Site icon Diritto Lavoro – Portale del Diritto

Cassa Integrazione ultimissime indicazioni INPS su concessione e pagamento

Cassa Integrazione ultimissime indicazioni INPS sul pagamento

L’INPS, con il messaggio n. 2066 del 19 maggio 2020, ha reso note le istruzioni operative per la gestione delle attività successive all’emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e della modalità d pagamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), la gestione dei decreti CIGS emanati ai sensi dell’articolo 20 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (emergenza COVID-19).

Ecco quanto si legge nel messaggio 2066/2020.

Premessa

In relazione alle attività da porre in essere a seguito dell’emanazione di provvedimenti di CIGS di secondo grado o della variazione delle modalità di pagamento dell’integrazione salariale ordinaria successiva al rilascio dell’autorizzazione, con il presente messaggio si richiamano le indicazioni per la corretta gestione delle situazioni sopra rappresentate.

Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie, si riassumono, al paragrafo A), le regole amministrative da seguire a fronte di variazioni delle autorizzazioni CIGS nei seguenti casi:

  1. decreti di annullamento (efficacia retroattiva);

1.1. decreti di sospensione della CIGS ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020 (emergenza COVID-19);

  1. decreti di revoca (efficacia ex nunc);
  2. comunicazioni integrative di rettifica;
  3. decreti di modifica della modalità di pagamento;
  4. richieste di esonero dal versamento del contributo addizionale di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4/2018;
  5. comunicazioni ministeriali circa gli esiti degli accertamenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) riguardanti il superamento delle percentuali  di ore fruibili per contratto di solidarietà.

Con riferimento alla CIGO, sono richiamate, al paragrafo B), le istruzioni da applicare nelle ipotesi di modifica della modalità di pagamento della prestazione.

  1. CIGS

1) Decreti di annullamento

L’annullamento di un decreto ministeriale di concessione della CIGS da parte del Ministero è determinato da un vizio di legittimità del provvedimento originariamente emanato. Per l’eliminazione di tale vizio è necessaria l’adozione di un nuovo decreto che annulla totalmente o parzialmente, con efficacia retroattiva, il precedente decreto.

L’inserimento di un decreto di annullamento nella banca dati di Sistema Unico da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali viene segnalato agli operatori delle Strutture territoriali con appositi avvisi di lettura obbligatoria.

Il decreto di annullamento parziale comporta una riduzione del periodo originariamente concesso, per cui, in tali casi, la Struttura territoriale competente deve modificare l’autorizzazione già emessa riducendo il periodo e riparametrando le ore autorizzate in modo proporzionale alle settimane residue.

Esempio:

periodo autorizzato 1.1.2020 – 31.12.2020, ore n. 20.800 (52 settimane)

periodo annullato 1.10.2020 – 31.12.2020 (12 settimane)

Il numero di ore residue dovrà essere 16.000, cioè le ore totali divise per il numero di settimane originariamente autorizzate e poi moltiplicate per le settimane residue (20.880/52 x 40).

 

Qualora risulti un numero di ore già conguagliate o pagate superiore rispetto a quanto risultante dalla suddetta riparametrazione, le stesse devono essere recuperate, salvo che l’azienda dimostri la spettanza del maggior numero di ore anche in base alle previsioni dell’accordo relativo alla CIGS.

Al fine di consentire alle Strutture territoriali di modificare o annullare le autorizzazioni già emesse, la procedura informatica è stata implementata con un’apposita “utility”, del cui rilascio è stata data notizia in sistema UNICO (cfr. la news n. 290 del 29 aprile 2020).

1.1)    Decreti di sospensione della CIGS ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020 (emergenza COVID-19)

L’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020 prevede, per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale e che devono sospendere il programma di cassa integrazione straordinaria – CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, qualora dette aziende rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie (cfr. l’art. 10 del D.lgs n. 148/2015). Si ricorda che le aziende che per settore di appartenenza non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria – CIGO, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga o di FIS.

In tali casi il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali adotta un unico decreto direttoriale che, senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento di CIGS in corso indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento di CIGS.

In sistema UNICO i suddetti decreti sono gestiti come:

–          annullamento parziale del decreto di CIGS in corso, dalla data di inizio della CIGO richiesta fino all’originaria data finale del trattamento CIGS;

–          nuova concessione sul decreto di CIGS che dispone lo slittamento a partire dalla fine della CIGO.

Esempio:

Decreto n. 104196: concessione dal 8.1.2020 al 7.1.2021

Richiesta CIGO COVID dal 9.3.2020 al 9.5.2020

Decreto n. 104800:

  • annullamento dell’autorizzazione sul decreto n. 104196 dal 9.3.2020 al 7.1.2021
  • nuova concessione CIGS sul decreto n. 104800 dal 10.5.2020 al 10.3.2021.

 

Pertanto, al termine del periodo di CIGO le aziende dovranno richiedere una nuova autorizzazione sul numero di decreto che ha disposto la sospensione ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020.

Per poter emettere tale autorizzazione le Strutture territoriali dovranno preliminarmente provvedere all’annullamento parziale dei periodi di CIGS sovrapposti alla CIGO (oppure CIG in deroga o FIS), secondo le istruzioni dettate al precedente paragrafo.

Non è pertanto più necessario l’utilizzo del file di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 47/2020 attesa l’implementazione della suddetta apposita utility.

Si raccomanda alle aziende di non utilizzare, a partire dalla data di inizio della CIGO (oppure CIG in deroga o FIS) richiesta per COVID, il numero di autorizzazione rilasciato sul decreto CIGS sospeso.

2) Decreti di revoca

La revoca, a differenza dell’annullamento, non deriva da un’originaria illegittimità del provvedimento concessorio, bensì da un successivo mutamento della situazione di fatto che rende necessaria la modifica parziale del provvedimento stesso.

Ne sono un esempio i decreti di riduzione parziale del periodo di CIGS su richiesta della ditta stessa, che dichiara al Ministero che non sussistono più le condizioni per usufruire delle integrazioni salariali a partire da una determinata data.

Anche in tali casi, gli operatori delle Strutture territoriali riceveranno un avviso che segnala la presenza di un decreto di revoca.

Essendo tali decreti di norma derivanti da iniziative dell’azienda stessa, non dovrebbero sussistere situazioni di recupero di somme indebite. In caso contrario, si applicano le medesime istruzioni richiamate nel precedente paragrafo per i decreti di annullamento.

3) Comunicazioni integrative di rettifica

Le comunicazioni di rettifica trasmesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali integrano il contenuto del decreto di concessione già emanato, fornendo nuove indicazioni che non comportano modifiche integrali del provvedimento ministeriale originariamente adottato. A mero titolo esemplificativo, tali rettifiche possono riguardare il numero dei lavoratori coinvolti (sia in aumento che in diminuzione), il mutamento della ragione sociale della ditta, la modifica delle unità produttive coinvolte o la correzione di altri dati.

Come nelle precedenti fattispecie, la procedura notifica all’operatore della Struttura territoriale competente la presenza del decreto di rettifica, con un avviso di obbligatoria lettura, per le conseguenti eventuali modifiche dell’autorizzazione già emessa.

4) Decreti di modifica della modalità di pagamento

 Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può adottare decreti che prevedono la modifica della modalità di pagamento delle integrazioni salariali straordinarie, da conguaglio a pagamento diretto ai lavoratori. Tali decreti, di norma, sono emanati nel corso del periodo di validità del trattamento su richiesta dell’azienda e a seguito dell’aggravamento delle condizioni finanziarie della stessa. In alternativa, il Ministero può decretare l’annullamento del pagamento diretto originariamente concesso, in esito alla verifica della mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello stesso. In tal caso l’integrazione salariale straordinaria concessa rimane efficace, ma la prestazione deve essere anticipata ai lavoratori dall’azienda e poi recuperata dalla stessa tramite conguagli su Uniemens.

In entrambe le suddette fattispecie, l’operatore della Struttura territoriale competente riceve un avviso che segnala la presenza del decreto di modifica e l’autorizzazione originaria deve essere riparametrata secondo le istruzioni già fornite al paragrafo 1). Sul numero di decreto di modifica, inoltre, deve essere emessa una nuova autorizzazione, su apposita istanza dell’azienda beneficiaria, con riferimento al solo periodo interessato dalla nuova modalità di pagamento.

5) Richieste di esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4/2018

A differenza delle casistiche di cui ai precedenti punti, nella fattispecie in esame l’eventuale variazione dell’autorizzazione di CIGS già emessa proviene da una richiesta dell’azienda e non è determinata da un decreto ministeriale.

Le aziende, infatti, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4/2018 (Allegato n. 1), possono richiedere alla Struttura territoriale INPS che ha emesso l’autorizzazione CIGS, l’esonero dal versamento del contributo addizionale, sussistendone i relativi requisiti.

In tali casi, la Struttura territoriale competente deve valutare l’effettiva spettanza dell’esonero richiesto dall’azienda, in base ai criteri contenuti nella predetta circolare n. 4/2018 e nella nota del Ministero del Lavoro n. 15491 del 22 novembre 2019 (Allegato n. 2) e inviare, tramite PEI, una richiesta motivata alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali che, salvo contrario avviso, procederà alla variazione dei dati negli appositi archivi.

6) Superamento dei limiti di ore fruibili per contratto di solidarietà

In questa particolare fattispecie, la modifica dei trattamenti di CIGS già concessi viene determinata da una specifica nota del Ministero, in esito ad accertamenti dell’INL, inoltrata dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali alle competenti Strutture territoriali.

Si ricorda, infatti, che gli organi ispettivi, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 27/2016, hanno il dovere di verificare il rispetto dei contenuti del contratto di solidarietà con riferimento alla corretta applicazione delle modalità di riduzione oraria, così come previsto nell’accordo allegato all’istanza di integrazione salariale straordinaria con causale “contratto di solidarietà”.

L’operatore della Struttura territoriale competente deve decurtare dall’autorizzazione le ore usufruite in eccedenza rispetto ai suddetti limiti di riduzione oraria, secondo quanto previsto dalla citata nota ministeriale. La Struttura territoriale deve poi attivare le conseguenti azioni di recupero degli eventuali indebiti con l’obbligo dell’azienda di regolarizzare la posizione dei lavoratori interessati.

  1. CIGO – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

1)Modifica della modalità di pagamento della cassa integrazione ordinaria

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.Lgs n. 148/2015, il pagamento della prestazione della cassa integrazione salariale ordinaria viene effettuato dall’impresa ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e, successivamente, è recuperato dall’azienda tramite conguaglio.

Tuttavia, in caso di documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, la stessa può chiedere il pagamento diretto della prestazione fornendo alla competente Struttura territoriale INPS la documentazione di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 197/2015. Nei casi di Cassa integrazione ordinaria – CIGO per causali COVID-19 si ricorda invece (cfr. la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020) che non è necessario fornire alcuna documentazione circa le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Tale modalità di erogazione della prestazione può essere richiesta, oltre che al momento della presentazione della domanda di concessione della CIGO, anche successivamente, se le condizioni che danno titolo a detta richiesta si manifestino dopo la presentazione della domanda.

Nei casi di richieste di pagamento diretto non contestuali alla domanda di concessione dell’integrazione salariale e successive al rilascio dell’autorizzazione, qualora l’azienda non abbia ancora effettuato dei conguagli, la Struttura territoriale competente deve annullare l’autorizzazione originaria ed emettere una nuova autorizzazione per l’intero periodo di cassa.

Diversamente, in presenza di conguagli già effettuati da parte dell’azienda, la Struttura territoriale sede deve chiudere l’originaria autorizzazione, decurtando le ore richieste a pagamento diretto, alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta di modifica della modalità di pagamento ed emettere una nuova autorizzazione. A tal fine è necessaria una nuova domanda dell’azienda, corredata dell’Allegato n. 2 di cui alla circolare n. 197/2015 (salvi i casi di CIGO per COVID), con riferimento al periodo e alle ore per cui si chiede il pagamento diretto.

In ogni caso, non potranno essere accolte le richieste di cambio della modalità di pagamento qualora si sia già verificata la decadenza dal conguaglio prevista dall’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.

(Fonte: INPS)

Exit mobile version