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Pagamento diretto CIG, domande con due scadenze

Pagamento diretto CIG, domande con due scadenze

L’INPS, con la Circolare n. 78 del 27 giugno 2020, ha fornito istruzioni circa il pagamento diretto della cassa integrazione, la cui domanda andrà presentata entro il prossimo 3 luglio 2020, ma esclusivamente nel caso in cui vi sia il pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%. In caso contrario, e cioè se le domande prevedono l’anticipo del datore di lavoro, o il pagamento diretto da parte dell’INPS ma senza l’anticipo del 40%, i termini per la presentazione della domanda andranno a scadere il 17 luglio 2020.

Di seguito il testo della circolare 78/2020.

  1. Premessa e quadro normativo

 Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), che reca “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste, tra l’altro, ulteriori novità in materia di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e assegno ordinario).

In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga (CIGD), l’articolo 70, comma 1, nell’apportare modifiche all’articolo 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha previsto che per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato dalle Regioni un periodo di nove settimane, secondo le modalità previste dall’articolo 22 medesimo, possano essere concesse ulteriori cinque settimane.

Le ulteriori cinque settimane vengono riconosciute direttamente dall’INPS secondo le modalità previste dall’articolo 22-quater, introdotto dall’articolo 71, comma 1, del citato decreto-legge n. 34/2020.

Il medesimo articolo 22 prevede la possibilità di riconoscere altre quattro settimane di trattamenti di cassa integrazione in deroga da collocarsi esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020.

Tuttavia, alla luce delle novità introdotte dal D.L. 16 giugno 2020, n. 52, le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9+5), possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

In ogni caso, per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni di cui all’articolo 22, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (le c.d. zone rosse), nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei predetti comuni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, l’istanza per i trattamenti di cui al presente decreto è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di tre ulteriori mesi (22 settimane complessive), successivamente ai quali l’istanza può essere presentata all’INPS.

Per i datori di lavoro con unità produttive situate nelle regioni di cui all’articolo 22, comma 8-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (le c.d. zone gialle), nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, l’istanza per i trattamenti di cui al presente decreto è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di quattro ulteriori settimane (tredici settimane complessive), successivamente alle quali l’istanza può essere presentata all’INPS.

L’articolo 71, comma 1, del citato decreto, introducendo l’articolo 22-quater al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone che i trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le 9 settimane e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, prima riconosciuti dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano concessi a domanda del datore di lavoro direttamente dall’Inps, che verifica il rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti nel decreto e provvede con il pagamento diretto della prestazione.

Al comma 3 del medesimo articolo 22-quater, viene precisato che la nuova domanda di cassa integrazione in deroga all’Inps potrà essere trasmessa non prima che siano decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020 (ossia dal 18 giugno 2020).

Il comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, prevede che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Per non vanificare l’obiettivo che la norma si prefigge, che è quello di garantire una disponibilità economica al lavoratore nel più breve tempo possibile, la domanda, in questi casi, dovrà essere inoltrata entro il termine più breve di 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In virtù del richiamo operato dal successivo articolo 22-quinquies, rubricato “Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario”, anch’esso introdotto nel decreto-legge n. 18/2020 dal citato articolo 71 del decreto Rilancio, la disciplina dell’anticipo del pagamento diretto si applica anche ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO) limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, ossia dal 18 giugno 2020.

Con la presente circolare, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le indicazioni operative in ordine alla previsione contenuta al comma 4 del citato articolo 22-quater, relativamente al pagamento diretto con anticipo del 40% delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali.

  1. Ambito di applicazione

La nuova disciplina dell’anticipo, introdotta dal comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto Cura Italia, in virtù di quanto espressamente disposto sia dal comma 3 del medesimo articolo 22-quater, che dal comma 1 dell’articolo 22-quinquies, può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, vale a dire dal 18 giugno 2020.

Inoltre, per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime nove settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’Inps ai fini della successiva autorizzazione.

Al riguardo, si fa tuttavia presente che, attraverso l’anticipazione del pagamento delle integrazioni salariali (CIGO, assegno ordinario, CIGD) di cui al citato comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, il legislatore ha inteso affermare un principio di carattere generale finalizzato a consentire l’instaurazione di misure finalizzate a favorire la pronta disponibilità delle risorse finanziarie da parte dei lavoratori aventi diritto alle predette prestazioni. Ciò posto, si ritiene conforme alle finalità recate dal citato principio l’applicazione della misura di anticipazione delle integrazioni salariali anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps, per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41, in particolare laddove la predisposizione del citato modello, per specifiche circostanze legate al processo di autorizzazione della domanda ovvero alle specificità dei rapporti di lavoro sottostanti, risulti particolarmente complessa.

  1. Presentazione della domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%

Come anticipato in premessa, ai sensi del comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto Cura Italia, nonché del richiamo operato al comma 1 dell’articolo 22-quinquies, la presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere. In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Cig Ordinaria”. Per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”.

Per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps all’interno delle sopracitate procedure di domanda sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.

La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

 Al riguardo, si segnala che il numero complessivo di ore richieste per l’intero periodo non potrà essere inferiore al numero di ore risultante dalla somma delle richieste parziali per ogni singolo lavoratore inserite nella richiesta di anticipo. Viceversa, sarà possibile inserire nella domanda di integrazione salariale un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai fini dell’anticipo del 40%.

Dopo il completo inserimento di tutti i sopra elencati dati, la richiesta d’anticipo del 40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale. Conseguentemente, se il datore di lavoro imposta sul “SI” l’opzione relativa all’anticipazione, senza aver inserito tutti i dati richiesti, la domanda integrazione salariale non potrà essere confermata né inviata. Parimenti accadrà nel caso in cui i dati inseriti per la richiesta dell’anticipo non superino i controlli di correttezza formale, come di seguito sinteticamente richiamati:

L’esito di detti controlli sarà disponibile e consultabile dall’azienda accedendo alla sezione “Esiti” della procedura dell’anticipo. In presenza di errori verrà fornita la seguente informazione: “Presenza di errore” e sarà possibile scaricare un file riepilogativo degli errori e quindi correggere il file originale ed effettuare nuovamente l’upload. Nel caso in cui i controlli siano stati superati partirà la fase di istruttoria automatica con la protocollazione.

Si ricorda che il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta di anticipazione. 

  1. Istruttoria della richiesta dell’anticipazione

L’Inps, secondo la normativa richiamata al paragrafo n. 1, autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

I 15 giorni decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, dunque, dalla data indicata nel protocollo.

In fase di prima applicazione, nel caso di un significativo afflusso di domande a pagamento diretto con contestuale richiesta di anticipazione che deve essere corrisposta entro 15 giorni dalla domanda di integrazione salariale, per assicurare il rispetto di tale termine e consentire la rapida erogazione delle anticipazioni in favore dei lavoratori, il pagamento delle stesse sarà disposto a seguito di un procedimento di pre-istruttoria che effettuerà controlli automatici di  validità e congruenza dei dati forniti,  per garantire la corretta liquidazione della prestazione.

L’azienda richiedente avrà, quindi, cura di porre particolare attenzione nel presentare la domanda a pagamento diretto con anticipo di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, o di assegno ordinario, sia in ordine alla correttezza dei dati trasmessi che alla presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge in relazione al tipo di integrazione salariale richiesto (CIGO, CIGD, Assegno Ordinario). Ciò al fine di evitare che la domanda di integrazione salariale sia oggetto di una Reiezione o di un Annullamento in fase di supplemento di istruttoria e, di conseguenza, che l’anticipo eventualmente già erogato risulti indebito (per la gestione degli indebiti si rinvia al successivo paragrafo n. 6).

Il dettaglio degli esiti dei suddetti controlli sarà consultabile dall’azienda accedendo alla sezione Esiti della procedura dell’anticipo.

Al riguardo, appare opportuno segnalare che:

Fermo restando il rispetto dei termini sopra illustrati, ordinariamente l’erogazione dell’anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, sarà possibile a completamento dell’intero iter istruttorio per le domande di CIGO, CIGD o assegno ordinario.

I controlli sui codici IBAN forniti all’atto della domanda saranno effettuati, durante l’elaborazione dell’istruttoria, secondo le nuove modalità esplicitate nella circolare n. 48/2020, che ha ad oggetto le innovazioni adottate al fine di assicurare la coerenza tra i dati identificativi dei titolari delle prestazioni pensionistiche e non pensionistiche e i dati dell’intestatario, ovvero del cointestatario, dello strumento di riscossione delle predette prestazioni, attraverso l’utilizzo di un sistema telematico di scambio dei dati con Poste Italiane e gli Istituti di credito incaricati dei servizi di pagamento. Queste innovazioni consentono il superamento, tra l’altro, dell’utilizzo dei modelli “AP03”, “AP04”, “SR163” e “SR185”.

Qualora venisse richiesto il pagamento di trattamenti di integrazione salariale con accredito su un IBAN Area SEPA (extra Italia) è necessario che il lavoratore beneficiario trasmetta a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla casella di posta certificata dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it, i seguenti documenti:

1) copia del documento di identità del beneficiario della prestazione;

2) modulo di identificazione finanziaria (financial identification) predisposto dagli Organi dell’Unione europea debitamente compilato e sottoscritto. Detto modulo deve essere timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera, o deve essere corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili), o deve essere corredato da una dichiarazione della banca emittente. In ogni caso, devono risultare con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Nella comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata dei predetti documenti, il lavoratore dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Anticipazione 40% – IBAN SEPA” e, nel testo, i propri dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale).

L’operatore della Struttura competente per territorio ad istruire la domanda di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, dovrà inserire il codice fiscale del beneficiario e l’IBAN certificato in white list di SCUP.

  1. Pagamento della richiesta dell’anticipazione

Come già anticipato, la misura dell’anticipazione è stata fissata nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato.

Il calcolo dell’anticipazione viene elaborato in base al seguente algoritmo:

Massimale superiore/173 (che rappresentano le ore lavorabili medie in un mese) * 0,4 (40% previsto dalla norma) * numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall’azienda.

I massimali da considerare ai fini dell’anticipo per l’anno 2020 sono i seguenti:

CIG/GIGD/assegno ordinario 1.199,72
Assegno ordinario per il Fondo Credito 1.727,41

 Gli anticipi sono pagati sulla Struttura territoriale competente per l’Unità Produttiva indicata in domanda.

Il lavoratore che ha beneficiato dell’anticipo ne ha evidenza accedendo, secondo le modalità in uso, al proprio Fascicolo previdenziale tramite il portale dell’INPS.

L’esito positivo dell’iter istruttorio viene, invece, comunicato all’azienda sempre tramite l’utility “Esiti” presente nella procedura dell’anticipo.

 Le Strutture territoriali dell’Istituto avranno a disposizione un Cruscotto accedendo al quale potranno conoscere lo stato della richiesta di anticipazione dell’azienda, nonché l’esito, ove definita, inserendo il codice fiscale o la partita IVA dell’azienda.

Inoltre, potranno conoscere lo stato di un pagamento inserendo il codice fiscale del lavoratore.

Come già anticipato, essendo l’iter istruttorio e di pagamento interamente automatizzato, le Strutture territoriali dell’Istituto non potranno intervenire in alcun modo né per integrare informazioni mancanti né per variare gli esiti dell’istruttoria.

  1. Pagamento a saldo e gestione degli eventuali indebiti

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 52/2020, il datore di lavoro deve inviare all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini di cui al precedente capoverso sono rinviati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020, vale a dire il 17 luglio, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Si precisa che, al fine di consentire l’elaborazione del saldo, il datore dovrà inviare, nei termini sopra indicati un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda.

Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, si procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.

Si procederà, di contro, al recupero, nei confronti del datore di lavoro, così come previsto dal comma 4 del citato articolo 22-quater, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, per una delle seguenti ragioni:

  1. anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello “SR41”;
  2. anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;
  3. il modello “SR41” non è stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati.

Nel caso di erogazioni effettuate nella fase pre-istruttoria, di cui al precedente paragrafo n. 4, si procederà, parimenti, al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti diretti anticipati effettuati su domande che, in fase di supplemento di istruttoria:

  1. siano state destinatarie di un provvedimento di reiezione;
  2. siano state annullate d’ufficio o chiuse amministrativamente.

 Con successiva comunicazione verranno fornite ulteriori e più dettagliate indicazioni in ordine al procedimento e alle modalità operative e procedurali che verranno adottate per gestire i recuperi in argomento.

  1. Aspetti fiscali

Il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali in questione non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale. In tale sede, la procedura di “CIG-pagamento diretto”, dopo aver calcolato il contributo del 5,84%, ove previsto, sul totale, calcolerà le imposte dirette e l’importo netto da pagare sul quale dovrà essere recuperato l’importo anticipato.

(Fonte: INPS)

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