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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 12108 del 2018, ha stabilito che è discriminatorio licenziare le ballerine per raggiungimento dell’età pensionabile se questa è differente rispetto a quella prevista per gli uomini (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 18.5.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza n. 12108/2018.

…. adivano il Tribunale di Roma con ricorso ex legge 92/2012 ed esponevano di aver lavorato alle dipendenze della Fondazione … quali tersicorei e ballerine sino al 31.3.2014, allorquando la Fondazione aveva loro intimato il licenziamento per raggiungimento dei limiti di età; deducevano che il recesso era da ritenersi illegittimo perché irrogato nonostante l’esercizio del diritto di opzione previsto dall’art. 3, comma 2, d.l. n. 64/2010 convertito in L. n. 100/2010 annualmente rinnovato almeno tre mesi prima del compimento dell’età secondo le prescrizioni della legge. Chiedevano quindi la reintegra nel posto di lavoro e la condanna della parte datoriale al risarcimento del danno ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell’art. 18 L.n. 200/1970 nella versione di testo applicabile ratione temporis.

Il giudice della opposizione, in riforma della ordinanza emessa nella pregressa fase del giudizio, accoglieva integralmente i ricorsi. Interposto reclamo avverso tale decisione dalla Fondazione Teatro dell’Opera, la Corte distrettuale, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, confermata nel resto, rigettava le domande proposte dalle ricorrenti … e compensava tra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio.

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I giudici del gravame, a fondamento del decisum, per quanto in questa sede rileva, osservavano che l’art. 3, comma 7 d.l. n. 64/2010 conv. in legge n. 100/2010, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, fissava l’età pensionabile per uomini e donne al compimento del 45° anno di età; disponeva altresì che per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della disposizione, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che avessero raggiunto o superato l’età pensionabile, fosse data facoltà di esercitare l’opzione rinnovabile annualmente, per restare in servizio, mediante istanza da presentare all’Enpals entro due mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione o tre dal perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di 47 anni per le donne e 52 per gli uomini.

Tale disposizione transitoria era stata ritenuta compatibile con i principi comunitari … sul rilievo: a) della limitatezza della deroga contenuta nei numeri dei soggetti interessati e nella durata nel tempo; b) della necessaria gradualità nella applicazione della nuova età pensionabile, che integrava un criterio oggettivo e ragionevole per consentire al personale che avesse raggiunto i 45 anni prima dell’entrata in vigore della norma, o lo avrebbe raggiunto nel biennio 1.7.2010 – 1.7.2012 – e che quindi, era esposto al repentino cambiamento in senso restrittivo del pregresso regime di permanenza al lavoro – di esercitare il diritto a conservare i previsti limiti di età di pensionamento (47 anni per le donne e 52 per gli uomini).

Avverso tale sentenza proponevano appello le lavoratrici che veniva accolto dalla Corte Suprema.

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