Il dispositivo vigilante nel settore ferroviario rappresenta uno dei nodi più delicati all’intersezione tra normativa di interoperabilità europea e tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Capire come si coordinino questi due piani normativi — e quali obblighi ne derivino concretamente per il datore di lavoro — è essenziale per chiunque operi nella gestione del rischio in ambito ferroviario. A fare chiarezza è intervenuta la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 5 del 2018, in risposta a un’istanza avanzata dalla FerCargo.
Il contesto: la richiesta di FerCargo e i due quesiti
L’istanza di FerCargo si articolava su due distinti profili, entrambi relativi alla conduzione dei treni merci sul territorio italiano con un solo macchinista:
- “[…] al modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza“;
- all’utilizzo “del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal DLGS. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza“.
Ecco quanto si legge nell’interpello 5/2018.
Il primo quesito: rinvio all’interpello n. 2/2016
La Commissione, per quanto concerne il primo punto dell’istanza, rappresenta di essersi già espressa con l’interpello n. 2 del 21 marzo 2016, in risposta a un quesito avanzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al quale, pertanto, si rinvia.
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Il secondo quesito: omologazione e valutazione del rischio
Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ritiene di non potersi esprimere sulla necessità di “utilizzo del dispositivo vigilante” — definito come “strumento di controllo dell’attività del macchinista” nel Regolamento (UE) n. 1302/2014 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” del sistema ferroviario dell’Unione europea — indipendentemente dalla particolare tipologia del dispositivo. La tematica, infatti, non afferisce alla competenza della Commissione per gli interpelli che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, può esprimersi esclusivamente su “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro“.
Omologazione non equivale a conformità al D.Lgs. 81/2008
In merito alla “correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva“, la Commissione rileva un principio di fondamentale importanza pratica: anche se il dispositivo è conforme agli standard europei e nazionali di interoperabilità ferroviaria, il datore di lavoro deve valutarne l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008. L’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria non può fungere da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo. Si tratta di una distinzione cruciale per i responsabili della sicurezza: i due regimi normativi operano su piani distinti e non si sostituiscono reciprocamente.
Il principio ergonomico e il lavoro monotono e ripetitivo
Si evidenzia, altresì, quanto previsto dall’art. 15, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche “il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo“. Pertanto, il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, dovrà porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore, compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo tipico della conduzione ferroviaria.
Limiti di competenza sulle caratteristiche specifiche del dispositivo
Infine, la Commissione ritiene di non potersi esprimere in merito alle caratteristiche di una specifica tipologia di strumento di controllo o dispositivo vigilante, poiché esula dalle proprie competenze ai sensi del già citato articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, non rivestendo la questione carattere generale.
Implicazioni pratiche per datori di lavoro e RSPP nel settore ferroviario
L’interpello n. 5/2018 delinea un quadro operativo chiaro per chi si occupa di sicurezza sul lavoro in ambito ferroviario. I punti chiave da tenere presenti sono i seguenti:
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- Doppio binario normativo: la conformità al Regolamento (UE) n. 1302/2014 sull’interoperabilità non esime il datore di lavoro dall’obbligo di valutare autonomamente i rischi per la salute ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
- Valutazione del rischio specifica: il DVR deve contemplare espressamente l’impatto del dispositivo vigilante sulla salute del macchinista, con particolare attenzione agli effetti del lavoro monotono e ripetitivo.
- Misure ergonomiche: l’art. 15, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/2008 impone di adottare tutte le misure tecnologicamente disponibili per ridurre i rischi ergonomici connessi all’uso del dispositivo.
- Aggiornamento continuo: l’evoluzione tecnologica dei dispositivi vigilanti richiede una revisione periodica della valutazione dei rischi, in linea con il principio di miglioramento continuo sancito dal Testo Unico sulla Sicurezza.
FAQ sul dispositivo vigilante e la sicurezza sul lavoro
Che cos’è il dispositivo vigilante in ambito ferroviario?
Il dispositivo vigilante è uno strumento di controllo dell’attività del macchinista, definito dal Regolamento (UE) n. 1302/2014, progettato per rilevare eventuali stati di incapacità o disattenzione durante la conduzione del treno e attivare procedure di sicurezza automatiche.
L’omologazione del dispositivo vigilante garantisce la conformità al D.Lgs. 81/2008?
No. Come chiarito dall’interpello n. 5/2018, l’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria non costituisce presunzione di conformità alle norme di salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a effettuare una valutazione del rischio autonoma e specifica.
Quali obblighi ha il datore di lavoro riguardo al dispositivo vigilante?
Il datore di lavoro deve: (1) includere nella valutazione dei rischi l’impatto del dispositivo sulla salute del macchinista; (2) rispettare i principi ergonomici ex art. 15, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/2008; (3) adottare tutte le misure tecnologicamente disponibili per ridurre i rischi da lavoro monotono e ripetitivo.
La Commissione interpelli può pronunciarsi sulle caratteristiche tecniche del dispositivo vigilante?
No. La Commissione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, può esprimersi solo su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza. Le questioni relative alle caratteristiche specifiche di un dispositivo non rientrano nella sua competenza.
(Fonte: Ministero del Lavoro)
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



