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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9 del 10 aprile 2019, ha fornito chiarimenti in merito al regime forfetario di cui alla L.n. 190/2014 (modificato dalla L.n. 145/2018) che consente l’applicazione di una flat tax del 15% (5% per le start up) a favore di contribuenti persone fisiche che esercitano una attività di impresa, arti o professioni, in possesso di determinati requisiti.

Di recente, con le modifiche apportate dalla L.n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ha introdotto una soglia unica di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65 mila euro, indipendentemente dall’attività esercitata, precisando che “in caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’applicazione del regime forfetario, il limite di 65.000 euro è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate”.

Sono state poi abrogate le limitazioni stabilite in precedenza con riferimento al costo dei beni strumentali (20 mila euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5 mila euro).

Sono state, infine, riformulate le cause ostative all’applicazione del regime forfetario (lettere d) e d-bis) del comma 57, art. 1, L.n. 190/2014). Come riportato nella relazione illustrativa della legge di bilancio 2019, le modifiche rispondono alla “duplice ratio di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo”.

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In particolare, la lettera d) del comma 57, nell’attuale formulazione, dispone che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (d’ora in poi, TUIR), ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni.

La lettera d-bis) del comma 57 prevede che le persone fisiche, la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, non possono avvalersi del regime agevolato.

L’articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha ulteriormente modificato la formulazione della lettera d-bis) del comma 57, escludendo dall’ambito di applicazione della stessa i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni.

Per questo l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/2019, ha fornito indicazioni in relazioni alle modalità di applicazione del regime forfetario alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 e ha chiarito, poi, alcuni dubbi interpretativi emersi in ordine all’applicazione dello stesso.

(Fonte: Agenzia delle Entrate)

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