, lettera a), articolo 1 del decreto interministeriale successivamente ai quali l’istanza può essere presentata all’INPS ai sensi del comma 1, lettera c) del medesimo articolo del decreto interministeriale in disamina.
 Al di fuori di tali casi, per i datori di lavoro con unità produttive situate nelle regioni di cui all’articolo 22, comma 8-quater, del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, l’istanza per i trattamenti di cui al decreto interministeriale è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di quattro ulteriori settimane rispetto a quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale, successivamente ai quali l’istanza può essere presentata all’INPS ai sensi del comma 1, lettera c) del Decreto interministeriale.

Per i datori di lavoro con unità produttive site nelle province autonome di Trento e Bolzano, l’istanza per i trattamenti di cui al decreto interministeriale è presentata per l’intero periodo di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, alla provincia autonoma, che autorizza la prestazione tramite i rispettivi fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Anche ai trattamenti innanzi indicati si applicano i termini di decadenza per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 52 del 2020.

5. Lavoratori beneficiari della CIG in deroga

Sono beneficiari della CIG in deroga i lavoratori subordinati dipendenti dei datori di lavoro indicati al paragrafo 2 “Campo di applicazione”, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 25 marzo 2020 come previsto all’articolo 70 comma 1 lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Concessione ed erogazione dei trattamenti
 di integrazioni salariali in deroga

Alla luce dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n.9 del 20 giugno 2020, i trattamenti di CIG in deroga sono concessi dall’amministrazione a cui è stata presentata l’istanza entro quindici giorni dalla presentazione della medesima. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto interministeriale innanzi citato, ovvero istanze presentate alle Regioni o al Ministero del lavoro, i decreti di concessione sono trasmessi all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione.
Nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), l’INPS, oltre ad autorizzare le domande, dispone, entro 15 giorni, una anticipazione di pagamento del trattamento pari al 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo. L’efficacia dei provvedimenti di concessione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui si è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero se posteriore entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (ovvero il termine è il 17 luglio 2020) se tale data è posteriore.

Trascorsi inutilmente tali termini il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Le indicazioni di dettaglio relative al procedimento in parola sono disciplinate con circolari e messaggi INPS.

L’articolo 3 del decreto interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020 prevede i limiti di spesa e le disposizioni finanziarie relative ai trattamenti in disamina e le modalità di monitoraggio della spesa.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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